Reddito di Cittadinanza 2022, cosa cambia: le novità della Legge di bilancio

Tra le novità, la sospensione del sussidio dopo due offerte congrue rifiutate

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Cosa succederà al Reddito di Cittadinanza nel 2022? Per i detrattori che ne volevano l’abolizione cattive notizie: la misura rimarrà, ricevendo gli stessi finanziamenti del 2021. Questo è quanto stabilito all’approvazione del disegno di Legge di Bilancio 2022.

Tuttavia, non rimarrà tutto come prima. Prevista infatti l’attivazione del programma “Garanzia per l’Occupabilità del Lavoratori” (GOL) rivolto ai percettori del RdC oltre che a chi beneficia di un ammortizzatore sociale, ai cd. Neet e alle fasce svantaggiate e deboli.

I percettori del RdC si vedranno ridotto l’importo dell’assegno di 5 euro ogni mese al rifiuto della prima offerta congrua di lavoro, ma questo meccanismo di riduzione simile a quello che riguarda la Naspi varrebbe solo per i soggetti occupabili, l’importo non sarebbe toccato per minori, disabili e anziani. Tuttavia, già alla seconda offerta di lavoro congrua rifiutata scatta la sospensione del sussidio.

Ci sarà inoltre una revisione e un rafforzamento dei controlli preventivi, per evitare che al Reddito di Cittadinanza possano accedere i “furbetti”, per i quali sono state spese ingenti risorse in questi anni.

Vediamo quindi come cambia il Reddito di Cittadinanza con la nuova Legge di Bilancio.

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Reddito di Cittadinanza 2022: risorse

Al Reddito di Cittadinanza per il 2022 sono destinati circa 8,6 miliardi di euro. A causa del crescente numero di richieste dovuto alla crisi generata dalla pandemia, già nel 2021 la misura è stata rifinanziata, da ultimo con la recente approvazione del Decreto Fiscale che ha stanziato ulteriori 200 milioni di euro.

Oltre ai fondi già previsti dalla normativa vigente, la Legge di Bilancio 2022 stanzierà ulteriori risorse fino a giungere alla stessa copertura prevista per il 2021.

Reddito di Cittadinanza 2022: caccia ai furbetti

Non è stata solo la crisi della pandemia a richiedere uno sforzo maggiore per la copertura del Reddito di Cittadinanza: una discreta porzione di fondi è finita infatti nelle mani di chi al RdC non ha diritto. Chi ha percepito indebitamente il sostegno dovrà ovviamente restituirlo, ma il recupero non è immediato, di fatto quelle risorse sono quindi da intendersi bloccate.

Per questo motivo il nuovo anno e la nuova Manovra portano nuove misure volte al rafforzamento dei controlli preventivi e delle procedure per l’ottenimento del sostegno.

Si legge nel testo della Legge di bilancio che “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra l’INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia per lo scambio
integrale dei dati, l’INPS trasmette al Ministero della giustizia l’elenco dei soggetti beneficiari del Rdc, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all’articolo 7, comma
3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, come modificato dal comma 74, per consentire all’INPS di disporre, ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, la revoca del Rdc eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. A tal fine il Ministero della giustizia trasmette all’INPS gli esiti della verifica di cui ai periodi precedenti entro sessanta giorni dalla ricezione dell’elenco ivi previsto.

Ricordiamo che per poter accedere al RdC il nucleo familiare deve essere in possesso di:

  • un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
  • un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
  • un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

Nessun componente del nucleo familiare deve inoltre possedere:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, co.1 del D.Lgs. n. 171/2005).

Infine, il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

In questo caso sarà predisposto un elenco di percettori da inviare preventivamente al Ministero della Giustizia per verificare la presenza di condannati in via definitiva.

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Reddito di Cittadinanza 2022: riduzione dell’assegno

Come già anticipato, arriva una progressiva riduzione dell’importo dell’assegno, a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta di lavoro congrua. La riduzione sarà di 5 euro ogni mese.

La riduzione, quindi, andrà a intaccare solo gli assegni dei percettori occupabili, mentre non si applicherà ai nuclei dove tutti i componenti sono inoccupabili, o sono presenti dei minori di tre anni o componenti non autosufficienti o con disabilità grave. Inoltre, l’assegno non potrà mai scendere sotto i 300 euro e quelli da 300 euro non saranno toccati.

La riduzione verrà sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo.

Reddito di Cittadinanza 2022: sospensione al rifiuto di un’offerta congrua

Il Reddito di Cittadinanza non è solo una misura di assistenza ma nasce per il reinserimento lavorativo dei richiedenti.

Per questo motivo i destinatari del sostegno devono sottoscrivere un Patto per il Lavoro presso i Centri per l’Impiego o un Patto per l’inclusione sociale nel caso di bisogni più complessi. Nel primo caso, per mantenere il beneficio è necessario accettare almeno un’offerta di lavoro nei 18 mesi.

Qui intervengono le nuove regole, con la sospensione dell’assegno al rifiuto di due offerte di lavoro congrue. Inoltre, il programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) prevede il potenziamento delle risorse presso i Centri per l’Impiego.

Si decadrà dal sussidio anche in caso di mancata presentazione con frequenza almeno mensile presso il Centro per l’Impiego. Vengono modificati i criteri con i quali l’offerta di lavoro viene ritenuta congrua, che potrà adesso essere anche a tempo determinato, fino a 80 chilometri da casa, part time, in somministrazione per almeno tre mesi e ovunque in Italia per i contratti stabili.

Infine, i Patti per il Lavoro e per l’inclusione sociale dovranno necessariamente prevedere la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui in presenza.

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Alessandro Sodano

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