Operazione termostato al via dal 1° maggio: per chi, sanzioni, come funziona

Stretta su condizionatori e riscaldamento

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Dal 1° maggio scatta l’Operazione termostato, una stretta su condizionatori e riscaldamento negli edifici pubblici. Nello specifico, la temperatura all’interno degli edifici interessati non dovrà superare:

  • 19 gradi in inverno;
  • 27 gradi in estate.

A stabilirlo è stato un emendamento al Decreto Bollette approvato in sede di conversione in legge, come ulteriore misura intrapresa per ridurre il consumo energetico degli edifici pubblici.

La misura è temporanea, terminerà il 31 marzo 2023, e prevede comunque due gradi di tolleranza. La scelta di intervenire sul termostato degli edifici pubblici è stata presa “al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato“, uno dei passi per contrastare la dipendenza del nostro paese dal gas russo.

Vediamo quindi nel dettaglio come funzionerà la nuova misura, le sanzioni e quali edifici sono esonerati dalla stretta su condizionatori e riscaldamento.

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Operazione termostato nel Decreto bollette: cosa prevede

L’articolo 19-quater della legge di conversione del Decreto Bollette recita:

Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all’articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi
centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.

Con i due gradi di tolleranza, la temperatura massima passerebbe a 25 gradi d’estate e 21 in inverno.

L’articolo in questione va a modificare la normativa attuale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, che prevede una temperatura massima di 20 gradi in inverno e 26 gradi in estate, sempre con due gradi centigradi di tolleranza. La differenza è quindi di un grado centigrado, ma questo può fare la differenza, soprattutto per quanto riguarda l’aria condizionata.

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Quali edifici sono esenti dalla stretta sul termostato

L’articolo sopra menzionato definisce anche quali sono gli edifici ai quali l’”operazione termostato” non si applicherà. Si tratta in particolare degli edifici di cui all’articolo 3 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, ovvero:

  • ospedali;
  • cliniche o case di cura e assimilabili;
  • strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.

Stretta sul termostato: sanzioni

L’articolo 19-quater della legge di conversione del Decreto Bollette non tratta esplicitamente di sanzioni. Occorre quindi far riferimento al già citato Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 sui criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sul rendimento energetico dell’edilizia.

Per chi non si adeguerà alla nuova stretta scatterebbero quindi delle sanzioni amministrative da 500 a 3000 euro. Non è tuttavia ancora chiaro chi dovrebbe effettuare i controlli sulle temperature.

Nuova stretta per l’illuminazione pubblica

Come anticipato, l’operazione termostato è solo una delle misure prese dal Governo in tema di risparmio energetico. Sempre nella conversione in legge del Decreto Bollette sono state infatti introdotte nuove disposizioni per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica. In particolare dovranno essere impiegati degli appositi sensori che permettano di intensificare la luce solo al passaggio di pedoni e veicoli.

Dovranno inoltre essere individuate delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, “al fine di garantire che gli impianti
o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica.

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Alessandro Sodano

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