Inoltre, l’oggetto della verifica a cura della magistratura contabile non ha più per oggetto “la legittimità e la regolarità delle gestioni”, bensì si restringe al solo funzionamento controlli interni “ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun Ente locale”.
Con i colpi di coda del DL 24 giugno 2014, n. 91, ovverosia con uno degli ultimi articoli del decreto – e, precisamente, con l’art. 33, rubricato sotto il titolo“Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti”– il Governo mette mano all’art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, depotenziando il sistema dei controlli esterni che con una certa enfasi era stato introdotto con il DL 174/2012.
Come si ricorderà, quest’ultimo decreto ha tentato di porre rimedio a un progressivo deterioramento del quadro complessivo della finanza locale, ed è stato mosso dall’intento di tradurre in azione di riforma strutturale l’onda emotiva suscitata da numerosi scandali accaduti nella PA, che hanno drammaticamente investito sia la gestione delle risorse pubbliche, sia la dignità e il decoro del mandato ricoperto dai nostri amministratori.
A dire il vero, l’odierno contesto amministrativo e politico è sceso – se possibile – di qualche altro gradino sotto il profilo del degrado istituzionale, con il dilagare degli scandali negli appalti in alcune grandi opere (Expo 2015 a Milano e progetto Mose a Venezia, in primis), e non sembra proprio che la fase di emergenza sia alle nostre spalle, al punto da poter abbassare la guardia sulla stretta dei controlli operata dal legislatore soltanto un anno e mezzo fa.
Il DL 91/2014 interviene egualmente, però, in questa direzione, forse perché si scopre oggi che gravare la Corte dei Conti di enormi incombenze da un giorno all’altro, con decretazione d’urgenza e al di fuori di un piano organico d’intervento, significa soltanto minare il ruolo si sentinella svolto dalla magistratura contabile, e peggiorare, di conseguenza, la qualità stessa del controllo svolto sulla legittimità dell’azione amministrativa.
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