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Normativa di Riferimento

Animali 14 novembre 2011, 08:00

A chi affidare “Fido” quando ci si separa?

L’eccessivo amore per Fido o Micio è al 5° posto nella classifica delle motivazioni della separazione…


Molti non sanno che in Italia l’amore per Fido o Micio è al 5° posto nella classifica delle motivazioni della separazione, attribuendo ai mariti “l’addebito” nel 70% dei casi di dedicare più cure al cane che alla moglie.

La causa della separazione è, a parere dell’etologo Danilo Mainardi, la rivalità scatenata dalla presenza dell’animale : “Il cane si inserisce moltissimo nelle dinamiche familiari, un partner lo difende e l’altro no, si creano rivalità. Peggio ancora quando si è costretti a rinunciare alle vacanze, perché non si sa a chi affidarlo.”

Il pet può dunque diventare un vero e proprio “rivale in amore”, alimentando sentimenti di gelosia in uno dei due coniugi per le attenzioni che riceve dall’altro.

Ciò accade, soprattutto, nei casi in cui il cane o gatto apparteneva già ad uno dei due partner prima del matrimonio o della convivenza mentre, nel caso in cui la decisione di prendere il cucciolo sia stata comune, diventa più semplice mediare e trovare un accordo.

In attesa che sia portata all’attenzione delle Camere la proposta di legge presentata dall’ “Intergruppo Parlamentare Animali”, volta a raccordare le norme vigenti con quelle già adottate in materia in sede europea, cominiciano ad essere numerose le sentenze in materia di affido del cane o del gatto, muto testimone della fallita unione coniugale e non.

Se, in ambito penale, si è posto rimedio al vuoto normativo, con l’approvazione della Legge 189 del 2004, in ambito civilistico sono evidenti le carenze ancora senza rimedio nella legislazione in tema di animali.

Più di una famiglia su due in Italia vive con un animale domestico e sempre più nella vita di tutti i giorni si verifica che i cosiddetti “animali d’affezione”, cani, gatti, conigli, furetti e C., divengano loro stessi materia del contendere.

Queste le novità di cui si chiede l’approvazione:

Sarà istituito il titolo XIV bis del primo libro del Codice Civile intitolato ”Degli animali”; viene introdotto l’art. 455-bis del codice civile:

“1. Gli animali sono esseri senzienti”.

“2. Le disposizioni concernenti i diritti civili delle persone sono estese agli animali, laddove compatibili e non in contrasto con altre norme speciali e settoriali sugli animali”.

“3. Gli animali sono soggetti alle leggi speciali che li riguardano, oltre che alle disposizioni del presente codice, in quanto applicabili”.

Questa norma recepisce, ad oggi solo nelle intenzioni, quanto già disposto dal Trattato di Lisbona,entrato in vigore in ambito europeo gia dal 1°gennaio 2009 a seguito della ratifica degli Stati membri ed introduce il concesso dell’animale come “essere senziente”, un essere capace di provare sensazione e,in quanto tale meritevole di diritti e conseguente tutela.

Sarà introdotto l’articolo 455-ter del codice civile:

“1. Per gli animali familiari, in caso di separazione di coniugi il Tribunale in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole, e se del caso degli esperti di comportamento animale, ne attribuisce l’affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali.

Il Tribunale ordinario è competente a decidere in merito anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.

Attualmente, in caso di separazione o cessazione di convivenza, non vi sono norme ad hoc che disciplinino la materia, lasciando alla sensibilità di pochi magistrati il compito di dirimere controversie roventi sull’argomento.

Basta l’intestazione del microchip o è chi lo cresce e se ne occupa a dimostrare di avere più titolo a tenerlo con sé dopo il naufragio dell’unione?

In materia, la prima sentenza in assoluto cui riferirsi è quella emessa dal Tribunale di Cremona l’11.6.2008, secondo cui: ”valgono le regole per l’affido congiunto” come sei i due cani in questioni fossero i “figli” della coppia.

In realtà, se per un figlio questo è , quando funziona, il regime più idoneo per crescere, stante la separazione dei genitori, per i cani non vale lo stesso principio.

Il cane è, per sua natura un gregario che elegge in uno soltanto dei componenti della famiglia il suo “capobranco” che diventa il suo riferimento principale per tutta la vita.

Anche per lui, come per i figli, occorre gestire il “trauma da separazione” a causa dei cambiamenti di vita che la separazione impone.

Non è infrequente riscontrare casi di animali che “somatizzano” tale ansia , manifestando gravi sintomi per la perdita o l’allontanamento dal loro padrone e va in questa direzione l’aver afferrmato il principio che, a prescindere dal titolo di proprietà, il cane o il gatto sarà affidato a chi sia in grado di garantire la migliore sistemazione, garantendogli il benessere psico-fisico necessario.

Insomma, tra moglie e marito non mettere il… micio.


Pubblicato da il 14 novembre 2011 alle 08:11 in Animali
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Maria Giuliana Murianni

avvocato, mediatrice familiare

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