Il risarcimento da infedeltà plateale

Rosa Frullone 16/11/11
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Il 16 settembre su molti quotidiani campeggiava il titolo: “Chi tradisce deve pagare i danni”. Gli articoli richiamavano un’interessante pronuncia della I^ Sez. Civile della Corte di Cassazione, pubblicata il giorno prima.

La sentenza n.18853/11, che ha destato tanto interesse anche nella stampa non specializzata ed in molti lettori, merita però una lettura più approfondita, perché le conclusioni cui giungono gli “addetti ai lavori” sono decisamente diverse da quelle, rassicuranti o allarmanti (a seconda dei casi) riportate dai quotidiani ed il “ risarcimento da infedeltà” è ben lungi dal divenire conseguenza automatica di ogni tradimento.

La Prima Sezione Civile, “madre” della decisione è nota per le sue pronunce interessanti ed innovative, in cui le vicende familiari vengono analizzate con perfetta conoscenza giuridica, grande partecipazione emotiva e sguardo sempre attento alle trasformazioni della società.

L’innegabile suggestione di tali pronunce, la specialità della materia e l’interesse che le “questioni di famiglia” suscitano nella collettività fanno sì che, sempre più spesso, le decisioni di tale Sezione salgano alla ribalta, come è avvenuto di recente, con la sentenza n. 12308/2010, che disponeva che “in presenza di un’aspra conflittualità tra i coniugi, capace di determinare nei minori un forte disagio psicologico, potesse essere disposto l’affidamento dei figli ai servizi sociali“. Una decisione,dunque,che contiene un vero e proprio monito a non travalicare determinati confini.

Lo stesso “consiglio” è racchiuso nella sentenza del 15 settembre, che non tende ‘solo’ all’esatta applicazione del diritto, ma a garantire difesa e protezione verso chi abbia subìto un’ingiustizia che ha superato la soglia di tollerabilità, travolgendo diritti inviolabili.

Il giudizio in esame non ha ad oggetto, come si potrebbe immaginare, una separazione tra coniugi, ma un risarcimento: la ricorrente dopo aver scoperto la relazione adulterina del marito con una donna sposata, aveva immediatamente proposto ricorso per separazione giudiziale, con richiesta di addebito, ma poi , preferendo accelerare il più possibile la procedura, ha sottoscritto separazione consensuale, ritualmente omologata. Ben presto ,però , ha presentato un nuovo giudizio, questa volta ordinario, perché la relazione extraconiugale di cui era stata vittima, suo malgrado, aveva delle “particolarità”. Il marito, infatti, non aveva mai cercato di nascondere quella relazione, ma anzi l’aveva “consumata” pubblicamente e costantemente ,quasi ostentandola, senza mai mostrare il minimo riguardo per la moglie, per la sua dignità , la sua immagine, i suoi rapporti sociali, la sua riservatezza e la sua stessa salute. E proprio per l’umiliazione inferta da questo “ tradimento plateale “ la moglie si è determinata a chiedere il risarcimento per tutte le sofferenze che il coniuge le aveva provocato.

La domanda veniva però respinta sia in primo che in secondo grado .

Le pronunce negative non hanno, tuttavia, scoraggiato la ricorrente che si è rivolta alla Suprema Corte chiedendo la “cassazione ” della decisione con cui i giudici di appello avevano negato il diritto al risarcimento dei danni provocati dalla “violazione dell’obbligo di fedeltà, avvenuto con modalità particolarmente frustranti, stante la notorietà della relazione intrattenuta con donna sposata”.

Con il proprio ricorso l’istante ha rilevato come la decisione d’appello fosse viziata da un errore di fondo, perché dopo aver confermato l’applicabilità, anche in caso di violazione dei doveri matrimoniali, delle norme in tema di responsabilità, le aveva poi ingiustamente negato il risarcimento per uno “specifico presupposto” : “l’abbandono della domanda di addebito presupporrebbe la volontà da parte dei coniugi di non accertare la causa della crisi coniugale”.

La ricorrente contestando proprio questa erronea trasposizione, in un giudizio risarcitorio, di regole e i limiti che sono previsti dall’art.151 c.c. e che sono, dunque, applicabili esclusivamente in tema di separazione con addebito (con conseguenze del tutto peculiari e limitate) nell’adire la Corte di Cassazione chiedeva preliminarmente che si disponesse che: “la mancanza di addebito in sede di separazione per mutuo consenso non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti”.

Nonostante nel dispositivo della sent.18853/11 si legga che tale motivo di ricorso è assorbito dal successivo, nella parte motivata, il dr.Felicetti (giudice estensore) non ha trascurato di esprimere chiaramente l’orientamento della Corte : “Ove nel giudizio di separazione non sia stato domandato l’addebito o si sia rinunciato alla pronuncia di addebito, il giudicato si forma coprendo il dedotto e il deducibile unicamente in relazione al “petitum” azionato e non sussiste pertanto alcuna preclusione all’esperimento dell’azione di risarcimento per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio,così come nessuna preclusione si forma in caso di separazione consensuale“.

Eliminato, in modo chiaro, il “presupposto” individuato quale elemento ostativo alla proponibilità della domanda, la Suprema Corte passa, dunque, ad esaminare proprio la richiesta volta al risarcimento dei danni subiti per i comportamenti posti in essere dal marito, in violazione dei doveri matrimoniali, e lesivi di diritti assoluti e costituzionalmente protetti (salute,immagine,riservatezza, relazioni sociali,dignità del coniuge).

A sostegno della fondatezza del proprio diritto la ricorrente ha richiamato una precedente sentenza, la n.9801/2005, sempre della Prima Sezione. Anche in tale giudizio la moglie aveva invocato il risarcimento in suo favore per la condotta illecita e contraria ai canoni di lealtà, correttezza e buona fede del proprio marito. Diverse erano, però, le motivazioni: in particolare l’istante lamentava che il coniuge, prima delle nozze avesse omesso di informare la futura sposa della propria impotentia coeundi, omettendo anche dopo il matrimonio, di sottoporsi alle opportune cure, onde evitare che le sue condizioni di salute fossero conosciute da terzi. La Corte di Cassazione aveva evidenziato che il marito, omettendo di informare la moglie delle proprie disfunzioni sessuali, aveva commesso illecito ed era pertanto tenuto al risarcimento del danno, per avere leso diritti fondamentali e un costituzionalmente protetti dell’altro coniuge, quali il diritto alla sessualità, al realizzarsi pienamente nella famiglia, nella società e come genitore.

Ritornando al caso in esame, la Corte analizzando le richieste della ricorrente ha preliminarmente evidenziato:

1) la mera violazione dei doveri matrimoniali e finanche la pronuncia di addebito non possono di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria;

2) in merito allo specifico dovere di fedeltà il nostro diritto di famiglia, in ossequio al diritto di libertà garantito dall’art. 2 della Costituzione, prevede il diritto di ciascun coniuge di separarsi e divorziare, a prescindere dalla volontà o dalle colpe dell’altro coniuge: “ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione”.

 Dunque la “semplice” violazione in costanza di convivenza matrimoniale del dovere di fedeltà, potrà senz’altro costituire valido motivo di separazione e, qualora sia stata la causa determinante della separazione, potrà (se richiesto ed accertato) essere “sanzionata ” con la misura tipica dell’addebito, ma tale violazione, di per sé, non è idonea, né sufficiente ad integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l’abbia compiuta.

Di contro, però, si deve sottolineare come i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non siano esclusivamente morali ma abbiano anche natura giuridica, come confermano le nozioni di diritti e doveri reciproci dei coniugi racchiuse nell’art.143 del codice civile oltre che la previsione della loro inderogabilità prevista dal successivo art.160 c.c. Risulta dunque evidente che l’interesse di ciascun coniuge all’osservanza di tali doveri da parte dell’altro abbia valenza di diritto soggettivo.

Pertanto, l’infedeltà coniugale, qualora abbia provocato in danno dell’altro coniuge la grave compromissione di diritti fondamentali, potrà comportare un diritto al risarcimento ma come viene specificato in sentenza il motivo della richiesta non potrà “consistere nella sola sofferenza psichica causata dall’infedeltà e nella percezione dell’offesa che ne deriva – insita nell’obbligo di fedeltà“.

Il risarcimento da infedeltà è dunque riconducibile a casi e contesti del tutto particolari in cui sarà possibile dimostrare che l’infedeltà sia la causa unica e determinante di una lesione alla salute del coniuge o che i comportamenti infedeli abbiano travalicato i limiti dell’offesa (di per sé insita nella violazione ) e si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona.

 Solo in presenza di tali circostanze sarà dunque possibile invocare il risarcimento ex art.2059.

La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso per il “tradimento plateale” disponendo la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Genova che dovrà applicare il seguente principio: “I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti; che la relativa violazione ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art.2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni”.

Concludendo

L’obbligo di fedeltà non è un diritto costituzionalmente garantito e la sofferenza psichica e la percezione dell’offesa causate, che costituiscono i tratti essenziali dell’infedeltà, non fanno nascere alcun diritto al risarcimento ma, se la violazione dei dovere di fedeltà avviene con modalità tali da ledere diritti fondamentali ed inviolabili, garantiti dalla nostra Costituzione, quali salute e dignità, il coniuge tradito, a prescindere dal procedimento di separazione o di addebito potrà chiedere ed ottenere il risarcimento.

Qui il testo integrale della sentenza

Rosa Frullone

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