Riforma del condominio, il grande bluff del distacco dagli impianti comuni

Redazione 06/06/13
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Mancano dieci giorni all’entrata in vigore della riforma del condominio, ma nuove ombre si allungano sulla rivoluzione promessa dalla nuova legge sin dalla sua approvazione ma che, all’avvicinarsi della data di avvio operativo della norma, sembra sempre più ridimensionarsi.

Dunque, la montagna della riforma del condominio finirà per partorire un topolino in fatto di innovazione? Forse no, anche se i segnali che i cambiamenti, su alcuni punti tra i più reclamizzati, finiranno per essere molto inferiori alle attese, sono sempre più forti.

Ultimo esempio è quello, contenuto nella nuova formulazione dell’articolo 1118 del Codice civile, che prevede, per i residenti nelle strutture edilizie plurime, di staccarsi dalle parti comuni qualora ne emerga la singola volontà e, su queste basi, anche dagli impianti centralizzati, tra tutti quello di riscaldamento.

Secondo la formulazione contenuta nella legge 220/2012, approvata lo scorso novembre al Senato dopo un’attesa durata oltre settant’anni, infatti, è prevista la possibilità per gli inquilini di venire meno all’obbligo di allaccio all’impianto in comune, anche se questo, nei fatti, finirà per comportare una serie di doveri che comunque andranno mantenuti anche in caso di distacco volontario formalizzato.

In primis, le spese di manutenzione straordinaria, nel caso l’impianto finisca per subire dei danni o dei malfunzionamenti, saranno a carico di tutti i residenti e non di solo quelli che usufruiscono del prestazioni del macchinario.

L’impasse deriva dal fatto che uno dei cardini dell’intero processo di revisione normativa della vita in condominio è proprio quello della parità di accesso e la non frazionabilità delle singole parti della struttura che appartiene al condominio in quanto tale, e che la struttura ospita.

Dunque, ne consegue che, trattandosi alo stesso modo di parti comuni anche nel caso degli impianti centralizzati – e con ciò anche dei condizionatori, naturalmente – dovranno essere soggetti alla medesima previsione, sorta per evitare che i furbetti dei condomini finiscano per scegliere il distacco esclusivamente a fini di convenienza economica.

Insomma, slacciarsi è consentito, purché non si arrechi danno economico o svantaggio verso i vicini di pianerottolo, al punto che, a questo fine, restano immutati gli oneri di manutenzione previsti precedentemente alla riforma.

Insomma, la materia è alquanto scivolosa e potrebbe portare anche a trattamenti di disparità, ad esempio se al promotore del distacco dall’impianto generale  venisse riconosciuto il suo diritto, mentre a coloro che ne seguiranno l’esempio, si trovassero invece costretti a rinunciare a fronte dell’evidente danno finanziario arrecato agli altri residenti.

Un tema che, sicuramente, finirà nelle aule di giustizia e che potrebbe ridurre la portata effettiva di uno dei capitoli più pubblicizzati dell’intera riforma condominiale.

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