Congedo parentale 2022: assenze, indennità e domanda. Le novità

Paolo Ballanti 16/08/22
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L’obiettivo di garantire periodi di assenza aggiuntivi rispetto al congedo di maternità – paternità obbligatorio è alla base della disciplina contenuta nel Decreto legislativo del 26 marzo 2001 numero 151 (detto anche Testo Unico sostegno maternità e paternità) in materia di congedo parentale.

Grazie alla copertura economica (comunque inferiore rispetto al congedo obbligatorio) garantita dall’INPS, i genitori hanno la possibilità di assentarsi in maniera giustificata dal lavoro, sino ai dodici anni di età del bambino.

Nell’ottica di favorire la conciliazione vita – lavoro il recente Decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105 ha ritoccato, tra le altre cose, la normativa sul congedo parentale.

Le novità, in vigore dal prossimo 13 agosto, sono state commentate dall’INPS con il Messaggio del 4 agosto 2022 numero 3066.

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Analizziamo in dettaglio le novità in tema di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

Congedo parentale: le novità dal 13 agosto

In materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, l’articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo numero 105 modifica la disciplina contenuta all’articolo 34 del Testo Unico, prevedendo che per “i periodi di congedo parentale” fino al “dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore dipendente spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.

I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedodella durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.

Di conseguenza, a decorrere dal 13 agosto 2022, i periodi di congedo parentale indennizzabili sono:

  • Per la madre, tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento);
  • Per il padre, tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento);
  • Per entrambi i genitori, tre mesi aggiuntivi, in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile di nove mesi (rispetto ai precedenti sei mesi).

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I periodi di congedo parentale

Il Decreto numero 105 non modifica al contrario i periodi in cui i genitori possono legittimamente assentarsi in congedo parentale (disciplinati dall’articolo 32 del Testo Unico), nello specifico:

  • La madre ha a disposizione un massimo di sei mesi, per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita (o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento);
  • Il padre può assentarsi per non più di sei mesi (elevabili a sette nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), con riferimento ad ogni figlio, entro i primi dodici anni di vita (o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento);
  • Entrambi i genitori hanno a disposizione complessivamente dieci mesi di congedo parentale (elevabili ad undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita (o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento).

Congedo parentale per genitore solo

Il genitore solo (a seguito delle modifiche normative in parola tale si considera anche colui che ha l’affidamento esclusivo del figlio, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile) ha diritto ad assentarsi per un periodo di undici mesi (e non più di dieci) continuativi o frazionati.

Nel corso di questo periodo, nove mesi (e non più sei) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

Congedi parentali oltre i 9 mesi

I periodi di congedo parentale ulteriori ai nove mesi (indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo) fino al dodicesimo anno di vita (e non più sino all’ottavo) sono coperti da un’indennità pari al 30% della retribuzione, a “condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria” (Messaggio INPS).

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Il reddito da considerare è quello assoggettabile all’IRPEF, calcolato escludendo l’indennità per congedo parentale, totalizzato dal genitore richiedente nell’anno in cui inizia la prestazione o la frazione di essa.

Dal conteggio sono comunque esclusi:

  • Reddito della casa di abitazione;
  • Trattamenti di fine rapporto (TFR), comunque denominati;
  • Redditi derivanti da competenze arretrate, soggette a tassazione separata;
  • Redditi già tassati per intero alla fonte (per esempio gli interessi corrisposti al possessore di obbligazioni);
  • Redditi esenti, ad esempio rendite INAIL ed indennità di accompagnamento.

In particolare, dev’essere dichiarato il reddito individuale presunto per l’anno di riferimento, con necessità di dichiarazione definitiva, ai fini degli eventuali conguagli attivi o passivi, alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi.

Congedo parentale: l’indennità corrisposta

Come anticipato, i periodi indennizzabili sono coperti con una prestazione (anticipata in busta paga dal datore di lavoro) a carico dell’INPS.

Quest’ultima è pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera, calcolata prendendo a riferimento il periodo mensile o quadrisettimanale scaduto ed immediatamente precedente ciascun periodo di astensione richiesto, anche in maniera frazionata.

I contratti collettivi nazionali di lavoro possono eventualmente prevedere un’integrazione dell’indennità INPS, in capo al datore di lavoro.

Congedo parentale: come fare domanda

Domanda all’INPS

Per aver diritto ai periodi di congedo parentale è necessario presentare apposita domanda all’INPS, collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa è possibile:

  • Chiamare il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Rivolgersi ad enti di patronato ed intermediari dell’Istituto.

Tornando a quanti presentano la domanda online, la piattaforma permette di:

  • Ricevere le informazioni sulle prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
  • Consultare i manuali d’uso riguardanti la fase di acquisizione delle domande di congedo;
  • Presentare la domanda di congedo parentale;
  • Annullare le domande inserite;
  • Consultare le domande inserite ed inviate all’INPS.

Comunicazione al datore di lavoro

Il genitore che intende avvalersi dei periodi di congedo è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro (salvo i casi di oggettiva impossibilità) secondo le modalità ed i criteri definiti dai contratti collettivi.

L’interessato deve in ogni caso garantire un preavviso di almeno cinque giorni, riportando l’inizio e la fine del periodo di congedo richiesto.

Congedo parentale: Come fare domanda dal 13 agosto

Le novità normative introdotte dal Decreto numero 105 hanno reso necessario un aggiornamento delle piattaforme online per la presentazione delle domande di congedo parentale. Pertanto, rende noto l’INPS con il Messaggio numero 3066, in attesa delle implementazioni informatiche, dal 13 agosto 2022 sarà comunque possibile fruire dei congedi:

  • Presentando apposita richiesta al proprio datore di lavoro;
  • Regolarizzando successivamente il godimento dei congedi, mediante presentazione telematica della domanda all’INPS.

Il rilascio delle implementazioni informatiche, conclude l’Istituto, sarà “tempestivamente reso noto con successiva comunicazione”.

(Foto di copertina: iStock/AleksandarNakic)

Paolo Ballanti

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