La locazione, impropriamente denominata affitto, è il contratto con il quale una parte, il locatore, si obbliga a far godere a un altro soggetto, conduttore o locatario, una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo. La sua nozione è contenuta all’interno dell’art. 1571 del codice civile. Viceversa, l’affitto consiste nella locazione solo di un bene produttivo (art. 1615 c.c.).
Su ciascuna delle parti incombono diritti e dovere. In particolare, il locatore è tenuto a:
- consegnare la cosa in buono stato, idonea all’uso convenuto e senza vizi
- garantirne il pacifico godimento durante la locazione
Il conduttore invece deve:
- versare il canone secondo quanto pattuito nel contratto di locazione entro le scadenze convenute
- prendere in consegna la cosa e osservare la normale diligenza del padre di famiglia
- restituire al termine del contratto la cosa nello stato in cui l’ha ricevuta; se vi ha apportato miglioramenti nulla gli è dovuto a meno che il locatore non gli abbia dato il consenso e abbia consentito al rimborso.
Recentemente si è sentito parlare diffusamente della locazione, soprattutto della casa ad uso abitativo: in un’epoca di crisi economica, infatti, sono aumentati esponenzialmente i casi in cui gli inquilini, non potendo corrispondere il canone di locazione, ricevevano l’avviso di convalida di sfratto da parte del Tribunale.
La difficoltà di una situazione simile risiede nel fatto che, come molti avvocati nel tempo hanno sostenuto, il diritto alla casa è un diritto inviolabile e tutelato a livello costituzionale. Per approfondire la tematica, è consigliabile la lettura del seguente volume:
di Giuliana Gianna, Sfratto, Locazioni immobiliari e processo locatizio, Maggioli Editore, Maggio 2017