La disciplina normativa del ricorso per cassazione è contenuta negli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, vengono enunciati in maniera tassativa i motivi per i quali un ricorso è considerato ammissibile.
Art. 360 c.p.c. “Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
- per motivi attinenti alla giurisdizione;
- per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- per nullità della sentenza o del procedimento;
- per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
Ai sensi del successivo articolo 360-bis, la Cassazione può riservarsi di rigettare il ricorso, dichiarandolo inammissibile, qualora il dispositivo del provvedimento impugnato sia conforme alla giurisprudenza maggioritaria della Corte stessa, laddove anche l’esame della motivazione non comporterebbe il mutamento del suo orientamento; e qualora sia manifestamente infondata la censura sulla violazione dei principi regolatori del giusto processo. L’articolo in questione disciplina il c.d. filtro deflattivo in Cassazione.