Con la definizione di “Codice degli Appalti” ci si riferisce al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ampiamente modificato con la complessiva Riforma del codice, avvenuta tramite il D.Lgs. n. 50/2016.
Il codice, suddiviso in cinque parti (Principi e disposizioni comuni; Contratti nei settori ordinari; Contratti nei settori speciali; Contenzioso; Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie) è stato recentemente modificato dal decreto correttivo entrato in vigore per tutti sabato 20 maggio, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio.
Infatti, il Consiglio di Stato, con decisione del 30 marzo 2017, n. 782, ha reso parere favorevole con osservazioni sul decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n.50). Dopo una breve precisazione sui limiti dello strumento del decreto correttivo – il quale non può essere utilizzato né per sconfessare le scelte di fondo operate in sede di primo esercizio della delega, né per esercitare tardivamente, per la prima volta, la delega stessa, con riguardo dunque a parti di essa non ancora esercitate – e una più articolata analisi in ordine alla mancanza di una “adeguata analisi preventiva”, ha enucleato le prospettive di correzione del Codice.
Gli ambiti principali, incisi dal Decreto, sono:
- compensi dei professionisti
- programmazione triennale delle opere
- norme sull’appalto integrato
- subappalto
- criterio del prezzo più basso
- rating di impresa volontario