I beneficiari non interessati, al contrario, potranno continuare a percepire il sussidio secondo le regole ordinarie, definite dal Decreto – legge 28 gennaio 2019 numero 4, norma con cui sono stati introdotti il Reddito e la Pensione di cittadinanza, quali misure fondamentali di politica attiva del lavoro, nonché di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale.
Analizziamo ora in dettaglio chi potrà ancora beneficiare del Reddito di cittadinanza 2023 oltre i sette mesi.
Come indicato nella relazione illustrativa al Disegno di legge di bilancio la disposizione normativa in esame introduce una “disciplina temporanea, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, volta a revisionare l’attuale impianto della misura Reddito di cittadinanza nei confronti dei beneficiari in età lavorativa (cd. occupabili) in modo da evitare un effetto disincentivante al lavoro”.
Prevista anche la possibilità di rinnovare la fruizione del Reddito di cittadinanza 2023, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. Sospensione che non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
Fermo restando quanto disposto rispetto alla durata del Reddito di cittadinanza 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi in materia di Patto per il lavoro e per l’inclusione sociale devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale.
In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare decade dal diritto al RdC.
A tal proposito, le Regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio scorso, per i beneficiari RdC appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni, che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, l’erogazione del Reddito è subordinata “anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263” o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione (articolo 1, comma 316).
Contratto di locazione
Il sussidio economico garantito dal Reddito di cittadinanza si caratterizza per essere composto da due elementi:
Nell’ambito del Patto per il lavoro e l’inclusione sociale, il beneficiario il Reddito di cittadinanza 2023 è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza.
Nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti. La Manovra 2023 interviene su quest’ultimo aspetto, impegnando i comuni a coinvolgere “tutti i percettori di Rdc residenti”, in luogo del precedente limite di un terzo (articolo 4, comma 15, Decreto – legge numero 4/2019).
La normativa dispone che in caso di variazione della condizione occupazione nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel corso dell’erogazione del RdC, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%.
La modifica decorre dal mese successivo quello della variazione, sino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’Isee per l’intera annualità.
Tra le ipotesi di decadenza dal Reddito di cittadinanza la normativa include quella del componente il nucleo familiare che non accetti “almeno una di due offerte congrue ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5)”.
Sul punto la Legge di bilancio 2023 interviene precisando che la decadenza dal sussidio si verifica se il beneficiario non accetta “la prima offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5)”.