Congedo di paternità: giorni, retribuzione e novità 2022

Paolo Ballanti 22/04/22
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Introdotto in via sperimentale dalla Legge numero 92/2012, il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente è stato di volta in volta prorogato da successivi provvedimenti sino ad arrivare alla Manovra 2022 che lo ha reso strutturale e stabilizzato a decorrere dall’anno 2021.

Previsti rispettivamente in misura pari a dieci giorni (astensione obbligatoria) ed un giorno (astensione facoltativa), i congedi spettano entro cinque mesi dalla nascita del figlio e godono della copertura economica dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Oltre alle novità introdotte dalla recente Legge di bilancio si segnalano le modifiche previste dal cosiddetto Family Act recentemente approvato in via definitiva dal Senato dopo aver ottenuto l’ok della Camera.

Il disegno di legge, tra le altre cose, delega il Governo ad intervenire in favore del padre lavoratore attraverso un congedo obbligatorio, nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quanto attualmente previsto.

Analizziamo la disciplina in dettaglio.

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Congedo di paternità: le novità della Legge di Bilancio

A seguito delle modifiche disposte dall’articolo 1 comma 134 della Legge 30 dicembre 2021 numero 234 (Manovra 2022), in vigore dallo scorso 1° gennaio, il congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore è stato reso strutturale e non più sperimentale, a partire dall’anno 2021.

Come ricordato dall’INPS con la Circolare del 3 gennaio 2022 numero 1 la stabilizzazione non ha intaccato la durata dei congedi, confermati rispettivamente in:

  • Dieci giorni per il congedo obbligatorio;
  • Un giorno per il congedo facoltativo.

Congedo di paternità: le novità del Family Act

Il giorno 6 aprile 2022 il Senato ha dato il via libera al Disegno di legge numero 2459 contenente “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” detto anche “Family Act”.

Il testo, già approvato alla Camera lo scorso 18 novembre, delega l’esecutivo ad introdurre (articolo 1 comma 1) misure per:

  • Riordinare e potenziare le disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie;
  • Contrastare la denatalità;
  • Valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva di bambini e giovani;
  • Sostenere l’indipendenza e l’autonomia finanziaria dei giovani;
  • Favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.

Le modifiche ai congedi per i genitori

Nello specifico (articolo 3) il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi che modifichino l’attuale sistema dei congedi di maternità e paternità, nel rispetto dei seguenti principi:

  • Prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio “di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente” (articolo 3 comma 3 lettera a);
  • Favorire l’aumento dell’indennità obbligatoria per il congedo di maternità (articolo 3 comma 3 lettera b);
  • Disporre che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore (articolo 3 comma 3 lettera c) ed altresì non sia subordinato “a una determinata anzianità lavorativa e di servizio” (articolo 3 comma 3 lettera d);
  • Riconoscere un “ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l’esercizio del diritto al congedo di paternità” sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 3 comma 3 lettera e);
  • Prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni “con misure uguali a quelle garantite per i lavoratori del settore privato” (articolo 3 comma 3 lettera f);

Introdurre misure che favoriscano l’estensione della disciplina sui congedi di paternità anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti (articolo 3 comma 3 lettera g).

Congedo facoltativo: in accordo con la madre

Previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima, è riconosciuto al padre un giorno di congedo facoltativo da fruire entro i cinque mesi dall’evento nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo.

Congedo obbligatorio: come funziona

Il congedo obbligatorio è pari a dieci giorni (anche non continuativi) da fruire in misura intera (non frazionabile ad ore) entro i cinque mesi dall’evento nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo.

Il congedo obbligatorio, riconosciuto anche a colui che fruisce del congedo di paternità, si “configura altresì come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre” e spetta indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio (Circolare INPS numero 1/2022).

Peraltro, nel caso in cui il lavoratore chieda di usufruire del congedo obbligatorio durante quello di paternità, la scadenza di quest’ultimo si sposta di un giorno.

Congedo di paternità: a chi spetta

I congedi (obbligatorio e facoltativo) spettano al padre lavoratore dipendente, anche adottivo, affidatario o collocatario, entro e non oltre il quinto mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione nazionale o internazionale) ovvero dall’affidamento.

Morte perinatale

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge numero 178/2020 (Manovra 2021) i congedi spettano anche in caso di morte perinatale del figlio.

Come precisato dall’INPS con la Circolare dell’11 marzo 2021 numero 42 il congedo (obbligatorio e facoltativo) può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche in caso di:

  • Figlio nato morto dal primo giorno della 28ma settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi decorre dalla nascita del figlio che in tali situazioni coincide anche con la data del decesso);
  • Decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso compreso il giorno della nascita (il periodo di cinque mesi decorre dalla nascita del figlio e non dalla data del decesso).

Dalla tutela, precisa la Circolare numero 42, restano esclusi “i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo)”.

Congedo di paternità: trattamento economico

Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012 ha disposto (articolo 2) che per i giorni di assenza del lavoratore, conseguenti alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo, è garantita un’indennità giornaliera a carico dell’INPS (corrisposta con le modalità previste per l’indennità di maternità) pari al 100% della retribuzione.

Come precisato dall’Istituto nella sua circolare del 3 gennaio 2022, devono essere computate e indennizzate “le sole giornate lavorative”.

Congedo di paternità: pagamento

Eccezion fatta per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS al beneficiario, l’indennità per congedo obbligatorio e facoltativo è anticipata in busta paga dall’azienda per conto dell’Istituto (cosiddetto “pagamento a conguaglio”). Le somme saranno poi recuperate in sede di versamento dei contributi con modello F24 ed altresì evidenziate nel modello UniEmens da inviare in via telematica all’INPS.

Congedo di paternità: come fare domanda

Il già citato D.M. del 22 dicembre 2012 chiarisce (articolo 3 comma 1) che il padre comunica “in forma scritta al datore di lavoro” i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio o facoltativo, con un “anticipo non minore di quindici giorni”.

Se il congedo è richiesto in occasione della nascita è necessario tener conto, ai fini del preavviso, della data presunta del parto.

Nelle ipotesi di fruizione del congedo facoltativo, il beneficiario è tenuto ad allegare alla richiesta una “dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre” (articolo 3 comma 2). La stessa documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

Nei soli casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, la domanda di congedo si presenta online collegandosi al portale inps.it e seguendo il percorso “Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Congedo papà (nascita, adozione o affidamento bambino)” muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa è possibile:

  • Chiamare il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile;
  • Rivolgersi ad enti di patronato o intermediari INPS, avvalendosi dei servizi telematici offerti dagli stessi.

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Paolo Ballanti

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