Denuncia di infortunio: istruzioni INAIL per i lavoratori dello spettacolo

Paolo Ballanti 02/08/22
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Con una news pubblicata sulla pagina internet istituzionale l’INAIL ha comunicato l’implementazione dei propri servizi online per l’invio della denuncia e delle comunicazioni di infortunio e malattia professionale in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, per i quali l’obbligo assicurativo opera dallo scorso 1° gennaio.

Grazie all’aggiornamento degli applicativi telematici, ha reso noto l’Istituto, è ora possibile inserire le specifiche relative agli autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

La novità si inserisce nel processo di estensione dell’assicurazione INAIL ai soggetti sopra citati, deciso dal Decreto-legge numero 73/2021 e successivamente oggetto del decreto attuativo interministeriale del 22 gennaio 2022 e della Circolare della stessa INAIL datata 24 febbraio 2022 numero 11.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Assicurazione Inail: si allarga l’obbligo ai lavoratori dello spettacolo

Denuncia di infortunio lavoratori dello spettacolo: la norma

L’articolo 66 comma 4 del Decreto-legge 25 maggio 2021 numero 73 (convertito in Legge 23 luglio 2021 numero 106) dal titolo “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ha previsto l’estensione dell’obbligo “di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” presso l’INAIL in favore dei “lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo”.

Le modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo e l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento del premio INAIL, ha proseguito l’articolo 66, sono demandati ad “uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, su proposta dell’INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione” (25 luglio 2021).

Il citato decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, è datato 22 gennaio 2022. Il testo è stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del portale “lavoro.gov.it” lo scorso 16 febbraio.

Scarica il testo del Decreto Interministeriale in pdf

L’articolo 66 comma 4 sopra citato dispone chiaramente che l’obbligo di assicurazione INAIL per i lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.

A seguito dell’introduzione dell’obbligo assicurativo dal 1° gennaio e della pubblicazione del decreto interministeriale, l’INAIL ha fatto il punto sulle novità con la Circolare del 24 febbraio 2022 numero 11.

Denuncia di infortunio lavoratori dello spettacolo: soggetti interessati

Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del decreto interministeriale i soggetti assicurati sono i “lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388”.

Sono altresì assicurati, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro, quanti effettuano “esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche” (articolo 2 comma 2).

Chi è tenuto a versare il premio INAIL

L’INAIL, come noto, opera sulla falsariga delle assicurazioni (che tutti noi conosciamo) per casa ed auto (solo per citare gli esempi principali). L’assicurato paga un premio a fronte del rischio del verificarsi dell’evento tutelato.

Nel caso dei lavoratori autonomi dello spettacolo, il premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è versato all’INAIL da committenti ed imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

Con riferimento alle attività retribuite di:

  • Insegnamento o di formazione, di cui all’articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del Decreto – legislativo numero 182/1997, svolte da lavoratori autonomi dello spettacolo, il premio assicurativo dev’essere versato “dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione” (articolo 3, comma 2 del D.M.);
  • Carattere promozionale, di cui all’articolo 2, comma 2-bis, lettera b), del Decreto – legislativo numero 182/1997, svolte da lavoratori autonomi dello spettacolo, il premio è a carico dei “soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate” (articolo 3, comma 3 del D.M.).

Da ultimo, per gli autonomi che esercitano attività musicali l’obbligo di versare i premi è in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni.

Come si calcola il premio

Tasso medio

Il decreto interministeriale stabilisce che l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori autonomi dello spettacolo è attuata in base al tasso di rischio, corrispondente alle attività svolte.

Si applicano pertanto i “premi ordinari e quindi le tariffe dei premi” delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario ed Altre attività “nonché le relative modalità di applicazione” (Circolare INAIL).

A tal proposito, chiarisce sempre l’INAIL, le attività relative alla produzione di spettacoli devono essere classificate nella gestione Industria, mentre le attività artistiche nella gestione Terziario.

Al contrario, per i lavoratori che svolgono attività non rientranti tra quelle di cui all’articolo 49, comma 1, Legge numero 88/1989 (ad esempio i Comuni), si applica la gestione tariffaria Altre attività.

In relazione alle prestazioni artistiche rese nell’ambito della produzione di spettacoli, in linea generale, i riferimenti tariffari sono, relativamente alla gestione Industria:

  • Voce 0511, tasso medio 15,80 per mille per “Cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari anche ad uso di televisione. Attività nei teatri di posa. Noleggio di mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo”;
  • Voce 0512, tasso medio 8,31 per mille per “Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed altri supporti. Stabilimenti di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora, effettuati a sé stanti. Case di distribuzione cinematografica e di video”;
  • Voce 0530, tasso medio 9,92 per mille per “Produzione di programmi radiofonici e televisivi, escluse le attività previste al stg. 0510; per la gestione delle stazioni di trasmissione v. grande gruppo 4”;
  • Voce 0541, tasso medio 26,41 per mille per “Spettacoli pubblici, ad es. sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto, da orchestra, circhi, altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo”.

In caso di applicazione delle gestioni tariffarie Terziario ed Altre attività, ha ricordato la Circolare INAIL, si applicano i “riferimenti tariffari corrispondenti alle analoghe declaratorie previste nelle gestioni in discorso”.

Retribuzione imponibile

Il calcolo del premio INAIL avviene moltiplicando il tasso medio (espresso in “per mille”) per la retribuzione imponibile.

Nel caso dei lavoratori autonomi dello spettacolo, si assume come retribuzione imponibile l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera pari, per l’anno 2022, ad euro 49,91.

Denuncia di infortunio lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 26 luglio

Nell’ambito del processo di estensione dell’assicurazione INAIL ai lavoratori autonomi dello spettacolo, l’Istituto stesso, il 27 luglio scorso, ha pubblicato sul proprio portale “inail.it – Comunicazione – Avvisi e scadenze” una news riguardante l’aggiornamento dei servizi online per:

  • Comunicazione di infortunio;
  • Denuncia/Comunicazione di infortunio;
  • Denunce di malattia professionale e silicosi/asbestosi.

Nello specifico, l’INAIL ha reso noto che dal 26 luglio 2022 nella compilazione dei citati applicativi online o nel file da inviare all’Istituto è “possibile inserire le specifiche relative alle categorie di lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo”.

I dettagli delle modifiche sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi, unitamente “alle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente”.

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Paolo Ballanti

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