Condizioni di lavoro: dall’UE nuovi obblighi per le aziende

Paolo Ballanti 27/06/22
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Promuovere una maggiore circolazione e trasparenza delle informazioni sulle condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro, a diretto vantaggio di dipendenti e collaboratori. Questo l’obiettivo deli Decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 22 giugno con cui si recepisce la direttiva comunitaria 2019/1152.

Approvata su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, la bozza, rispetto alla normativa nazionale contenuta nel Decreto legislativo 26 maggio 1997 numero 152 e alla stessa direttiva comunitaria, stabilisce tra le altre cose nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, ivi compresi coloro che hanno contratti non standard, beneficino di maggior prevedibilità e chiarezza sulle informazioni contrattuali e le prestazioni da svolgere.

Il Decreto legislativo, il secondo approvato nella stessa seduta dopo quello che recepisce la normativa comunitaria in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuove, tra le altre cose, una durata ragionevole del periodo di prova, la possibilità per il dipendente di svolgere un impiego parallelo al di fuori dell’orario lavorativo, nonché la prevedibilità minima della prestazione.

Analizziamo le novità in dettaglio.

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Condizioni di lavoro: il CdM del 22 giugno 2022

Il Consiglio dei ministri del 31 marzo 2022 numero 84 oltre ad approvare definitivamente il Decreto legislativo che recepisce la direttiva UE in tema di equilibrio tra attività professionale e vita familiare per genitori e caregivers, ha licenziato un altro provvedimento che adegua la normativa nazionale a quella europea.

Il riferimento è alla direttiva UE 2019/1152 del Parlamento e del Consiglio europeo del 20 giugno 2019, adottata (articolo 1) con lo scopo di “migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un’occupazione più trasparente e prevedibile”. La normativa in questione da un lato introduce nuovi diritti minimi e norme sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle condizioni occupazionali e, dall’altro, persegue l’obiettivo di rispondere alle sfide del mercato del lavoro legate a sviluppi demografici, digitalizzazione e nuove forme di lavoro.

Lo schema di decreto approvato in CDM recepisce (ampliandole) le disposizioni della direttiva, intervenendo peraltro in un terreno già disciplinato prevalentemente dal D.Lgs. 26 maggio 1997 numero 152 recante “Attuazione della direttiva 91/533/CE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”.

Condizioni di lavoro: la direttiva comunitaria

La direttiva comunitaria numero 2019/1152, che i singoli Stati membri sono tenuti a recepire entro il 1° agosto 2022, stabilisce (articolo 1, comma 2) diritti minimi che “si applicano a tutti i lavoratori nell’Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro”, nell’ottica della promozione di un’occupazione (articolo 1 comma 1) più “trasparente e prevedibile, pur garantendo nel contempo l’adattabilità del mercato del lavoro”.

Informazioni sul rapporto di lavoro

In particolare (articolo 3) si prevede che il datore di lavoro fornisca per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste dalla stessa direttiva, riepilogate al successivo articolo 4, come:

  • Identità delle parti;
  • Luogo di lavoro;
  • Titolo, livello, natura o categoria dell’impiego attribuito al lavoratore ovvero una breve descrizione del lavoro;
  • Data di inizio del rapporto e, se trattasi di rapporto a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso;
  • Per i lavoratori assunti da agenzie interinali, sarà necessario riportare l’identità delle imprese utilizzatrici;
  • Durata e condizioni del periodo di prova, se previsto,
  • Diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto;
  • Durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore;
  • Procedura, requisiti di forma e durata del preavviso;
  • Retribuzione;
  • Organizzazione del lavoro, come la durata normale della giornata o della settimana lavorativa;
  • Contratti collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro;
  • Identità delle istituzioni che si occupano di sicurezza sociale.

Modifica del rapporto di lavoro

Nella direttiva (articolo 6) si precisa che gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche alle condizioni del rapporto di lavoro siano fornite dal datore al dipendente sotto forma di documento scritto “quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica”.

Prescrizioni minime sulle condizioni di lavoro

Il Capo III della direttiva (articoli 8 – 14) è dedicato alle tutele minime in merito alle condizioni di lavoro, con riferimento a:

  • Durata massima del periodo di prova (articolo 8) pari a sei mesi;
  • Divieto al datore di lavoro di negare al dipendente l’impiego presso soggetti terzi (articolo 9);
  • Garanzie per una prevedibilità minima del lavoro (articolo 10) come la previsione di ore e giorni di riferimento predeterminati ovvero un preavviso ragionevole;
  • Misure complementari per i contratti a chiamata (articolo 11) in termini di limitazioni all’utilizzo dell’istituto e alla durata dello stesso.

Scarica la Direttiva UE 2019/1152

Condizioni di lavoro: il Decreto legislativo

Come sopra anticipato, la bozza di Decreto legislativo approvata in Consiglio dei ministri recepisce la direttiva comunitaria numero 2019/1152 e ne amplia le disposizioni.

Tutele estese ai contratti “non standard”

Stando al comunicato stampa del 22 giugno scorso diffuso sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (“lavoro.gov.it – Stampa e media – Comunicati”) il provvedimento stabilisce “nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard” beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di informazioni sul rapporto e le condizioni di lavoro.

Viene di fatto ampliato il campo di applicazione della disciplina sugli obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro, esteso ai lavoratori impiegati con contratti diversi dal rapporto di lavoro subordinato, ad esempio:

  • Rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente, anche tramite piattaforme;
  • Contratto di prestazione occasionale;
  • Contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

mentre sono esclusi, come precisa il Ministero del lavoro, i “rapporti di lavoro autonomo, purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”.

Informazioni sulle condizioni di lavoro

Un altro aspetto degno di nota del nuovo Decreto legislativo riguarda le prescrizioni e le modifiche alla normativa nazionale affinché siano fornite informazioni più complete sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro. Peraltro, in aggiunta a quanto previsto dalla direttiva UE, si dispone l’obbligo di comunicare al lavoratore anche “gli elementi previsti nelle ipotesi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati”.

Nuovi diritti e tutele contro le violazioni

Al pari di quanto previsto nella direttiva UE, il provvedimento licenziato dal CDM riconosce una serie di nuovi diritti materiali, con lo scopo di offrire una maggiore tutela alle condizioni di lavoro, attraverso:

  • Durata ragionevole del periodo di prova;
  • Possibilità per il lavoratore di svolgere un impiego parallelo al di fuori dell’orario di lavoro stabilito;
  • Prevedibilità minima del lavoro.

Si disciplinano inoltre, rende noto sempre il dicastero del lavoro, le misure “volte a tutelare i lavoratori nel caso di violazione dei loro diritti”.

Leggi anche “Smart working e vero orario di lavoro: facciamo chiarezza sulla flessibilità”

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Paolo Ballanti

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