Congedo parentale retribuito all’80%: come funziona, esempi e istruzioni Inps

Paolo Ballanti 19/05/23
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L’ultima Manovra di bilancio (Legge 29 dicembre 2022 numero 197) modificando il comma 1, articolo 34, del Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, ha disposto l’elevazione dal 30 all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio ovvero entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

La previsione in parola opera in alternativa tra i genitori e trova applicazione con riferimento ai soli lavoratori dipendenti, tanto del settore privato quanto di quello pubblico, i quali terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Grazie alla Circolare del 16 maggio 2023 numero 45, l’Inps fornisce le istruzioni di carattere amministrativo ed operativo per la fruizione del congedo parentale all’80% in relazione al settore privato.

Indice

Congedo parentale retribuito all’80%: destinatari

L’elevazione dell’indennità all’80% riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi di cui al Capo XI del D.Lgs. numero 151/2001 e gli iscritti alla Gestione separata.

Di conseguenza, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta esclusivamente al genitore lavoratore dipendente.

Congedo parentale: retribuzione all’80% per un solo mese

La modifica normativa in parola non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale. Al contrario, si dispone l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (ovvero entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore).

Si sottolinea che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
Si precisa, afferma l’Inps, che la fruizione alternata tra i genitori “prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs. n. 151/2001 non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale”.

Dal momento che il legislatore ha previsto un termine entro cui fruire dell’indennità all’80% della retribuzione, più breve rispetto al termine di 12 anni di vita (o 12 anni dall’ingresso in famiglia) del minore, si conferma l’utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di assenza indennizzati al 30% della retribuzione.

Di conseguenza, fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:

  • I periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento – adozione, per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022, sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
  • I successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
  • I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi) non sono indennizzati, a meno che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tal caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità in parola si applica anche ai genitori adottivi o affidatari / collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

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Congedo parentale all’80%: da quando decorre

La nuova previsione normativa interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità in data successiva al 31 dicembre 2022.
Sono pertanto esclusi i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.

Si evidenzia che il comma 359 della Manovra 2023 si riferisce al generale congedo di paternità disciplinato nel Capo IV del Testo Unico. Ne consegue che il diritto a un mese di congedo parentale all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. numero 151/2001 ovvero del congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo.

Considerato poi che il mese di congedo parentale all’80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, la Circolare Inps precisa che “in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre (in quanto la legge di Bilancio 2023 si riferisce alla sola fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U.), rilevando, invece, il solo termine del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 e 31 del T.U.”.

Congedo parentale all’80%: esempi

L’Inps, al fine di rendere più chiari i criteri di operatività della norma, ha fornito alcuni esempi nella Circolare numero 45.

Esempio 1

  • Figlio nato il 15 novembre 2022;
  • la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023;
  • il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione);
  • il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023.

In questo caso, il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all’80% della
retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022
e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla
legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di
maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo
stato il mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione già fruito dal
padre.


Esempio 2

  • Madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023;
  • il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all’altro genitore);
  • il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023.

In questo secondo esempio, il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre
mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.).
Sarà la madre, concluso il periodo di congedo di maternità, a poter fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).


Esempio 3

  • Figlio nato il 15 agosto 2022 e contemporaneo decesso della madre lavoratrice dipendente;
  • il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022;
  • il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 – 15 gennaio 2023).

In quest’ultimo caso, il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.

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Circolare Inps numero 45 del 16 maggio 2023 239 KB

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Congedo parentale all’80%: come richiederlo

Per ottenere il congedo parentale retribuito all’80% è necessario presentare la domanda all’Inps esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • Portale “inps.it – Lavoro – Congedi, permessi e certificati” per gli utenti in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;
  • Chiamando il Contact center integrato al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero al numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Congedo parentale all’80%: flusso UniEmens

I datori di lavoro sono tenuti a segnalare nella denuncia UniEmens, da trasmettere in via telematica all’Inps, i periodi interessati dal congedo parentale all’80%. I codici da utilizzare in denuncia sono quelli comunicati dall’Istituto con la Circolare del 16 maggio 2023, nello specifico:

  • “PG0”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura pari all’80 per cento della retribuzione (Art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
  • “PG1” avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.

Nella compilazione del flusso UniEmens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Per gli eventi sopra citati è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Con specifico riferimento alle modalità di compilazione del flusso UniEmens, afferma l’Inps, si “rinvia alle istruzioni fornite, da ultimo, con il messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023, precisando che il codice in uso per il conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui al codice MA2 è da individuarsi nel codice L050 in luogo del codice L053”.


Per quanto riguarda l’esposizione del conguaglio, a partire dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all’interno di <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> “L328” di nuova istituzione avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art. 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Dovranno altresì essere valorizzati:

  • Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> con il codice fiscale del minore;
  • Elemento <AnnoMeseRif> con l’anno – mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di luglio 2023;
  • Elemento <ImportoAnnoMeseRif> con l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Per quanto concerne gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, con successiva comunicazione, afferma l’Inps, saranno definite “le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio”.

Sempre l’Istituto fa presente che, nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi da gennaio 2023 a giugno 2023 “dovranno continuare a utilizzare i codici evento / conguaglio in uso in tale periodo, mentre per le competenze decorrenti da luglio 2023 dovrà essere utilizzato il nuovo codice evento / conguaglio”.

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