Riforma condominio, le nuove assemblee: voti, deleghe e convocazioni

Redazione 22/11/12
Scarica PDF Stampa
Se l’amministratore, con la riforma del condominio, esce come una figura dai contorni più definiti, inserito in un preciso quadro di regole e obblighi verso i propri inquilini di riferimento, altrettanto può dirsi della nuova assemblea. Il consesso condominiale uscito dalla conversione in legge della riforma, nei propositi, ha le carte in regola per essere l’organo centrale di amministrazione, in grado sia di svolgere da sorvegliante nei confronti dell’amministratore che di incidere attivamente sulle decisioni da avallare. Innanzitutto, una novità centrale per le nuove assemblee è quella che prevede l’abbassamento delle maggioranze necessarie, così da evitare infinite convocazioni e alleggerire il carico dei lavori. In seconda convocazione, lì dove, fino a ieri, serviva un terzo dei residenti a favore per rendere operativa una delibera approvata, ora sarà sufficiente la maggioranza degli intervenuti rappresentativa di non meno di un terzo del valore complessivo dell’edificio. In prima chiamata, invece, resta in vigore il 50%+1 dei presenti, purché non inferiore a due terzi dei millesimi per la validità dell’assemblea e della metà più uno per le deliberazioni. Dunque, diviene centrale, in assemblea, di un numero minimo di millesimi, che servirà per prendere decisioni importanti per la vita in condominio, come l’installazione di impianti di videosorveglianza oppure piccole centrali per la produzione e la distribuzione di energia pulita. L’assemblea, invece, non potrà impedire a un singolo inquilino di staccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, sempre che la decisione non arrechi danno ai vicini e che venga, comunque, garantito il pagamento della manutenzione straordinaria dell’impianto a disposizione di tutti. Ciò che viene modificato in somma importanza, è che, da oggi, sarà molto più difficile conferire deleghe per la partecipazione alle assemblee. Il principio rimane valido per chi presenti documentazione scritta, ma nessun delegato può comunque rappresentare più di un quinto dei residenti: dunque, stop ai super delegati. Sulle convocazioni, una novità interessante è che, d’ora in avanti, potranno essere realizzate anche via fax o posta elettronica certificata. La comunicazione dovrà anticipare la prima chiamata di almeno 5 giorni. Riguardo le modifiche che interessano le destinazioni d’uso di parti comuni, per assemblee al di sopra dei sessanta partecipanti, ogni struttura è chiamata a definire un rappresentante in assemblea per l’organizzazione dei vani comuni a più di un edificio, purché non si tratti dell’amministratore, cui è preclusa la partecipazione ad altri consessi. Per definire, ad esempio, la costruzione di strutture in aree condivise, sarà necessario appellarsi ai quattro quinti dei residenti e dei millesimi dell’edificio. Chi detiene diritto di voto? Colui che esercita l’usufrutto, spiega il testo, detiene la facoltà di esprimersi in assemblea per quanto concerne ordinaria amministrazione e fruizione dei servizi comuni, mentre, in tutti gli altri casi, a dire la sua sarà il proprietario del locale all’interno del condominio. Vai allo speciale riforma condominio 2012

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento