Bollette 2022: oneri di sistema annullati per imprese medio-grandi

Redazione 01/02/22
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Azzerati gli oneri di sistema sulle bollette elettriche per le aziende medio-grandi. In un comunicato Arera ha reso pubblica l’iniziativa che annulla di fatto le aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per il primo trimestre 2022 per tutte le tipologie di utenza in attuazione del DL Sostegni ter.

L’Ente di regolazione per l’energia e l’ambiente, per limitare l’impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso, ha quindi cancellato a gennaio, febbraio e marzo 2022 gli oneri generali di sistema per tutte le medie-grandi imprese con potenza pari o superiore a 16,5 kW. 

Il provvedimento dell’Autorità applica quanto previsto dal Governo con il decreto sostegni ter, approvato lo scorso 21 gennaio, che ha individuato come beneficiari della misura tutte le utenze oltre questa soglia di potenza, in media, alta e altissima tensione, o quelle degli usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

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Analoga misura di azzeramento degli oneri generali di sistema nel primo trimestre 2022 per i clienti domestici e le piccole imprese in bassa tensione (sotto i 16,5 kW di potenza) era stata già prevista dall’Autorità in occasione dell’aggiornamento trimestrale delle condizioni di tutela dello scorso fine dicembre, attuando quanto previsto dalla legge bilancio 2022.

Nel dettaglio, se alla data di entrata in vigore del provvedimento di azzeramento degli oneri per le imprese oltre i 16,5 kW di potenza fossero state già emesse fatture relative alla fornitura di elettricità riferite al periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, i conguagli spettanti dovranno essere effettuati entro la seconda bolletta successiva.

Inoltre, se l’offerta commerciale sottoscritta dal cliente non prevedesse l’applicazione diretta delle componenti degli oneri generali (ASOS e ARIM), ciascun venditore dovrà garantire al cliente una riduzione della spesa pari alla differenza tra i valori delle aliquote degli oneri senza e con azzeramento.

Secondo quanto previsto dal decreto sostegni-ter, alla copertura economica necessaria per quest’ultima misura di annullamento degli oneri (1,2 miliardi euro) si provvede attraverso l’utilizzo di parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.

Decreto Sostegni ter: gli aiuti per le bollette

Con il decreto Sostegni-ter il Governo ha adottato ulteriori misure al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. In particolare l’articolo 14 prevede che

  • “Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico” (comma 1);
  • “Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all’anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)” (comma 2).

Misure eseguite ora da Arera con la delibera 35/2022/R/eel.

I conguagli sulle fatture già emesse

Come spiegato sopra e dal comunicato Arera, se le fatture relative alla fornitura elettrica di competenza del periodo 1 gennaio – 31 marzo 2022,sono già state emesse, gli utente si vedranno restituire quando dovuto tramite i conguagli, effettuati entro la seconda fatturazione successiva.

(Fonte: ARERA)

Redazione

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