PEC, Firma Digitale e Processo Civile: anche le semplici email sono prove

Redazione 06/01/17
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Per la seconda volta, a distanza di un anno, il Giudice Ordinario introduce un’importante ampliamento della normativa vigente sulla medesima questione. In particolare, il Tribunale di Termini Imerese, prima, e quello di Milano, con sent. n. 11402/2016, poi, affermano la validità probatoria delle informazioni scambiate mediante posta elettronica. Vediamo nel dettaglio che cosa è stato deciso.

L’art. 2712 C.c. e la “riproduzione meccanica di fatti o cose”

L’art. 2714 del C.C. afferma che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate”. Il riferimento ad “ogni altra rappresentazione” rende possibile l’ampliamento dell’oggetto della norma, in adeguamento anche al progresso tecnologico della società odierna.

Tuttavia, finora, il requisito imprescindibile per convalidare il documento elettronico è stato quello della c.d. firma digitale: secondo il Codice dell’amministrazione digitale, tutte e tre le tipologie accreditate (avanzata, qualificata, digitale) conferiscono un valore equiparato a quello della scrittura privata.

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È rispetto a questa interpretazione che, le due recenti pronunce del Giudice Ordinario si pongono in termini di contrasto: nelle sentenze in questione, infatti, si legge che anche la mera email non certificata, sprovvista anche di firma elettronica, ha comunque valore di prova ai sensi dell’art. 2712.

Firma elettronica: qual è la differenza tra semplice e qualificata?

Infatti, secondo i giudici, l’email ha i requisiti idonei per essere ritenuta valida come prova. Sono due le fonti normative che essi richiamano:

  • Il Regolamento Europeo per le identità digitali (Eidas), secondo il quale «a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica»;
  • Il Codice dell’amministrazione digitale (Art. 21 d.lgs. n. 82/2005), che afferma: «Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità». Infatti, non c’è motivo per trattare diversamente una firma elettronica semplice, da quella elettronica qualificata.

Dunque, il documento informatico ha efficacia probatoria, anche qualora non sia stato trasmesso attraverso la posta elettronica certificata e nonostante non sia corredato di firma elettronica qualificata.

Efficacia probatoria delle email: cosa succede se sono disconosciute?

L’unico limite sussistente della validità probatoria dell’email è il medesimo previsto per ogni altro mezzo di rappresentazione meccanica: la seconda parte dell’art. 2712, infatti, recita: “se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Qualora, infatti, il soggetto contro il quale le email sono state prodotte in giudizio contesti il contenuto come non conforme a verità, la sua conoscenza del documento, disconoscendone la provenienza, sarà esclusa ogni efficacia probatoria. Viceversa, riconoscerà la validità dei documenti allegati attraverso un comportamento silente, oppure qualora abbia conferito, anche indirettamente ,risposte di assenso alla pretesa del mittente.

Non sarà necessario tutto ciò, qualora un documento, anche informatico, sia inviato via PEC o corredato da firma elettronica qualificata.

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