Ricongiunzione contributi professionisti 2022: cos’è, come chiederla e rateizzazione

Paolo Ballanti 07/03/22
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La Circolare INPS del 24 febbraio 2022 numero 30 ha comunicato i coefficienti da utilizzare per il calcolo del pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ricongiunzione dei contributi previdenziali per i professionisti, con riferimento alle richieste presentate nell’anno corrente, a norma della Legge 5 marzo 1990 numero 45.

La normativa in questione ha disciplinato infatti la possibilità di cumulare in un’unica gestione le posizioni assicurative aperte tanto nelle Gestioni previdenziali INPS quanto nelle Casse di previdenza dei liberi professionisti, a titolo oneroso in un’unica soluzione o con pagamento rateale.

Sotto quest’ultimo aspetto la predisposizione dei piani di ammortamento tiene conto del tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’ISTAT per l’anno precedente quello di riferimento.

Alla luce del tasso pari, per il 2021, all’1,90% la Circolare INPS numero 30 ha comunicato attraverso due distinte tabelle:

  • I coefficienti di riferimento per il calcolo della rata mensile (tabella I/2022);
  • I criteri per la determinazione dell’ammontare residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito (tabella II/2022).

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Ricongiunzione contributi professionisti 2022: cos’è

La ricongiunzione è un istituto che permette all’assicurato ed ai superstiti entro due anni dal decesso), in presenza di posizioni assicurative aperte in molteplici gestioni previdenziali, di trasferire tutti i contributi maturati in un’unica gestione al fine di ottenere la pensione.

La possibilità per i liberi professionisti di ricongiungere periodi di contribuzione maturati presso le casse di previdenza con quelli presenti presso le gestioni obbligatorie relative a lavoratori dipendenti ed autonomi, è disciplinata dalla Legge 5 marzo 1990 numero 45Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti”.

All’articolo 1 comma 1 della legge si qualifica la ricongiunzione come una facoltà spettante a:

  • Lavoratore dipendente (pubblico o privato) o lavoratore autonomo che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti al fine di chiedere la sommatoria di “tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo”;
  • Al contrario (articolo 1 comma 2) al libero professionista “che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.

Al tempo stesso, sono ricongiungibili i periodi di contribuzione maturati presso differenti gestioni previdenziali per i liberi professionisti.

Ricongiunzione contributi professionisti 2022: limiti

La possibilità di ricongiungere i contributi per i liberi professionisti (articolo 3 comma 1) è esercitabile una sola volta, a meno che il richiedente non possa far valere “successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata”.

La ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha avuto effetto la prima ricongiunzione (in assenza dei requisiti sopra citati) potrà essere esercitata solo all’atto del pensionamento e nella gestione in cui sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa (articolo 3 comma 2).

Ricongiunzione contributi professionisti 2022: come si calcola la pensione

La determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione, avviene in base alle norme in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, a patto che i periodi ricongiunti non siano inferiori a trentacinque anni o sia stata raggiunta l’età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (eccezion fatta per le norme in materia di pensione di inabilità o invalidità).

Per i contributi versati in misura fissa, si assume quale reddito o retribuzione, ai fini pensionistici, il decuplo dei contributi stessi.

Ricongiunzione contributi professionisti 2022: domanda e pagamento

A seguito della richiesta di ricongiunzione inoltrata dal contribuente alla Gestione INPS interessata o alla Cassa di previdenza, le posizioni assicurative aperte in suo nome trasferiscono “a quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento” (articolo 2 comma 1).

La procedura di ricongiunzione dei contributi è a titolo oneroso, pari alla differenza tra la riserva matematica (determinata in base all’articolo 13 della Legge 12 agosto 1962 numero 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato) e “le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1” (articolo 2 comma 2).

Ricongiunzione contributi professionisti 2022: pagamento rateale

Come espressamente previsto dall’articolo 2 comma 3 della Legge numero 45 del 1990 il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato in un’unica soluzione ovvero, su domanda, in un numero “di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti” applicando un “interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente”.

Pertanto, annualmente, vengono fornite con apposita circolare le tabelle dei coefficienti da utilizzare per il calcolo dei piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione riguardanti le domande presentate nel medesimo anno, aggiornati in base al tasso di variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT per l’anno precedente quello di riferimento.

Ricongiunzione contributi professionisti 2022: aggiornamento dei tassi

Alla luce di quanto appena evidenziato scopo della Circolare INPS dello scorso 24 febbraio è fornire i valori necessari per il calcolo dei piani di ammortamento relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2022, aggiornati rispetto a quelli forniti con la Circolare del 16 febbraio 2021 numero 26 in base al “tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT per il 2021” pari all’1,90%.

Ricongiunzione contributi professionisti 2022: tabelle di riferimento

Tre sono i documenti allegati alla Circolare numero 30.

Allegato uno

Nell’allegato numero uno si forniscono le istruzioni per il corretto uso delle tabelle, in particolare:

  • Al punto a) si evidenzia che per ottenere la rata di ammortamento mensile, in caso di pagamento dilazionato dell’onere di ricongiunzione, è sufficiente moltiplicare “l’ammontare mensile del debito da rateizzare per il coefficiente” riportato nella tabella I/2022 di cui all’allegato uno “in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento”;
  • Al punto b) per determinare il debito residuo da versare in un’unica soluzione, se i pagamenti rateali vengono sospesi prima dell’estinzione del debito, è necessario moltiplicare la somma da versare (riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata) per il coefficiente ricavato dalla tabella II/2022 (allegato tre) in base al “numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione”.

Scarica l’Allegato 1 alla Circolare

Allegato due

L’allegato numero due contiene la tabella I/2022 relativa al calcolo della rata mensile costante necessaria per ammortizzare il capitale da due a centoventi mensilità, al tasso annuo dell’1,90%, distinta in:

  • Numero rate;
  • Importo mensile della rata.

Ad esempio in presenza di un numero di rate pari a dieci, il coefficiente da utilizzare è 0,100865372.

Scarica l’Allegato 2 alla Circolare

Allegato tre

La tabella II/2022 riporta i coefficienti (calcolati sempre al tasso annuo dell’1,90%) per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione dei versamenti rateali prima dell’estinzione del debito stesso.

Gli elementi presenti in tabella II/20220 sono:

  • Rate residue;
  • Coefficiente.

A titolo di esempio, a fronte della sospensione nel pagamento del debito, in presenza di quattordici rate residue, il coefficiente da utilizzare è 13,836551107.

Scarica l’Allegato 3 alla Circolare

Paolo Ballanti

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