Indennità Alas: cos’è, destinatari, come richiederla

Paolo Ballanti 31/01/22
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Introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad opera del Decreto “Sostegni-bis”, l’indennità ALAS erogata dall’INPS copre economicamente gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo.

Disciplinato dall’articolo 16 del citato Decreto Legge 25 maggio 2021 numero 73 (convertito in Legge 23 luglio 2021 numero 106) il sussidio è calcolato in base ai contributi versati dai beneficiari al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Previa domanda online da presentare all’Istituto, ALAS sarà corrisposta per gli eventi di perdita involontaria dell’occupazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2022. In parallelo, per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi dello spettacolo (potenzialmente destinatari dell’indennità) è dovuta, a decorrere sempre dallo scorso 1° gennaio, un’aliquota contributiva pari al 2% da parte dei datori di lavoro / committenti.

Con l’obiettivo di fornire dettagli su requisiti di accesso, destinatari e calcolo di ALAS è intervenuta la Circolare INPS del 14 gennaio 2022 numero 9.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Indennità Alas: destinatari

L’indennità ALAS spetta ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 2 comma 1 lettere a) e b) del Decreto Legislativo 30 aprile 1997 numero 182. Ci riferiamo in particolare agli autonomi che prestano:

  • A tempo determinato un’attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • A tempo determinato attività al di fuori di quelle appena descritte nel punto precedente, oltre ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui al punto 23-bis, articolo 3, comma primo, del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 numero 708.

Indennità Alas: requisiti

I soggetti appartenenti alla platea dei potenziali beneficiari hanno diritto al sussidio, previa domanda, a patto che:

  • Non abbiano in corso rapporti di lavoro subordinato (sia esso a tempo determinato o indeterminato) o autonomo (ivi compreso il rapporto di collaborazione) ed abbiano altresì cessato il rapporto di lavoro (sempre autonomo) di cui erano titolari;
  • Non siano destinatari (anche pro quota) alla data di presentazione della domanda e nel corso del periodo di godimento di ALAS, di un trattamento pensionistico diretto a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie (sono comprese l’Assicurazione generale obbligatoria nonché le forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, le forme previdenziali compatibili con l’AGO, la Gestione Separata, gli enti di previdenza di cui D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, oltre ad APE sociale ed assegno di invalidità);
  • Non siano beneficiari del Reddito di Cittadinanza, alla data dell’accesso all’indennità e per l’intero periodo di fruizione della stessa.

Si chiede inoltre di:

  • Aver totalizzato almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro e la data di trasmissione della richiesta di ALAS (si considerano utili anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale);
  • Possedere un reddito relativo all’anno civile precedente l’inoltro della domanda di indennità non superiore a 35 mila euro (si fa riferimento al reddito complessivo ai fini fiscali dell’interessato e non solo a quello derivante dall’attività autonoma).

Indennità Alas: come si calcola

L’importo spettante a titolo di indennità ALAS varia a seconda che il “reddito medio mensile” sia pari o superiore ad euro 1.227,55.

Chiariamo innanzitutto che il reddito medio mensile si ottiene dividendo il reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai contributi versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro ed all’anno civile precedente.

L’importo in questione dev’essere diviso per il numero di mesi di contribuzione (o frazione di essi) registrati sempre nell’anno di cessazione del rapporto ed in quello precedente.

Di conseguenza, il sussidio sarà pari a:

  • 75% del reddito medio mensile se questo è pari a o inferiore al valore (aggiornato da ultimo per l’anno 2021) di euro 1.227,55;
  • Alla somma del 75% di euro 1.227,55 ed il 25% della differenza tra il reddito medio mensile ed euro 1.227,55 nel caso in cui, appunto, il reddito medio sia superiore ad euro 1.227,55.

L’importo mensile dell’ALAS non potrà comunque eccedere un massimale mensile di euro 1.335,40 (da ultimo aggiornato all’anno 2021), lo stesso applicato per l’indennità di disoccupazione NASpI (lavoratori subordinati) e DIS-COLL (iscritti alla Gestione Separata INPS come, ad esempio, i co.co.co).

È importante precisare che la soglia di euro 1.227,55 ed il massimale mensile sono annualmente rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intercorsa nell’anno precedente.

Indennità Alas: durata

ALAS è riconosciuta mensilmente per un numero di giornate corrispondente alla metà di quelle per cui sono stati versati contributi al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di interruzione dello stesso. A tale scopo:

  • Sono utili i periodi di maternità / paternità coperti da contribuzione anche figurativa nonché quelli di congedo parentale indennizzato (anch’essi coperti da contribuzione figurativa) nel periodo di osservazione sopra citato;
  • Non vengono considerati, al contrario, i periodi contributivi che hanno già dato luogo, afferma la Circolare INPS, a “erogazione di precedente / i prestazione / i ALAS”.

In ogni caso, la durata massima (ancora l’Istituto) di “ciascuna prestazione ALAS non può superare sei mesi, corrispondenti, per i lavoratori autonomi dello spettacolo, a 156 giorni di contributi giornalieri”.

Indennità Alas: 68 giorni

La richiesta di disoccupazione dev’essere inviata, a pena di decadenza, entro il termine di sessantotto giorni:

  • Dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo;
  • Dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
  • Dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro / malattia professionale.

Eccezionalmente, sottolinea l’INPS, al fine di “gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo intercorse tra la data del 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione della presente circolare” il termine di sessantotto giorni per l’invio delle istanze “decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare” (14 gennaio 2022 NdR). In questi casi la prestazione “viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

Indennità Alas: domanda

L’istanza per accedere ad ALAS è trasmessa all’Istituto in modalità esclusivamente telematica, collegandosi al sito “inps.it e successivamente al servizio “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa, è possibile telefonare al Contact Center dell’Istituto disponibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile.

Indennità Alas: decorrenza

Una volta inoltrata richiesta di ALAS questa decorre:

  • Dall’ottavo giorno successivo la cessazione dell’ultimo giorno di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • Dal primo giorno successivo la data di presentazione della richiesta, se la stessa è presentata dopo l’ottavo giorno ma entro il sessantottesimo;
  • Dall’ottavo giorno successivo alla data di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro / malattia professionale, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno (ovvero dal giorno successivo la presentazione della richiesta nel caso in cui la stessa sia stata trasmessa successivamente all’ottavo giorno ma, in ogni caso, nei termini di legge).

Indennità Alas: decadenza

Il beneficiario dell’indennità ALAS decade dalla prestazione in caso di:

  • Titolarità di trattamento pensionistico;
  • Titolarità del Reddito di Cittadinanza;
  • Titolarità di altra prestazione di disoccupazione come NASpI o DIS-COLL;
  • Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità ALAS.

In tutti i casi sopra citati, il beneficiario perde il diritto al sussidio dalla data di decorrenza dei predetti trattamenti.

Indennità Alas: natura delle somme corrisposte

Gli importi erogati dall’INPS al beneficiario a titolo di indennità ALAS sono, per espressa previsione del Decreto Legge n. 73/2021 (articolo 16 comma 16) esclusi dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.

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Paolo Ballanti

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