La nuova figura delle Micro-imprese: presupposti e semplificazioni

Matteo Tambalo 30/11/15
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Il DLgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato delle società di capitali e degli altri soggetti che adottano la medesima disciplina, apportando tra le altre una serie di modifiche al codice civile, ed è destinato a determinare numerosi e rilevanti impatti ai fini della redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali, a decorrere dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall’1.1.2016.

Tra le novità introdotte, si segnala in tal sede l’inserimento del nuovo art. 2435-ter c.c., che disciplina la nuova figura delle “micro-imprese”, ovvero società che non superano determinati limiti dimensionali, prevedendone un regime semplificato per la redazione del bilancio di esercizio.

Presupposti

Con riguardo ai presupposti di applicazione della norma, vengono considerate micro-imprese le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Schemi di bilancio e criteri di valutazione

L’art. 2435-ter c.c. dispone che, fatte salve le ulteriori semplificazioni nello stesso contenute, gli schemi di bilancio ed i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Semplificazioni

Con riferimento alle semplificazioni previste dall’art. 2435-ter c.c., si segnala che le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

  • del Rendiconto finanziario;
  • della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino:

– l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;

– l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

  • della Relazione sulla gestione, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino:

– le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società;

– le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio.

Inoltre, alle micro imprese non risultano applicabili:

  • la disposizione di cui all’art. 2423 co. 5 c.c., secondo cui “se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”;
  • le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura.

Decadenza

Le società che si avvalgono delle semplificazioni previste per le micro-imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria, nel momento in cui, per il secondo esercizio consecutivo, abbiano superato due dei limiti sopra indicati per l’accesso al regime semplificato.

Matteo Tambalo

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