Cassazione: in dubbio la legittimità della Fini-Giovanardi sulla droga

Letizia Pieri 12/06/13
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L’equiparazione delle droghe leggere a quelle pesanti potrebbe rivelarsi un’azione contraria ai dettami costituzionali. E’ questa la motivazione alla base dei dubbi di legittimità, avanzati dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione sulla tristemente nota legge Fini-Giovanardi, che ha portato a disporre, tramite l’ordinanza n. 25554/2013, l’invio degli atti alla Consulta per valutare la costituzionalità della normativa che disciplina le droghe. La questione di legittimità sollevata dalla Suprema Corte è giunta in seguito al ricorso presentato da un uomo di 46 anni, originario di Palermo, colpevole di essersi fornito di quasi 4 kg di hashish e per questo condannato a 4 anni di reclusione e ad una pena pecuniaria pari a 20mila euro. E’ stata la stessa difesa, dinanzi alla Cassazione, a mettere in dubbio la conformità costituzionale della norma basandosi sulla costatazione che la soppressione della differenziazione in materia di stupefacenti, congiuntamente al “rilevantissimo aumento delle pene edittali” prescritte per le condotte attinenti al mondo delle droghe leggere non costituirebbero azioni conformi “né al principio di proporzionalità rispetto al disvalore espresso dalla condotta incriminatrice, né all’esempio di proporzionalità predisposto a livello comunitario“.

Saranno, dunque, tutti i precetti contenuti nella normativa n. 49/2006 (legge cosiddetta Fini-Giovanardi), vincolante in materia di sostanze psicotrope, a ricadere ora sotto la lente della Corte Costituzionale. Nello specifico, le controversie sollevate dalla Cassazione vertono sull’eventuale violazione dell’articolo 77, secondo comma, del Testo costituzionale, specificatamente circoscritto alla disciplina dei decreti legge e delle leggi di conversione. Le norme la cui legittimità viene oggi messa in dubbio, infatti, vennero inserite nella legge di conversione attraverso un maxi-emendamento al Dl 272/2005, riguardante “misure urgenti dirette a garantire la sicurezza e il finanziamento per le Olimpiadi invernali di Torino, la funzionalità dell’amministrazione dell’interno e il recupero di tossicodipendenti recidivi”. Il parere pronunciato dalla Suprema Corte, quindi, ritiene che la questione di costituzionalità della norma che “parifica ai fini sanzionatori” droghe pesanti e leggere, conseguentemente inasprendo le condanne per chi spaccia hashish (precedentemente comprese tra 2 e 6 anni detentivi e attualmente innalzate dai 6 ai 20 anni, con l’aggravio di una sanzione pecuniaria che oscilla tra i 26mila e i 260mila euro), ha primariamente a che fare con “il profilo dell’estraneità delle nuove norme inserite nella legge di conversione all’oggetto, alle finalità e alla ‘ratio’ dell’originale contenuto del decreto legge”.

Pertanto, quale proposizione secondaria, la Cassazione richiede che, “qualora le nuove norme siano ritenute non del tutto estranee al contenuto e alla finalità della decretazione d’urgenza” venga altresì stabilita la natura della “evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità ed urgenza” attinente ai decreti legge. Dal testo della sentenza n.25554, depositata oggi, si apprende letteralmente che: “Appare non manifestamente infondato ritenere che l’introduzione delle nuove norme abbia travalicato i limiti della potestà emendativa del Parlamento tracciati dalle pronunce della Corte Costituzionale“. Sono queste, pertanto, le ragioni che, ritenuta “la rilevanza e la non manifesta infondatezza” hanno portato la Cassazione a sollevare, entro i termini indicati, la questione di legittimità costituzionale, rispettivamente, di: “a) art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n. 49, nella parte in cui ha modificato l’art. 73 del testo unico sulla sostanze stupefacenti di cui al Dpr 9 ottobre 1990, n. 309, e più specificatamente nella sezione in cui, rimpiazzando i commi 1 e 4 dell’art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, innalzando le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5164 ad euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a euro 260,000; b) art. 4-vicies-ter, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) n. 6, dello stesso decreto legge, nella parte in cui modifica gli artt. 13 e 14 del Dpr 309 del 1990, aggregando le tabelle che individuano le sostanze psicotrope, ed in particolare accorpando alla prima di queste tabelle identificative anche la cannabis ed i prodotti derivati, in applicazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., in via principale, sotto il profilo della estraneità delle nuove norme inserite dalla legge di conversione all’oggetto, alle finalità ed alla ratio dell’originale decreto- legge e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza”.

Letizia Pieri

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