Convertito in legge il decreto sull’immigrazione, n. 89 del 2011

Redazione 03/08/11
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Ieri pomeriggio (2 agosto) il Senato ha definitivamente convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 23 giugno 2011 n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

Sintesi delle dichiarazioni di voto finali (ed in calce il testo approvato)

a) favorevoli

Saltamartini (PdL): “un decreto importante posto a garanzia del diritto alla sicurezza dei cittadini

Bodega (LNP): “norme pienamente coerenti con la legislazione comunitaria sulla materia”.

b) contrari

Adamo (PD): “decreto, frutto di uno scambio politico tra le forze di maggioranza, che reca norme, soprattutto per quanto attiene ai rimpatri, di dubbia efficacia e di difficile gestione”.

Serra (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE-PLI): “inaccettabile norma che consente di trattenere per ben 18 mesi nei centri di identificazione e di espulsione persone che non hanno commesso alcun reato”.

Germontani (API-FLI): “la centralità del tema delle migrazioni nell’attuale fase storica di internazionalizzazione e globalizzazione… un decreto che rappresenta un’occasione persa rispetto ad un approccio maturo che dovrebbe spingere a privilegiare i contenuti anziché la propaganda, a partire da un approfondimento serio del concetto di integrazione”.

Pardi (IdV): “il decreto si inscrive in un contesto di grande insofferenza verso i migranti e gli ultimi della società, con l’aggravante di essere l’oggetto di uno scambio politico fra la Lega e il PdL cui è stata garantita l’approvazione in Senato del provvedimento sul processo lungo”.

*   *   *

Il testo approvato

DDL 2825 AS (già 4449 AC)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 2011, N. 89

All’articolo 1, al comma 1:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera c), numero 1), capoverso comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all’alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»;
alla lettera f), le parole: «condizione per l’esercizio di un diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione necessaria per l’esercizio di un diritto».

All’articolo 3, comma 1:

alla lettera c):

al numero 3), capoverso comma 4, lettera a), dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al numero 9), capoverso comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

alla lettera d):

al numero 2), capoverso comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente testo unico», al settimo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 13, comma 3,» e all’ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al numero 5), capoverso comma 5-ter, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo» e all’ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 5-bis» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al numero 10), dopo le parole: «provvedimento di trattenimento» è inserito il seguente periodo: «Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5»;

alla lettera e), capoverso articolo 14-ter:

le parole: «14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito).» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 14-ter. – (Programmi di rimpatrio assistito).»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al comma 5, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) all’articolo 32, comma 1-bis:
1) le parole: «semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33,» sono soppresse;

2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».

All’articolo 5, comma 2:

alla lettera a), dopo la parola: «mediante» è inserita la seguente: «corrispondente»;

alla lettera b), le parole: «nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «nel conto dei residui nell’esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata».

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