Assegno di divorzio: addio al tenore di vita, cosa cambia?

Assegno di divorzio: per la Cassazione non conta più il tenore di vita avuto durante il matrimonio, cosa cambia nella pratica?

Redazione 15/05/17
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La storica sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione ha stabilito che non si dovrà tenere conto del tenore di vita avuto durante il matrimonio per determinare l’assegno di divorzio. Di più: l’assegno sarà dovuto solo quando il richiedente non avrà mezzi adeguati per garantire la propria autosufficienza economica.

Ma cosa vuol dire questo, nella pratica? In che modo una simile interpretazione della normativa potrà influenzare i divorzi futuri e quelli ancora in corso? Vediamo di capire in che modo i giudici dovranno determinare d’ora in poi la necessità e l’importo dell’assegno da corrispondere all’ex coniuge.

Per approfondire, visita la nostra sezione dedicata al divorzio.

 

Cassazione: stop all’assegno basato sul tenore di vita

La sentenza della Cassazione depositata il 10 maggio si è posta in netto contrasto con l’orientamento prevalente da quasi trent’anni e ha completamente rivoluzionato la concezione dell’assegno divorzile. E questo perché ha proposto una lettura della legge sul divorzio (L. n. 898/1970) diversa da quella tradizionale e aggiornata ai cambiamenti sociali degli ultimi anni.

La Suprema Corte ha affermato che l’assegno all’ex coniuge deve essere garantito solo quando questi non possiede “mezzi adeguati” non per mantenere il tenore di vita del matrimonio, ma per garantire la propria autosufficienza e indipendenza economica. Se l’ex partner dispone invece di mezzi adeguati, il problema non si pone: l’assegno non è dovuto.

Gli indici dell’indipendenza economica

Ma come si determina, nel concreto, se il richiedente l’assegno è effettivamente autosufficiente?

La Cassazione afferma che sono sostanzialmente quattro gli indici che, caso per caso, dovranno essere valutati dai giudici per capire se l’ex coniuge ha diritto o meno all’assegno di divorzio. Essi sono:

  • il possesso di redditi di qualsiasi specie;
  • il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari;
  • le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione anche alla salute e all’età;
  • la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Il richiedente deve provare di non avere mezzi adeguati

Ma non solo. Come determinato ancora dalla Cassazione, toccherà d’ora in poi al coniuge richiedente l’assegno dimostrare di non avere mezzi adeguati tali da poter essere economicamente indipendente.

L’ex coniuge dovrà tenere conto dei quattro indici sopra indicati e allegare alla richiesta le prove della propria impossibilità a sostenersi economicamente. Se questo è relativamente facile per il possesso di case e redditi, la dimostrazione diventa ovviamente più delicata per quanto riguarda il terzo punto, ovvero la capacità effettiva di trovare un lavoro e percepire uno stipendio. Le allegazioni, secondo la Corte, devono essere “tempestive, rituali e pertinenti”. Fermo restando, in ogni caso, il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro ex coniuge.

Come cambia il mantenimento dei figli?

Fa eccezione a quanto stabilito, come previsto dalla stessa sentenza della Cassazione, il mantenimento dei figli delle coppie divorziate. Questi non perdono infatti il diritto agli assegni in nessun caso: il loro mantenimento viene conteggiato a parte rispetto all’assegno divorzile concesso all’ex partner.

Questo apre, però, una potenziale falla nella nuova interpretazione della Corte: anche in considerazione del fatto che le spese di mantenimento dei figli non vanno rendicontate, in caso di divorzio una donna a cui vengono assegnati i figli otterrebbe un notevole vantaggio anche in termini economici rispetto a una donna senza figli.

 

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