Tredicesima e Quattordicesima fuori dal taglio al cuneo fiscale: le istruzioni Inps

Redazione 24/04/24
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Nel ricordare che Tredicesima e Quattordicesima restano escluse dall’esonero contributivo, meglio conosciuto come taglio al cuneo fiscale, l’Inps con l’ultimo messaggio del 24 aprile, comunica ai datori di lavoro le istruzioni per il corretto flusso dei dati da comunicare all’istituto.

Il messaggio in questione è il numero 1597 del 23 aprile 2024, e riguarda l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti. Questo documento chiarisce che l’esonero deve essere applicato e riportato nel flusso Uniemens-PosAgri, un sistema utilizzato per la gestione e l’invio di dati relativi ai contributi previdenziali.

Inoltre lo sgravio non deve essere applicato sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, né sui loro relativi ratei, fornendo anche istruzioni dettagliate su come i datori di lavoro devono inserire i dati nel flusso Uniemens-PosAgri, indicando la retribuzione complessiva e specificando separatamente l’importo delle mensilità aggiuntive con codici specifici per garantire l’applicazione corretta dell’esonero.

Indice

L’esonero contributivo in questione

Stiamo parlando dell’esonero dalla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, come stabilito dall’articolo 1, comma 15, della legge del 30 dicembre 2023, n. 213. Questo esonero contributivo riguarda specificamente i contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti: i meglio conosciuti Contributi IVS.

L’esonero contributivo è inteso a ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti aumentando di conseguenza il loro reddito netto disponibile. In pratica, questo tipo di esonero permette ai lavoratori di pagare meno contributi previdenziali senza influenzare i loro diritti futuri alla pensione. Tali misure sono spesso introdotte per favorire il mantenimento o l’aumento dell’occupazione, nonché per supportare specifici settori o categorie di lavoratori in determinati periodi economici.

Ormai tutto lo conosciamo come Taglio al cuneo fiscale: può essere considerato una forma di taglio al cuneo fiscale, applicato mediante la diminuzione delle tasse o dei contributi sociali.

L’esonero dalla quota di contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico dei lavoratori dipendenti rientra in questa categoria, poiché mira a ridurre il carico contributivo per i lavoratori, lasciando loro una porzione maggiore del loro stipendio lordo come stipendio netto.

Tredicesima e Quattordicesima escluse dal taglio al cuneo fiscale 2024

Sulla falsariga del Decreto Lavoro, che aveva escluso la tredicesima dall’applicazione dello sgravio maggiorato al 6 – 7% a titolo di taglio al cuneo fiscale (con riconoscimento della riduzione al 2 – 3%), la Manovra 2024 ha disposto che l’esonero non ha effetti sul rateo di tredicesima”.

Quindi, la tredicesima, sia essa liquidata in un’unica soluzione o in singoli ratei mensili, non beneficerà di alcuna riduzione dei contributi a carico dipendente.

Proprio su questo punto si sofferma l’Inps nel messaggio 1597 del 23 aprile. Per usare le stesse parole dell’istituto: si ribadisce che la disposizione normativa in argomento non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell’importo che dà diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.

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Taglio al cuneo fiscale: istruzioni per i datori di lavoro

Altro punto focale del messaggio Inps riguarda la corretta comunicazione dei dati a riguardo da parte del datore di lavoro.

Questo messaggio chiarisce in particolare come tale esonero debba essere applicato e riportato nel flusso Uniemens-PosAgri, un sistema utilizzato per la gestione e l’invio di dati relativi ai contributi previdenziali.

Il messaggio specifica che l’esonero contributivo non deve essere applicato sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, né sui loro relativi ratei.

Pertanto, i datori di lavoro devono calcolare l’esonero esclusivamente sulla retribuzione imponibile ordinaria, escludendo eventuali mensilità aggiuntive.

Inoltre, fornisce istruzioni dettagliate su come i datori di lavoro devono inserire i dati nel flusso Uniemens-PosAgri:

  • indicando la retribuzione complessiva,
  • e specificando separatamente l’importo delle mensilità aggiuntive con codici specifici per garantire l’applicazione corretta dell’esonero.

Si fa così:

  • Nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore,
  • mentre nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l’importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa individuare correttamente l’importo sul quale applicare l’esonero contributivo in trattazione.

Per il calcolo degli sgravi derivanti dal taglio del cuneo fiscale destinati ai lavoratori dipendenti per il 2024, consigliamo questo tool di calcolo.

Scadenza invio flusso corretto

Infine, il messaggio avverte che se i datori di lavoro hanno già inviato i flussi di denuncia Uniemens-PosAgri per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 senza seguire queste indicazioni, devono inviare nuovamente i flussi corretti entro il 31 maggio 2024.

Redazione