Infortunio domestico: tutte le prestazioni economiche Inail

Paolo Ballanti 20/04/22
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Dal 1° marzo 2001 opera l’assicurazione INAIL a tutela dell’infortunio avvenuto in occasione ed a causa del lavoro prestato in ambito domestico. La copertura è obbligatoria per coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e, senza vincoli di subordinazione, svolgono un’attività di cura dei componenti della famiglia e degli ambienti in cui questi dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

Rientrano tra i destinatari anche:

  • I pensionati che non hanno superato i 67 anni di età;
  • I cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno un’altra occupazione;
  • Coloro che hanno compiuto i 18 anni di età, lavorano esclusivamente in ambito domestico per la cura dei componenti della famiglia (il caso tipico è quello di quanti sono in attesa di prima occupazione);
  • Studenti che dimorano nella città di residenza o in una località diversa e si occupano dell’ambiente in cui vivono;
  • Lavoratori in Cassa integrazione, beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), destinatari dell’indennità di disoccupazione NASpI o DIS-COLL, lavoratori stagionali, temporanei o a tempo determinato, assicurati per i periodi in cui non svolgono alcuna attività lavorativa.

Previa iscrizione e versamento di un premio assicurativo annuale (non frazionabile) pari a 24 euro complessivi, l’INAIL garantisce una serie di prestazioni economiche, estese anche ai casi di infortunio mortale.

Analizziamo in dettaglio quali coperture sono previste e come accedervi.

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Infortunio domestico: rendita mensile

Tra le prestazioni economiche garantite dall’INAIL figura innanzitutto la rendita mensile diretta in caso di invalidità permanente pari o superiore al 16%. Percentuale, quest’ultima, ridotta rispetto:

  • Al 27% per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2018;
  • Al 33% per gli infortuni occorsi dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2006.

La rendita mensile (esentasse) è corrisposta per tutta la vita dell’assicurato, in misura proporzionale rispetto all’invalidità, da un minimo di 119,23 (inabilità al 16%) ad un massimo di 1.454,07 euro (inabilità al 100%).

La prestazione è:

  • Riconosciuta dall’INAIL dal primo giorno successivo quello di guarigione clinica;
  • Esente da revisione per miglioramento o peggioramento delle condizioni fisiche (questo significa che il grado riconosciuto non è passibile di variazione).

Infortunio domestico: prestazione una tantum

L’infortunio occorso dal 1° gennaio 2019, da cui deriva un’invalidità permanente tra il 6 ed il 15%, comporta l’erogazione da parte dell’INAIL di una prestazione una tantum di importo pari a 337,41 euro.

Infortunio domestico: rendita ai superstiti

Dal 17 maggio 2006 nei casi di morte, direttamente o indirettamente legata all’infortunio, è riconosciuta una rendita ad ognuno dei superstiti aventi diritto.

La prestazione non eccederà comunque l’ammontare della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria, pari ad euro 1.454,07.

Assegno una tantum per infortunio mortale

I superstiti possono contare dal 1° gennaio 2019 su un assegno una tantum pari ad euro 10.542,45 (importo aggiornato dal 1° gennaio 2021 a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo).

In assenza di superstiti la somma è riconosciuta a favore di chiunque dimostri di essersi fatto carico delle spese funerarie, previa richiesta e dietro presentazione di un documento attestante il sostenimento degli oneri.

Fondo vittime gravi infortuni

Il Fondo vittime gravi infortuni si fa carico di una prestazione una tantum per gli eventi mortali, parametrata in funzione del numero dei superstiti.

L’importo corrisponde ad un minimo di 5 mila euro (in presenza di un unico superstite) sino ad un massimo di 19 mila euro (più di tre superstiti, da ripartire in parti uguali), con riferimento agli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Infortunio domestico: assistenza personale continuativa

L’assegno per l’assistenza personale continuativa (APC) è riconosciuto dal 1° gennaio 2019 in favore dei titolari di rendita per inabilità permanente assoluta (100%), i quali versano in una o più condizioni menomative tra quelle indicate nella tabella di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 numero 1124 (allegato tre).

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’importo dell’assegno corrisponde ad euro 574,59.

Nello specifico, le menomazioni da cui deriva il diritto all’APC sono:

  • Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
  • Riduzione della acutezza visiva, tale da permettere di contare le dita da una distanza di 30 centimetri o meno;
  • Danni al sistema nervoso centrale da cui deriva la paralisi totale dei due arti inferiori;
  • Amputazione bilaterale degli arti inferiori;
  • Perdita di ambedue i piedi e di una mano (anche con la possibilità di applicare una protesi);
  • Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore;
  • Alterazione delle facoltà mentali da cui derivano gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
  • Malattie o infermità che costringono alla continua o quasi continua degenza a letto.

Infortunio domestico: come si accede alle prestazioni?

Prestazione una tantum, rendita diretta, assegno per assistenza personale continuativa

Per le prestazioni citate, a guarigione clinica avvenuta, l’assicurato è tenuto a presentare all’INAIL, entro novanta giorni dalla data di compilazione del certificato medico attestante la stabilizzazione dei postumi, una richiesta per ottenere la liquidazione delle prestazioni, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto.

I moduli, in particolare, sono reperibili:

Nell’istanza si dovranno indicare:

  • Luogo, data, causa e circostanze dell’infortunio;
  • Sussistenza dei requisiti assicurativi per l’anno in cui si è verificato l’infortunio;
  • Data del versamento del premio ovvero il permanere dei requisiti reddituali che danno diritto al pagamento del premio a carico dello Stato;
  • Modalità di pagamento delle prestazioni.

Alla domanda sarà altresì allegato il documento compilato dal medico con:

  • Data di guarigione clinica;
  • Conseguenze della lesione e descrizione dei postumi invalidanti;
  • Eventuali preesistenze.

La sede INAIL destinataria della domanda (di norma coincidente con quella del domicilio dell’assicurato) entro centoventi giorni dal ricevimento dell’istanza:

  • Provvede alla liquidazione delle spettanze;
  • In alternativa, nega l’erogazione delle prestazioni, specificandone i motivi.

Rendita ai superstiti

Sul sito “inail.it”, presso i patronati o le sedi dell’Istituto è disponibile il modulo che gli aventi diritto alla rendita ai superstiti sono tenuti a presentare, a fronte dell’evento morte dell’assicurato.

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Infortunio domestico: pagamento prestazioni

In sede di trasmissione delle istanze, gli interessati possono chiedere il pagamento delle prestazioni INAIL a mezzo:

  • Accredito su conto corrente bancario o postale;
  • Accredito su libretto nominativo bancario o postale;
  • Accredito su carta prepagata dotata di IBAN;
  • Ritiro delle somme presso uno sportello bancario o postale, nel rispetto dei limiti di legge in vigore sull’uso del contante.

Come comportarsi in caso di infortunio domestico

Eccezion fatta per gli infortuni mortali, in tutte le altre ipotesi è necessario rivolgersi ad una struttura ospedaliera o al medico di famiglia, precisando che si tratta di infortunio domestico.

Per gli infortuni mortali, in presenza di:

  • Requisiti assicurativi;
  • Regolarità nel pagamento del premio;

è necessario presentare domanda di erogazione delle prestazioni all’INAIL.

Le somme a carico del Fondo vittime gravi infortuni devono al contrario essere richieste utilizzando l’apposita modulistica approvata con decreto ministeriale.

Leggi anche “Smart working e Inail: come funziona con gli infortuni”

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