Isopensione 2022: nuova modalità di gestione dell’iter Inps

Paolo Ballanti 03/06/22
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Novità in arrivo dall’INPS per la gestione delle domande di accompagnamento alla pensione da parte dei datori di lavoro che si trovano in situazioni di eccedenza di personale. Con il Messaggio del 27 maggio 2022 numero 2216 l’Istituto ha comunicato la messa a disposizione di nuove funzionalità online per gestire il processo di esodo disciplinato dalla Legge numero 92/2012, cosiddetta isopensione.

Nello specifico, il “Portale prestazioni atipiche” (in sigla PRAT) accessibile collegandosi a “inps.it – Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione” è stato implementato per consentire al soggetto esodante:

  • La presentazione delle domande di certificazione e di calcolo dell’importo;
  • La scelta dello strumento a garanzia delle prestazioni e della contribuzione correlata.

Cogliendo l’occasione del Messaggio INPS analizziamo in dettaglio cos’è l’isopensione e come si sviluppa l’iter di accesso.

Scarica il Messaggio Inps numero 2216 in pdf

Isopensione 2022: cos’è

Introdotta dall’articolo 4, commi dall’1 al 7-ter della Legge 28 giugno 2012 numero 92, l’isopensione è una prestazione che, nei casi di eccedenza del personale e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, riconosce copertura economica e contributiva (a carico del datore di lavoro) ai lavoratori più anziani, sino al loro pensionamento.

L’isopensione è altresì ammessa (sempre dietro accordo sindacale) nell’ambito di:

  • Procedure di riduzione del personale (articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991 numero 223);
  • Processi di riduzione del personale dirigente, conclusi con un accordo siglato con l’associazione sindacale che ha stipulato il contratto collettivo della categoria.

Isopensione 2022: datori di lavoro interessati

L’accompagnamento alla pensione interessa (articolo 4 comma 1) i datori di lavoro che “impieghino mediamente più di quindici dipendenti”, con riferimento al semestre precedente la stipula dell’accordo.

Nel conteggio rientrano i lavoratori di ogni qualifica (ad esempio lavoratori a domicilio e dirigenti), con esclusione di apprendisti e lavoratori con contratto di reinserimento.

Nei confronti delle aziende di nuova costituzione, il requisito dimensionale dev’essere determinato con riferimento ai mesi di attività, se inferiori al semestre.

Isopensione 2022: requisiti dei lavoratori

Possono essere coinvolti dal programma di isopensione i dipendenti che raggiungono, entro i quattro anni successivi (elevati a sette anni per il periodo 2018 – 2023) rispetto alla cessazione del rapporto a seguito dell’accordo, i requisiti minimi anagrafico – contributivi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Il raggiungimento delle condizioni per ottenere la pensione dev’essere comunque verificato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, tenuto conto peraltro delle variazioni legate all’incremento della speranza di vita.

L’isopensione, peraltro, si applica anche nei casi di:

  • Prestazioni a carico di forme sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (ad esempio INPGI o ENPALS);
  • Periodi contributivi maturati all’estero in Paesi dove si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati membri UE, Svizzera e Paesi SEE) ovvero che hanno stretto con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, nel rispetto del minimale di contribuzione per accedere alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (cinquantadue settimane) o dalle singole convezioni bilaterali;
  • Periodi di contribuzione maturati nelle gestioni INPS dei lavoratori autonomi.

Al contrario, l’accesso alla misura non è consentito per coloro che sono già titolari di pensione o assegno ordinario di invalidità.

Isopensione 2022: come funziona

Invio dell’accordo

Per beneficiare dell’isopensione 2022 i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla sede INPS che gestisce la matricola aziendale, attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente” disponibile all’interno di “inps.it Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, l’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e il “Modello di accreditamento e variazioni” disponibile sul portale dell’Istituto.

L’accordo deve riportare:

  • I dati identificati dell’azienda;
  • La data di sottoscrizione, nonché quelle di inizio e fine validità;
  • Il numero massimo di lavoratori interessati.

Effettuate le opportune verifiche, la sede INPS invia la documentazione presentata dal datore di lavoro alla Direzione centrale Pensioni.

In caso di nuovo ente esodante, la Direzione centrale assegna il codice identificativo ed invia un’apposita comunicazione al datore di lavoro.

Certificazione del diritto all’isopensione

La fase successiva si sviluppa all’interno del “Portale prestazioni atipiche”. Selezionando la voce “Certificazione dei lavoratori” si dovrà individuare il piano di esodo.

Nella sezione “Caricamento dei codici fiscali” si potranno inserire (anche in maniera massiva) i riferimenti dei lavoratori per i quali si intende verificare il diritto alla prestazione.

Come reso noto dal Messaggio INPS, non si potranno inserire un numero di codici fiscali “superiore al 20% del numero complessivo di lavoratori previsti dagli accordi aziendali, tenuto conto dei lavoratori già esodati durante la vigenza contrattuale”.

Una volta inserite, le singole domande di verifica del diritto a pensione vengono indirizzate alle strutture territoriali competenti, le quali devono provvedere alla loro definizione entro il termine di quindici giorni.

Per ciascuno degli interessati la procedura verifica “in via prospettica e sulla base della normativa vigente al momento della verifica stessa, la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, considerando il periodo massimo di fruizione della prestazione previsto dalla legge” (Messaggio INPS).

L’esito di ciascuna domanda è disponibile, sempre nel PRAT, all’interno della sezione “Verifica requisiti diritto” corredato, in caso di esito positivo, della prima data di accesso a pensione.

Certificazione dell’importo

Sempre all’interno del PRAT, sezione “Calcolo importo e lettere di certificazione” l’azienda seleziona i lavoratori per i quali è stata emessa una certificazione positiva per il diritto alla pensione, al fine di certificare questa volta l’importo dell’isopensione 2022.

Previo inserimento della data di cessazione del rapporto è generata dal sistema una domanda di “Calcolo importo assegno in esodo per applicazione art. 4, legge 92/2012”.

Le singole sedi INPS definiranno le domande entro il termine di quindici giorni.

Il calcolo dell’importo avverrà in base alla contribuzione accreditata “al momento della lavorazione e della decorrenza per l’accesso all’esodo” (Messaggio INPS).

Ogni domanda elaborata con esito positivo avrà la sua lettera certificazione con:

  • Importo mensile lordo dell’isopensione;
  • Data di decorrenza per l’accesso alla prestazione di accompagnamento a pensione;
  • Decorrenza della pensione (il giorno precedente sarà l’ultimo di isopensione);
  • Tipologia di pensione (vecchiaia o anticipata);
  • Data di perfezionamento dei requisiti, nello specifico il momento sino al quale il datore di lavoro si obbliga a versare la contribuzione correlata.

Creazione del piano di esodo

All’interno della sezione “Calcolo importo e lettere di certificazione” il datore di lavoro selezionerà i dipendenti da ricomprendere nel piano di esodo.

Il PRAT a questo punto calcola il costo complessivo analitico per ciascun lavoratore, comprensivo dell’importo mensile lordo della prestazione ed ammontare settimanale della contribuzione correlata (moltiplicato per il numero di settimane).

Garanzia del piano di esodo

All’interno della sezione “Scelta metodo di pagamento” l’azienda può optare per farsi carico del costo complessivo della procedura di accompagnamento a pensione a mezzo:

  • Fideiussione;
  • Pagamento in un’unica soluzione.

Nel caso di scelta della fideiussione il sistema predispone un fac-simile del documento che il datore di lavoro e la banca dovranno redigere a garanzia degli obblighi derivanti dal programma di esodo. Copia del documento bancario attestante la fideiussione dovrà essere consegnato alla struttura territoriale INPS, presso la quale l’azienda assolve i propri obblighi contributivi.

Domanda di prestazione di esodo

Come precisato nel Messaggio INPS 5 maggio 2020 numero 1863 l’invio delle domande di esodo ai sensi dell’articolo 4 Legge numero 92/2012 dovrà avvenire (anche in forma massiva) collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione” e, successivamente, selezionando “Domanda di prestazione di esodo ex art. 4 legge 92/2012”.

Leggi anche “Ape social 2022: chiarimenti Inps sulle novità di quest’anno”

Isopensione 2022: importo

Previa presentazione delle relative domande telematiche, l’INPS procede al pagamento della prestazione (con le modalità previste per l’erogazione dei trattamenti pensionistici) in tredici rate mensili anticipate, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo la data di cessazione del rapporto.

L’importo mensile è calcolato in misura pari alla pensione teoricamente spettante, in base alle regole vigenti.

L’isopensione, peraltro:

  • E’ alternativa all’indennità di disoccupazione (posto che i datori di lavoro interessati non sono tenuti a versare all’INPS il contributo aziendale di recesso);
  • Non può essere gravata da trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio cessioni del quinto dello stipendio ed oneri per riscatti e ricongiunzioni);
  • Non è reversibile in caso di decesso del beneficiario;
  • Non si trasforma automaticamente in pensione, lasciando in capo al lavoratore l’onere di presentare l’apposita domanda di accesso.

Isopensione 2022: contributi figurativi

Insieme al pagamento della prestazione mensile, l’INPS provvede all’accredito della contribuzione figurativa. Per calcolarla, è necessario dividere la retribuzione imponibile ai fini previdenziali (degli ultimi quattro anni) per il numero di settimane di contribuzione. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per 4,33.

I contributi figurativi vengono versati per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti per il diritto a pensione.

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Paolo Ballanti

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