L’ANAC – Autorità Nazionale anti Corruzione è nata per sostituire l’AVPC o Autorità preposta alla Vigilanza del settore dei contratti e degli appalti pubblici. In particolare, è stata istituita con il decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.
Attualmente, la composizione dell’ANAC, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è collegiale e consta in 4 membri cui si aggiunge il presidente.
Il d.l. 90/2014 ha quindi stabilito che “i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza suicontratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione eper la valutazione e trasparenza (ANAC)[…]che è ridenominata Autorità NazionaleAnticorruzione” (art. 19, 2°co., d.l. 90/2014). Solo le funzioni di tipo consultivo e di precontenzioso sono state affidate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sono dunque molto estesi, ad oggi, i poteri dell’ANAC, tra cui quelli di vigilanza e intervento, volti a garantire la trasparenza nell’ambito della realizzazione di opere pubbliche e a prevenire la corruzione delle imprese aggiudicatrici anche attraverso strumenti di gestione, sostegno e monitoraggio. Tutte le altre funzione dell’ANAC sono elencata all’articolo 6 del Codice dei contratti pubblici; particolarmente rilevanti:
- la vigilanza sul rispetto delle regole della concorrenza e dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di gara;
- il potere di accesso alle banche dati per lo svolgimento di indagini e istruttorie;
- la gestione della Banca dati nazionale sui contratti pubblici (BDNCP), contenente tutte le informazioni relative alle amministrazioni aggiudicatrici e alle gare d’appalto indette, e del sistema AVC-PASS impiegato per la verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti alle gare d’appalto.