Scheda carburante elettronica, benzina con la carta di credito. Il testo

Redazione 20/11/12
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Schede carburante, non sarà un vero e proprio addio, ma l’inizio di una nuova era. L’Agenzia delle Entrate ha infatti divulgato la circolare che spiega come accedere ai rifornimenti per veicoli aziendali tramite pagamenti in formato elettronico.

Con il documento classificato come 42/E, l’istituto di riscossione ha così chiarito le disposizioni contenute nel decreto sviluppo 2011, per disincentivare il ricorso a saldi in formato “cartaceo”, cioè secondo il classico modulo.

In precedenza, per poter usufruire della scheda, e dunque godere della detrazione Iva e la deduzione del costo di acquisto, di pari valore della fattura, era necessario uniformarsi alle indicazioni del Dpr 444/97.

Nel modulo andavano indicati gli estremi del soggetto passivo Iva, i dettagli per l’identificazione del veicolo, il chilometraggio effettuato e il mese in cui i rifornimenti sono stati realizzati.

Allo stesso modo, il benzinaio doveva segnalare data e ammontare – comprensivo di Iva – del rifornimento, timbro dell’impianto e relativa firma di convalida.

D’ora in avanti, questa modalità resterà valida ma, secondo le disposizioni divulgate dall’Agenzia delle Entrate, diverrà alternativa al pagamento in formato carta di credito.

Dunque, non si potrà optare per entrambe le soluzioni: ogni regime – cartaceo o elettronico – è da ritenersi esclusivo ed è questa la prima, importante distinzione per accedere alla scheda carburante “2.0”.

Ne consegue che qualsiasi pagamento effettuato senza ricorrere a carte prepagate, di credito e di debito, vada sottoposto ai vincoli della scheda carburante classica: dunque, com’è ovvio, anche il contante.

Ma attenzione: scegliere una o l’altra modalità comporta, per il soggetto passivo dell’imponibile non esclusivamente il mero regime carburante per un mezzo specifico, ma è da ricollegare in toto al parco di veicoli in dotazione al titolare della partita.

Ciò che non è da ritenersi esclusivo è invece il fine di utilizzo della scheda, che potrà essere riutilizzata anche per differenti generi di spese, per compiere acquisti destinati anche al privato: basterà porre ben in evidenza quali che siano i pagamenti relativi al carburante e quali no.

Non comprese, secondo lo schema dell’Agenzia delle Entrate, le cosiddette carte fedeltà assimilabili a contratti di “netting”, rilasciate da parte dell’ente petrolifero in prima persona, con le quali gli esercenti fidelizzano la clientela.

Come tenere traccia delle transazioni effettuate mediante scheda elettronica? La carta, specifica l’Agenzia, dovrà essere intestata allo stesso soggetto passivo, di modo che basterà verificare dall’estratto conto tutti i movimenti.

A rigore di circolare, viene infine specificato che le uniche carte da ritenersi valide ai fini della scheda elettronica siano quelle emesse da operatori finanziari residenti oppure che possano dimostrare un’organizzazione stabile nel nostro Paese.

Leggi il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla scheda carburante elettronica

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