Pensioni settembre 2022: date e modalità di pagamento

Paolo Ballanti 25/08/22
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Pensioni settembre 2022: tutte le informazioni utili sulle date e sulle modalità di pagamento. Il recente Decreto “Aiuti-bis” del 9 agosto 2022 numero 115, in vigore dal giorno successivo, introduce una serie di misure economiche a sostegno del potere d’acquisto dei pensionati, colpiti dagli effetti negativi dell’inflazione, arrivata quest’anno a toccare livelli drammatici.

Grazie all’articolo 21 del decreto – legge sono previsti aumenti delle pensioni a partire dal prossimo mese di ottobre sino alla fine dell’anno.

Di conseguenza, le somme in pagamento a settembre saranno le ultime prima degli interventi contro il caro-vita decisi dall’esecutivo Draghi, dopo il noto bonus 200 euro.

Analizziamo quindi in dettaglio quando e come saranno pagate le pensioni a settembre.

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Pensioni settembre 2022: quando saranno pagate?

La Circolare Inps del 23 dicembre 2021 numero 197 ha, tra le altre cose, definito le date di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie Inail con riferimento all’anno 2022.

Nel rispetto del calendario Inps, la pensione di settembre sarà accreditata il giovedì 1, quale primo giorno bancabile del mese.

A partire dallo stesso giorno sarà inoltre possibile ritirare le somme in contanti presso gli uffici postali.

A tal proposito si ricorda, al fine di evitare assembramenti, di rispettare il calendario per il ritiro, affisso presso i singoli uffici postali, stilato in base alla lettera iniziale del cognome:

  • Giovedì 1° settembre lettere dalla A alla B;
  • Venerdì 2 settembre lettere dalla C alla D;
  • Sabato 3 settembre (solo al mattino) lettere dalla E alla K;
  • Lunedì 5 settembre lettere dalla L alla O;
  • Martedì 6 settembre lettere dalla P alla R;
  • Mercoledì 7 settembre lettere dalla S alla Z.

Pensioni settembre 2022: come vengono pagate?

A seconda della scelta operata dal singolo beneficiario, la pensione può essere riconosciuta:

  • A mezzo accredito su conto corrente bancario o postale;
  • Versamento su libretto nominativo di risparmio o bancario dotato di codice Iban;
  • Accredito su carta prepagata dotata di codice Iban;
  • Ritiro in contanti presso gli uffici postali.

Per quanto riguarda invece il pagamento della pensione per i residenti all’estero, stando a quanto riporta la pagina Inps “Il pagamento della pensione”, il servizio interessa “oltre 164 Paesi del mondo” e una platea di “circa 338mila beneficiari”. Dal 1° febbraio 2012 il “servizio di pagamento è svolto da Citibank”.

Si rammenta altresì che sul portale “inps.it” è disponibile il servizio “Cambiare le coordinate di accredito della pensione”. La piattaforma, accessibile con le credenziali SPID, CIE o CNS, consente ai pensionati di modificare l’Iban del soggetto pagatore (ad esempio, istituto bancario, Poste Italiane SpA o sportello estero) fornito in precedenza all’Istituto.

Cedolino della pensione di settembre: dove trovarlo?

Il cedolino della pensione di settembre sarà consultabile collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Cedolino della pensione”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

La piattaforma vanta le seguenti funzionalità:

  • Cedolino pensione;
  • Ultimo cedolino;
  • Confronta cedolino;
  • Visualizza cedolini;
  • Visualizza elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08);
  • Elenco deleghe sindacali;
  • Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici;
  • Comunicazioni;
  • Dettaglio recapiti;
  • Modifica dati personali;
  • Riepilogo dati anagrafici;
  • Riepilogo dati anagrafici e di pagamento;
  • Informazioni Posta Elettronica Certificata;
  • Variazione ufficio pagatore;
  • Visualizzazione e modifica dati anagrafici, indirizzo e recapiti;
  • Recupero Certificazione Unica;
  • Stampa Certificazione Unica.

Pensioni settembre 2022: conguagli 730

Le pensioni, al pari dei redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, sono soggette come noto alle trattenute fiscali a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).

Nel corso dell’anno l’Inps, in qualità di soggetto che eroga le somme, agisce come “sostituto d’imposta”. In sostanza, si preoccupa di trattenere in anticipo, per conto dell’Erario, le ritenute fiscali.

Il calcolo definitivo delle imposte dovute dal pensionato per un determinato anno avviene, di norma, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche).

In poche parole, si considerano tutti i redditi (anche diversi dalle pensioni) totalizzati dal contribuente nel periodo d’imposta, si calcolano le ritenute fiscali e le si confrontano con le tasse già pagate (tra cui quelle trattenute dall’Inps come sostituto d’imposta).

Nel caso in cui:

  • Le tasse effettivamente da pagare siano inferiori a quelle trattenute in anticipo al contribuente questi avrà diritto ad un rimborso (conguaglio a credito);
  • Le tasse effettivamente da pagare siano superiori a quelle trattenute al contribuente, questi dovrà versare la differenza (conguaglio a debito).

Per i pensionati che hanno indicato l’Inps come sostituto d’imposta nel modello 730, è l’Istituto stesso ad occuparsi di rimborsare o trattenere dalla pensione i risultati del conguaglio.

Pertanto, a partire da agosto o settembre (di conseguenza saranno interessate anche le pensioni in pagamento il mese prossimo) l’Inps provvede, a seconda dei casi, ad “effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione) dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef” (guida Agenzia entrate sul modello 730-2022, disponibile sul portale “agenziaentrate.gov.it”).

Nel caso in cui i compensi erogati nel mese siano insufficienti, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi sino al termine del periodo d’imposta.

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