Smart working 2022: cosa cambia dal 1° settembre. Le novità

Paolo Ballanti 05/08/22
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Gli anni dell’emergenza COVID-19 hanno visto un massiccio ricorso allo smart-working interpretato come utile strumento per garantire da un lato la continuità economico – produttiva delle aziende durante i vari lockdown e, dall’altro, limitare i contatti tra le persone e la diffusione del virus.

In questi mesi estivi stiamo assistendo al progressivo abbandono delle regole che, nel corso dell’emergenza pandemica, hanno favorito il lavoro a distanza.

Il prossimo 31 agosto terminerà infatti il regime di smart working semplificato, mentre lo scorso 31 luglio ha già segnato il tramonto del diritto al lavoro agile per lavoratori fragili e genitori di figli minori di quattordici anni.

Non mancano tuttavia una serie di novità degli ultimi giorni, come la procedura di comunicazione “light” dei lavoratori in smartworking che diventerà strutturale dal 1° settembre (grazie alla conversione in legge del Decreto Semplificazioni).

C’è ancora attesa invece per la possibile proroga delle tutele scadute lo scorso 31 luglio (lavoratori fragili e genitori di under 14) richiesta dal Ministro Orlando e prevista in un primo tempo con l’approvazione del Decreto “Aiuti-bis”, avvenuta nella serata di giovedì 4 agosto da parte dell’esecutivo Draghi. Partita rimandata con tutta probabilità in sede di conversione in legge del decreto.

Analizziamo le novità in dettaglio.

La proroga dei termini al 31 luglio 2022

A seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione in Legge 19 maggio 2022 numero 52 del Decreto – legge 24 marzo 2022 numero 24, sono state prorogate al 31 luglio 2022 una serie di disposizioni normative, contenute nell’Allegato B.

Ci riferiamo in particolare all’articolo 90, commi 1 e 2, del Decreto – legge numero 34/2020, con cui si è previsto, per talune categorie di lavoratori, il diritto a svolgere la prestazione in smart working, in deroga alla normativa ordinaria (di cui alla Legge numero 81/2017).

In assenza di una proroga a norma del Decreto numero 24, le disposizioni dell’articolo 90 si sarebbero arrestate al 31 marzo 2022, quale data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Smart working per genitori di figli under 14

Il Decreto legge numero 24 ha avuto il merito di prorogare al 31 luglio 2022 il diritto, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, di svolgere l’attività in regime di smart working.

La norma, prevista all’articolo 90 comma 1 del Decreto – legge numero 34/2020, in assenza di proroga, si sarebbe arrestata al 31 marzo scorso.

La possibilità di svolgere l’attività a distanza è riconosciuta a condizione che:

  • Nel “nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa” (così l’articolo 90, con riferimento soprattutto agli eventi di Cassa integrazione);
  • Nel nucleo familiare non vi sia un genitore non lavoratore.

In deroga alle disposizioni di legge sullo smart-working, gli interessati possono svolgere l’attività da remoto, anche in assenza di un apposito accordo individuale tra gli stessi e l’azienda, fermo restando il rispetto “degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81” e a patto che tale modalità sia “compatibile con le caratteristiche della prestazione” (ancora il Decreto numero 24/2022).

Smart working per lavoratori fragili

In parallelo al lavoro agile per i genitori di figli minori di quattordici anni, il D.L. n. 24/2022 ha prorogato sino al 31 luglio 2022 il diritto allo smart working per i lavoratori cosiddetti fragili.

Tali si intendono coloro che, in base alle valutazioni dei medici competenti, sono “maggiormente esposti al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2” (cosiddetti soggetti “fragili”) a causa dell’età o della condizione di rischio derivante da:

  • Immunodepressione;
  • Esiti di patologie oncologiche;
  • Svolgimento di terapie salvavita;
  • Comorbilità;

idonea a comportare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

L’attività da remoto, afferma l’articolo 90, deve comunque essere “compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”.

In assenza della proroga di cui al Decreto – legge numero 24 il diritto allo smart-working per i lavoratori “fragili” avrebbe avuto come ultimo giorno di vigenza il 31 marzo 2022.

Lo smart working dal 1° agosto 2022

Dal 1° agosto 2022 viene meno il regime di favore per l’accesso allo smart working, da parte dei lavoratori fragili e dei genitori con figli minori di 14 anni.

Pur senza il diritto al lavoro agile, nulla vieta alle aziende (di norma previa richiesta degli interessati) di concedere comunque lo smart working.

E’ opportuno ricordare che i datori di lavoro sono in ogni caso tenuti a riconoscere priorità di accesso alle seguenti categorie:

  • Lavoratori o lavoratici con figli fino a dodici anni di età;
  • Lavoratori o lavoratrici con figli in condizioni di disabilità (senza limiti di età);
  • Lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata o caregiver.

Smart working: le novità del Decreto Aiuti bis

Nel comunicato del 29 luglio 2022 (pubblicato sul portale lavoro.gov.it) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, nel sottolineare le importanti novità in vigore dal prossimo 1° settembre in materia di trasmissione semplificata dei dati sullo smart working, ha “altresì proposto la proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori infraquattordicenni per il prossimo decreto in preparazione in questi giorni”.

Il riferimento è al Decreto “Aiuti-bis”, approvato in Consiglio dei ministri nella seduta del 4 agosto 2022 numero 92.

Stando tuttavia a quanto anticipato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” nel decreto “non c’è invece la proroga del lavoro agile per i fragili e per i genitori degli under 14, chiesta dal ministro del lavoro Andrea Orlando che, però, si è impegnato a inserirla in sede di conversione”.

Smart working semplificato: fino a quando?

Il già citato articolo 10 del D.L. n. 24/2022, in questo caso al comma 2-bis, ha esteso al 31 agosto 2022 le disposizioni in materia di lavoro agile per i dipendenti del settore privato, contenute ai commi 3 e 4 del Decreto legge numero 34/2020.

In sostanza, sino alla fine del mese di agosto si consente di ricorrere allo smart working senza l’obbligo di stipulare un apposito accordo individuale tra azienda e lavoratore. In deroga al regime ordinario. Si tratta dello smart working semplificato.

L’introduzione di questa forma di lavoro agile semplificato risale ai primi mesi della pandemia, quando si è reso necessario promuovere l’attività da remoto, al fine di limitare i contatti tra le persone sui luoghi di lavoro e l’uso dei mezzi pubblici, così da contenere la diffusione del COVID-19.

Prorogato più volte in ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria, lo smart working semplificato è stato riconosciuto fino al 31 agosto rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2022.

Oltre alla deroga riguardante la stipula dell’accordo, questa tipologia di lavoro agile facilita gli adempimenti a carico del datore di lavoro. In particolare:

  • Previsto l’invio di una comunicazione telematica sintetica indirizzata al Ministero del lavoro (accessibile dal portale “lavoro.gov.it”), riguardante i dati dei lavoratori in smart-working ed il periodo interessato;
  • Assolvimento in via telematica degli obblighi di informativa in merito ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, causati dal lavoro da remoto, eventualmente ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’INAIL sul proprio portale (copia dell’informativa dev’essere consegnata (e poi restituita firmata) al lavoratore in smart-working ed al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Ricordiamo che la piattaforma per l’invio delle comunicazioni di smart-working (disponibile se in possesso di credenziali SPID o CIE) permette di denunciare più lavoratori contemporaneamente, grazie ad una funzione di invio massivo di un tracciato in formato Excel.

Smart working: cosa cambia dal 1° settembre 2022

Lo scorso 2 agosto il Senato ha approvato in via definitiva l’Atto numero 2681, di conversione in legge del Decreto Semplificazioni.

In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore, la bozza inserisce l’articolo 41-bis con cui si prevede che dal 1° settembre prossimo l’azienda comunichi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i “nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile”, secondo le procedure che saranno individuate con un apposito decreto ministeriale.

Lo stesso articolo 41-bis dispone inoltre che:

  • I dati trasmessi dalle aziende sui lavoratori in smart-working siano resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale (di cui al D.lgs. numero 82/2005);
  • In caso di mancata comunicazione telematica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (prevista all’articolo 19 comma 3 del Decreto – legislativo numero 276/2003).

La norma, in sostanza, rende strutturale ed obbligatoria dal 1° settembre la procedura semplificata relativa alle comunicazioni di lavoro agile, ad oggi prevista sino al 31 agosto 2022. Grazie alla conversione in legge del Decreto Semplificazioni non sarà più necessario infatti trasmettere al Ministero del lavoro l’accordo individuale di smart-working.

Con un comunicato pubblicato sul portale “lavoro.gov.it – Stampa e media – Comunicati” lo scorso 29 luglio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando ha commentato così le novità in materia di lavoro agile: “Non appena si concluderà la definitiva approvazione al Senato avremo fatto un primo passo con il quale si renderanno più semplici gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile anche alla luce dell’esperienza maturata durante la pandemia”.

L’esigenza, ha proseguito il Ministro Orlando, di “semplificazione degli obblighi di comunicazione nasce dalla necessità di rendere strutturale una procedura già ampiamente sperimentata nel periodo emergenziale, in considerazione di un sempre maggiore utilizzo di questa modalità di svolgimento del lavoro”.

Il superamento dell’obbligo di trasmissione degli accordi individuali risponde anche all’esigenza, si legge nel comunicato, di ridurre il lavoro degli uffici ministeriali privandoli “di adempimenti amministrativi ritenuti non necessari”.

Le nuove modalità di trasmissione semplificata in vigore dal prossimo 1° settembre, conclude il comunicato, saranno definite con apposito Decreto ministeriale che sarà “predisposto in tempi brevissimi”.

Paolo Ballanti

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