Dichiarazione di successione: chi ha l’obbligo di presentarla

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Quali sono i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione? È l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti in merito attraverso la risposta all’interpello numero 296 del 25 maggio 2022.

Si legge nella risposta dell’Agenzia delle Entrate che a prescindere dal tipo di delazione,
testamentaria o legittima, in corso di accertamento in sede giudiziale, “l’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione incombe sui soggetti chiamati all’eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia“.

Contestualmente, l’Agenzia ha ricordato che in base a quanto stabilito dall’articolo 28 del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni o TUS), la dichiarazione deve essere presentata
all’ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta.

Vediamo nei prossimi paragrafi cos’è la dichiarazione di successione e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate alla luce della risposta numero 296/2022.

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Dichiarazione di successione: cos’è

La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio attraverso il quale gli eredi e/o i legatari di un contribuente defunto sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate il subentro nel patrimonio dello stesso.

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. È obbligatorio presentare la dichiarazione di successione quando l’eredità:

  • comprende beni immobili o diritti reali immobiliari;
  • ha un valore superiore a 100.000 euro.

Se l’eredità riguarda degli immobili, dopo la presentazione della dichiarazione di successione è necessario procedere anche alla voltura catastale a favore di eredi e legatari, nelle corrette proporzioni.

La dichiarazione permette di calcolare la base imponibile che serve al calcolo dell’imposta di successione che deve essere pagata dagli eredi.

Dichiarazione di successione: chi ha l’obbligo di presentazione

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • trustee.

Non scatta l’obbligo di presentazione quando l’eredità:

  • è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
  • ha un valore non superiore a 100.000 euro;
  • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Dichiarazione di successione: il parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso presentato all’Agenzia delle Entrate un avvocato è stato nominato custode giudiziario del patrimonio ereditario di una contribuente defunta, in attesa che l’Autorità giudiziaria si esprima sul diritto all’eredità conteso tra i chiamati all’eredità. L’avvocato istante ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per chiedere se questo possa presentare la dichiarazione di successione in virtù della propria nomina di custode giudiziario, in maniera analoga a quanto previsto per il curatore dell’eredità giacente, per non incorrere in sanzioni in attesa della decisione dell’Autorità giudiziaria sulla nomina degli aventi diritto all’eredità contesa.

L’Agenzia ha risposto, richiamando il già citato articolo 28 del TUS, che va considerato come
presupposto dell’obbligo di presentare la dichiarazione non la qualità di erede accettante l’eredità, bensì quella di chiamato all’eredità.

Per questo motivo, sono i soggetti chiamati all’eredità ad avere l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, “a prescindere dalla loro qualità di erede, testamentario o legittimo.

Sebbene nel caso in questione l’attribuzione del diritto all’eredità sia in corso di accertamento in sede giudiziale, l’Agenzia ha chiarito che non può essere il curatore giudiziario a presentare la dichiarazione, ma i chiamati all’eredità. L’Agenzia ha ritenuto che la presenza del sequestro giudiziario del patrimonio ereditario e dalla nomina del relativo custode non possa essere analoga a quella dell’istituto dell’eredità giacente.

Qualora all’esito del giudizio in corso risultino eredi dei soggetti diversi da coloro che abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di successione, in veste di chiamati all’eredità, e al versamento della relativa imposta, è possibile richiedere il rimborso dell’imposta illegittimamente pagata, “unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati“.

Scarica la risposta numero 296/2022 dell’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione di successione: come si presenta

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione e individuati nei paragrafi precedenti possono presentarla esclusivamente online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedendo tramite:

  • Spid,
  • Carta d’identità elettronica (Cie),
  • Carta nazionale dei servizi (Cns).

La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato o direttamente dal contribuente presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

residenti all’estero, in caso di impedimenti nell’invio telematico, possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo scaricabile cliccando qui. Per i decessi avvenuti prima del 3 ottobre 2006, invece, deve essere utilizzato il Modello 4.

Dichiarazione di successione: sanzioni

Come visto in precedenza, la dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. All’articolo 50 comma 1 del TUS si legge che:

Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000.

Gli importi sono ridotti se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni. In questo caso la sanzione amministrativa sarà:

  • dal 60 al 120 per cento dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio;
  • da 150 a 500 euro se non è dovuta imposta.

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Alessandro Sodano

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