Non solo pene pecuniarie. L’Antitrust ora blocca l’attivita dell’azienda scorretta

Michele Nico 22/03/14
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Sospensione di quindici giorni dell’attività d’impresa per due società operanti nel settore dell’agenzia viaggi, per effetto di una pesante sanzione irrogata dall’Antitrust, nell’esercizio delle relative funzioni di vigilanza sul mercato e sulle regole della libera della concorrenza, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini.

Una tale misura sospensiva, unica nel suo genere, è stata decisa dall’Authority a seguito di una complessa istruttoria svolta in collaborazione con il gruppo antitrust del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, con l’ulteriore effetto di oscurare i siti internet attraverso i quali le due imprese svolgevano l’attività in questione.

È la prima volta, invero, che l’Autorità applica questa sanzione prevista dall’art. 15, secondo comma, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale (ove ricorrano infrazioni di particolare gravità) “nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a trenta giorni”.

Vale la pena di evidenziare che la sospensione dell’attività imprenditoriale si profila quale sanzione di carattere estremamente afflittivo, che la giurisprudenza non ha esitato a qualificare come “extrema ratio punitiva” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5368/2004).

L’ordine all’impresa di fermare le macchine, infatti, va ben oltre la semplice diffida o la consueta sanzione pecuniaria, e si colloca su un altro piano, avendo l’obiettivo di infliggere al soggetto economico una pena esemplare, che volutamente intacca le aspettative di remunerazione del capitale investito dai soci.

Quale comportamento ha innescato e giustificato, nella fattispecie in esame, una reazione così severa dell’Autorità di vigilanza?

Ve detto che, nel caso in questione, l’Antitrust era già intervenuta nel 2007 per la scorretta diffusione di messaggi con cui l’agenzia viaggi in questione prospettava la possibilità di svolgere un’attività lavorativa da casa anche part-time utilizzando internet nel settore dei viaggi e turismo.

L’attività veniva pubblicizzata come un’occasione di lavoro remunerativo di tipo affiliativo (franchising) con investimenti, costi e rischi contenuti rispetto all’apertura di un’agenzia di viaggi.

I messaggi lasciavano intendere che si trattasse di un’occupazione adatta a chiunque fosse in cerca di lavoro, anche part-time, senza sostenere costi fissi di gestione e sfruttando il sostegno e la formazione assicurati dalla società.

In altre parole si lasciava intendere – come spesso accade in simili casi – che ci fossero ottime prospettive di guadagno, e che la somma investita potesse essere agevolmente ammortizzata.

In un comunicato dell’Antitrust si evidenzia che “chi leggeva il messaggio era erroneamente indotto a ritenere che l’offerta fosse un’opportunità lavorativa autonoma di tipo affiliativo, flessibile e redditizia, con rischi contenuti e senza costi e spese fisse. In realtà la società offriva solo la cessione in uso di servizi e strumenti software, funzionali allo svolgimento dell’attività e sottaceva o minimizzava le difficoltà, i costi di gestione e l’elevatissimo rischio di perdita del capitale e l’incertezza dei guadagni”.

Va messo in luce che la sospensione dell’attività censurata rappresenta il terzo provvedimento di inottemperanza, in quanto, dopo la prima sanzione da 25mila euro, l’AGCM era intervenuta con altri due provvedimenti di inottemperanza nel 2008 e nel 2009, con multe rispettivamente da 100 e 150 mila euro.

Un caso di ostinata recidiva, insomma, che ha attirato gli strali dell’Authority e che non fa certo irruzione come un fulmine a ciel sereno.

In questo contesto, la sanzione va colta come un importante segnale per il mercato, lasciando intendere, tra le righe, che con l’Antitrust non si scherza, e che la violazione delle regole di trasparenza e di corretta comunicazione dà luogo a un comportamento oltremodo inadeguato, che, prima o poi, comporta l’assoggettamento a sanzioni gravi ed esemplari.

Michele Nico

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