Nessun riconoscimento contestuale? Al figlio va il cognome materno

Redazione 28/06/13
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Se il figlio non viene riconosciuto contestualmente da entrambe i genitori, nell’interesse dello stesso minore deve essergli attribuito il cognome di chi per primo ha avanzato il riconoscimento, non essendo disposta la prevalenza di un regime del “favor” per il patronimico. E’ con questo principio che la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza 19 febbraio-27 giugno 2013 n. 16271, ha respinto la richiesta del procuratore generale di una Corte d’appello favorevole all’apposizione del doppio cognome. Nella vicenda in questione, il procuratore generale presso la Corte d’appello aveva avanzato la proposta del ricorso in Cassazione, sorretto da tre distinte motivazioni, contro il decreto con il quale la stessa Corte, in riferimento al reclamo proposto dai genitori di una minore, si era pronunciata contro il provvedimento con cui si era stabilita, dopo la comunicazione dell’Ufficiale dello Stato Civile di un Comune, l’apposizione aggiuntiva al cognome materno di quello del padre (a seguito dell’ effettuato riconoscimento della figlia naturale dei predetti coniugi).

In sostanza, la Corte d’appello, aveva annullato il decreto contestato, sostenendo come l’attribuzione del cognome materno, scelto concordemente dai genitori, collimasse con l’interesse della bambina, rappresentando parallelamente un segno già distintivo della personalità della stessa. I magistrati della Corte Suprema, in merito alla decisione, hanno affermato che la “corte territoriale sulla base di una valutazione di merito insindacabile in questa sede, supportata da ampia ed esauriente motivazione, esente da incongruenze sul piano logico-giuridico (non fondata sulla manifestazione della volontà dei genitori, ma incentrata soprattutto sull’interesse della minore), ha correttamente applicato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, la scelta del giudice non può essere condizionata né dal “favor” per il patronimico, né dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall’articolo 262 del codice civile, che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio legittimo (Cass., 29 maggio 2009, n. 12670; Cass. 3 febbraio 2011, n. 2644)”.

In conclusione, il Collegio non ha approvato le argomentazioni espresse dal procuratore generale nella precedente richiesta, valutando altresì come illegittimo il comportamento dei due coniugi responsabili di aver aggiunto al cognome materno anche quello del padre.

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