Esterometro, PA escluse dall’obbligo: i chiarimenti delle Entrate

Paolo Ballanti 22/07/22
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La Pubblica Amministrazione è da considerarsi esente dagli obblighi legati all’esterometro in relazione agli acquisti transfrontalieri effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale, in cui non opera come soggetto passivo d’imposta. La PA potrà pertanto continuare ad operare, anche dopo il 1° luglio 2022, come fatto in passato, integrando i documenti passivi e liquidando l’imposta con modello F24ep, utilizzando il codice tributo 622E.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello del 14 luglio 2022 numero 379.

Il documento segue solo di un giorno la Circolare della stessa Agenzia (numero 26/E) con cui sono stati forniti chiarimenti in merito alle nuove modalità di invio dell’esterometro, introdotte dalla Legge di bilancio 2021, a decorrere dallo scorso 1° luglio.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Esterometro: l’interpello

Il parere AE sull’obbligo dell’esterometro per la Pubblica Amministrazione nasce a seguito di un quesito trasmesso da una provincia che, nell’ambito della propria attività istituzionale, effettua acquisti documentati con fatture transfrontaliere, analogiche o digitali, per le quali non vengono emesse bollette doganali.

L’istante precisa che ad oggi si è provveduto all’integrazione del documento di acquisto:

  • Versando la relativa imposta con modello F24ep;
  • Comunicando i dati con l’esterometro.

Il quesito della provincia nasce a seguito delle novità in vigore dal 1° luglio 2022. A norma del nuovo articolo 1 comma 3-bis del Decreto – legislativo 5 agosto 2015 numero 127, a partire dalla suddetta data, è previsto l’utilizzo esclusivo del Sistema di Interscambio e del formato xml (attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche) in sostituzione dell’esterometro.

Posto che secondo la normativa comunitaria (articolo 4 paragrafo 5 della VI Direttiva CEE) è esclusa la possibilità per gli enti pubblici di emettere una fattura / autofattura nell’ambito dell’attività istituzionale, per “adempiere all’emissione di e-fattura integrata da trasmettere al Sistema di Interscambio”, sottolinea l’istante, si dovrebbe “per forza di cose operare nell’ambito dell’attività commercialecon conseguente versamento dell’imposta rappresentata dall’IVA commerciale dell’Ente.

Comportamento, quello appena descritto, che, a parere dell’istante, non è corretto. Questi ritiene, in mancanza di precise disposizioni, che per gli acquisti transfrontalieri (nell’ambito dell’attività istituzionale) la Pubblica Amministrazione non sia soggetta all’emissione di una fattura elettronica, potendo continuare ad integrare i documenti passivi, liquidando l’imposta con modello F24ep, utilizzando il codice tributo 622E.

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Esterometro: il parere dell’Agenzia Entrate

Investita della questione, l’AE risponde sottolineando innanzitutto che gli obblighi legati all’esterometro:

  • Sussistono per i soli “soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” (articolo 1, comma 3 del Decreto – legislativo numero 127/2015);
  • Hanno ad oggetto tutte le operazioni attive (di vendita) e passive (di acquisto), a prescindere dalla loro rilevanza ai fini IVA, fermo restando che devono essere comunicati soltanto gli acquisti di importo superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, riguardanti beni e servizi “non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia” (articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. numero 127/2015).

La stessa Agenzia Entrate, all’interno della Circolare dello scorso 13 luglio numero 26/E, nel ricordare che tra i soggetti passivi tenuti all’adempimento in parola, possono rientrare, dal 1° luglio 2022, anche “chi prima ne era escluso”, tipicamente:

  • Quanti si avvalgono del regime dei cosiddetti “forfetari”;
  • Coloro che hanno “esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398”;

precisa che “in riferimento agli enti non commerciali” come in passato “l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente”.

Parere

Alla luce di quanto appena precisato, sostiene l’Agenzia nella risposta ad interpello, le pubbliche amministrazioni possono ritenersi escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro (in ogni caso possibile su base volontaria) per tutte quelle operazioni in cui non agiscono come soggetti passivi d’imposta. E’ il caso, ad esempio, delle attività cosiddette “istituzionali”.

Peraltro, anche quando sussiste l’obbligo dell’esterometro, prosegue l’AE, lo stesso “non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione”.

Non a caso, le attività sono tra loro autonome: integrazione di un documento ricevuto ed autofatturazione, da un lato, esterometro dall’altro (nonostante in un unico adempimento si possano soddisfare entrambi).

Non vi è dunque l’obbligo di assolvere ai doveri di integrazione / autofatturazione a mezzo della procedura di trasmissione dei dati con file formato xml, utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19. Tuttavia, precisa la Circolare AE del 13 luglio, il mancato o tardivo invio dei dati, con le “modalità indicate nel più volte citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nelle Specifiche Tecniche ad esso allegate costituisce violazione dell’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015”.

In definitiva, conclude la risposta ad interpello, anche dopo il 1° luglio 2022 il soggetto istante potrà “continuare ad integrare le fatture ricevute da soggetti esteri (analogiche o digitali al di fuori del Sistema di Interscambio che siano), liquidando la relativa imposta come fatto sinora”.

Scarica la risposta all’interpello numero 379/2022

Esterometro: cosa cambia dal 1° luglio 2022

Come in parte anticipato nei paragrafi precedenti, dal 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le nuove modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, a seguito delle modifiche introdotte dalla Manovra 2021 (articolo 1, comma 1103, Legge 30 dicembre 2020 numero 178) al Decreto – legislativo numero 127/2015.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. (recentemente sostituito ad opera del Decreto – legge 21 giugno 2022 numero 73) le cessioni di beni ed i servizi effettuati e ricevuti da e verso soggetti comunitari o extra-comunitari, non stabiliti nel territorio dello Stato, eccezion fatta per:

  • Quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
  • Quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • Quelle di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia;

impongono di trasmettere i dati delle fatture all’Agenzia Entrate.

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio scorso, la comunicazione trimestrale all’AE è stata sostituita dall’obbligo di trasmettere ogni singola operazione tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle seguenti scadenze:

  • Per le fatture attive, entro i termini di emissione delle stesse o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • Per le fatture passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa.

Scarica la Circolare numero 26/E dell’Agenzia delle Entrate

Paolo Ballanti

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