Azione amministrativa e controlli interni ex DL 174/2012, c’è ancora molto da fare

Michele Nico 16/04/14
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A distanza di oltre un anno dall’inizio della nuova stagione dei controlli “forti”, avviata con l’entrata in vigore del DL 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, è d’obbligo uno sguardo d’insieme al panorama degli Enti locali, non già con l’ambizioso proposito di fare bilanci, ma quanto meno per comprendere se il funzionamento dell’azione amministrativa ha tratto qualche giovamento da una siffatta riforma.
Come si ricorderà, il DL 174/2012 è scaturito da un rapido deterioramento del quadro complessivo della finanza locale, ed è stato mosso dall’intento di tradurre in azione di riforma strutturale l’onda emotiva suscitata da numerosi scandali accaduti nella PA, che hanno drammaticamente investito sia la gestione delle risorse pubbliche, sia la dignità e il decoro del mandato ricoperto dai nostri amministratori.

In altre parole, si è tentato di arginare un diffuso malcostume con il rafforzamento dei controlli interni ed esterni all’azione amministrativa, innovando il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la previsione a regime di una nuova architettura istituzionale.
Il nuovo art. 147 del TUEL ha imposto agli Enti locali l’attivazione di un nuovo sistema “check and balance”, con l’ambizioso scopo di:
a) verificare, attraverso la funzione del controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, per ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati attesi;
b) valutare, attraverso la funzione del controllo strategico, l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e dei programmi politici;
c) garantire il controllo sugli equilibri economico-finanziari, mediante il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e il controllo dei responsabili dei singoli uffici;
d) verificare, attraverso la funzione del controllo sui soggetti esterni, l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali;
e) garantire, attraverso la funzione del controllo sui servizi erogati, la qualità degli stessi, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell‘Ente.

La nuova disposizione si è curata di precisare che i nuovi controlli di cui alle lettere d) ed e) si applicano solo agli Enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
Si può dire che il controllo sui soggetti esterni (società partecipate, aziende, istituzioni e fondazioni), nonché quello sui servizi erogati con la misurazione della soddisfazione degli utenti, sono le forme di controllo che trovano maggiormente impreparati gli Enti locali, che non hanno ancora individuato, nella maggior parte dei casi, le risorse umane e strumentali da dedicare alle complesse funzioni di socio pubblico, nonché alle tecniche di marketing connesse alla metodologia di misurazione della qualità dei servizi erogati (c.d. “customer satisfaction”).
La riforma dei controlli si è poi curata di responsabilizzare in maniera più accentuata gli organi della macrostruttura degli Enti, sia nella figura degli organi di governo e di controllo (collegio dei revisori e OIV), sia nella persona dei soggetti gestori (Segretario, Responsabile finanziario, dirigenti e figure apicali).
Il ruolo di sentinella in ordine alla corretta e tempestiva attuazione dei controlli è stato demandato, come sempre, alla Corte dei Conti, le cui funzioni di controllo esterno sono state accentuate dall’art. 148 del TUEL, con il presidio di aspre sanzioni nel caso di inottemperanza.

La sezione autonomie della Corte, con delibera n. 3/2013, ha speso parole forti per descrivere l’avvio della nuova fase amministrativa conseguente al DL 174/2012, evidenziando che “il 2013 si presenta come una stagione costituente e richiede, pertanto, uno sforzo senza precedenti sia alla sezione delle autonomie che alle sezioni regionali di controllo. Tutte le novità introdotte comportano uno sviluppo dei compiti assegnati alla sezione delle autonomie e alle sezioni regionali controllo e dovranno implicare una rimodulazione delle attività, privilegiando quelle rivolte all’attuazione dei nuovi controlli”.
Gli Enti locali, a loro volta, si sono mossi con tempestività per adottare in sede consiliare il prescritto regolamento dei controlli interni, approvando però schemi di contenuto standardizzato, e rinviando ad altro momento la riforma delle procedure di controllo interno, un lavoro ben più faticoso che richiede una meticolosa capacità di analisi e revisione delle molteplici procedure, spesso farraginose, che nel corso del tempo si sono stratificate nei rapporti funzionali interni tra gli uffici, e nei rapporti esterni tra la macrostruttura e l’utenza.

Per mettere mano a questo genere di impegnativa riforma della macchina amministrativa occorrono tempo, dedizione e risorse, ma, soprattutto, la disponibilità a un fattivo confronto tra Enti locali di analoga fascia demografica, con il superamento di quel campanilismo italico che tuttora, in ampie fasce del territorio al nord e al sud del Paese, non consente ancora una reale ed effettiva cooperazione istituzionale, a beneficio del nostro sistema di governo locale.

Michele Nico

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