Servizio di leva: chi potrebbe essere arruolato nel conflitto Russia-Ucraina

Scarica PDF Stampa
Purtroppo l’offensiva russa in Ucraina prosegue, portando con sé un numero sempre maggiore di vittime civili. L’Italia si è unita nella corsa alla solidarietà, e da tutto il Paese stanno arrivando aiuti e rifornimenti al popolo ucraino. La vicinanza del conflitto si comincia a sentire, e per dare un’idea di dove si trovi l’Ucraina rispetto all’Italia basti pensare che il confine ucraino è più vicino a Trieste di quanto non lo sia la Sicilia. Ma quanto è probabile che l’Italia entri in guerra? Stanno circolando in rete diverse fake news su un ritorno del servizio di leva obbligatorio, che vengono prontamente smentite ricordando che l’obbligo del servizio militare di leva è stato sospeso dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 (la cd. Legge Martino, dal nome del ministro Antonio Martino recentemente scomparso).

È pur vero che trattandosi di una sospensione il servizio di leva rimane obbligatorio, tuttavia l’articolo 1929 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) prevede che questo possa essere ripristinato solo se “il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni.

Sono comunque attive le liste di leva, che devono essere aggiornate ogni anno dai Comuni e che contengono i nominativi di tutti i cittadini maschi da 17 a 45 anni.

Vediamo quindi cosa prevede il nostro ordinamento e quali sono le possibilità di un arruolamento nel conflitto.

Sanzioni contro la Russia: quali sono, chi è colpito, le conseguenze

Servizio di leva: cosa prevede la legge

Come anticipato, il servizio di leva militare rimane obbligatorio nel nostro paese, ma le chiamate sono state sospese dal 1° gennaio 2005 grazie alla legge 23 agosto 2004, n. 226, successivamente confluita nel codice dell’ordinamento militare. Il suddetto codice, all’articolo 1929, prevede che:

Il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

  1. se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione;
  2. se una grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.

Sempre lo stesso articolo specifica inoltre che “al fine di colmare le vacanze di organico, non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Servizio di leva: quando può essere ripristinato

Come abbiamo visto, occorrono precise condizioni affinché il servizio di leva obbligatorio venga ripristinato. Una di queste è che ci sia una grave crisi internazionale nella quale “l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale”. 

Se il conflitto dovesse estendersi ad altri paesi NATO, l’Italia potrebbe entrare in guerra. L’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, istitutivo della NATO, afferma che:

un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale.

Al momento non si presenta il rischio di un allargamento del conflitto, che rimane circoscritto alla sola Ucraina e non ci sono le basi affinché altri Paesi siano coinvolti direttamente. Oltre alle sanzioni e al blocco del sistema Swift, l’Italia è finora intervenuta portando a 8 i caccia Eurofighter presenti in Romania e potenziando i contingenti militari in Romania, Lettonia e Mediterraneo orientale, rafforzando la postura di deterrenza della NATO.

In ogni caso, ricordiamo, il servizio di leva è ripristinato “se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico”.

Chi potrebbe venire arruolato?

Nel caso estremo in cui l’Italia dovesse entrare in guerra, a venire arruolati sarebbero i militari dell’Esercito, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sia quelli in servizio che quelli il cui servizio in uno di questi corpi è cessato da non oltre 5 anni.

Per quanto riguarda i civili, al verificarsi delle condizioni di cui abbiamo parlato sopra potrebbero venire richiamati tutti i cittadini italiani maschi iscritti nelle liste di leva.

È possibile arruolarsi nella legione internazionale ucraina?

L’Ucraina ha inviato un invito a tutti i cittadini europei a unirsi al combattimento contro la Russia, iniziando il reclutamento nella legione straniera. Occorre entrare in contatto con l’ufficiale militare dell’ambasciata ucraina, poi ci sarà un colloquio e se i volontari saranno giudicati idonei verrà fornito loro un visto e l’assistenza per recarsi in Ucraina.

Tuttavia, l’ordinamento italiano vieta l’arruolamento in un esercito straniero. L’articolo 288 del Codice Penale recita infatti:

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.

Con riferimento agli atti di terrorismo, interviene anche l’articolo 270-quater:

Chiunque […] arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Partire per la legione internazionale, in poche parole, potrebbe costare caro ai cittadini italiani al loro ritorno in patria.

Leggi anche “Stato di emergenza fino al 31 dicembre: nessun legame con la pandemia covid. Ecco perché”

Alessandro Sodano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento