Separazione consensuale: convenzione per la ripartizione dei beni

Rosalba Vitale 20/11/13
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In questi ultimi anni, sono numerose le sentenze che hanno regolato la vita coniugale in modo da garantire la pacifica convivenza.

Tuttavia, un argomento spinoso per le coppie che si trovano ad affrontare una separazione è la ripartizione dei beni siano essi mobili o immobili.

Ai sensi dell’ art. 2702 c.c. la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l`ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).
Nel caso de quo, vedeva due coniugi, che si separavano consensualmente senza indicare nel verbale come dividersi i beni. Successivamente il marito sottoscriveva una scrittura privata nel quale si obbligava a trasferire alcuni beni alla moglie e ai figli. Ma dopo un pentimento repentino il marito ne disconosceva la firma e presentava opposizione davanti al Tribunale di Genova.
Nel giudizio di primo grado il ricorso veniva rigettato e arrivò anche la conferma della Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 21736/13, stabiliva che: “Alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell’accordo omologato, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma (ad esempio concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta a omologazione), o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all’art. 158 Cc (nella specie, la convenzione intervenuta tra i coniugi con la scrittura privata non può ritenersi nulla per carenza di forma prevedendo il trasferimento, a titolo gratuito, di un cospicuo patrimonio ai figli proprio perché garantiva, nel comune intento delle parti, l’interesse preordinato al conseguimento di un risultato solutorio degli obblighi di mantenimento dei figli gravante sui genitori, né appariva in contrasto con norme imperative di legge o con diritti indisponibili dei due coniugi)“.
Importante riconoscimento degli accordi nel corso della separazione in assenza del pubblico ufficiale.

Rosalba Vitale

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