Divieto di licenziamento: per chi finisce il 31 dicembre 2021

Paolo Ballanti 24/12/21
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Introdotto per combattere gli effetti economico-sociali dell’emergenza COVID-19 ed in particolare con il fine di salvaguardare i posti di lavoro messi in pericolo dall’avanzare della pandemia, il divieto di licenziamento è partito in maniera generalizzata da marzo 2020 per poi essere sempre più ridotto in considerazione dei dati sulla ripresa dell’economia italiana.

Ad oggi lo stop sopravvive sino al 31 dicembre 2021 per un numero ridotto di casistiche, legate soprattutto alla fruizione dei periodi di Cassa integrazione o FIS introdotti dai vari decreti legge che si sono susseguiti nei mesi dell’emergenza pandemica.

Salvo ulteriori novità normative, dal 1° gennaio 2022 diremo definitivamente addio al divieto di licenziamento. Analizziamo in dettaglio cos’è e per chi è ancora vigente.

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Divieto di licenziamento: cos’è

Il divieto di licenziamento è una disposizione normativa che, con l’obiettivo di tutelare i posti di lavoro, nei confronti dei datori di lavoro interessati:

  • Vieta di intraprendere procedure di licenziamento collettivo;
  • Sospende le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate in data successiva al 23 febbraio 2020;
  • Vieta di recedere dal contratto intimando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • Sospende le procedure di conciliazione obbligatoria in corso, previste dall’articolo 7 della Legge n. 604/1966.

Sono espressamente esclusi dallo stop:

  • Il personale interessato dal licenziamento già impiegato nell’ambito di un contratto di appalto e riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, contratto collettivo ovvero clausola del contratto di appalto;
  • Licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa;
  • Licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società, senza continuazione (anche parziale) dell’attività, qualora nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano rappresentare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • Lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (ai quali è peraltro riconosciuta, in presenza degli altri requisiti, l’indennità di disoccupazione NASPI);
  • Licenziamenti intimati in caso di fallimento (in mancanza di esercizio provvisorio dell’impresa ovvero laddove ne sia disposta la cessazione).

Il blocco non si estende a tutte quelle ipotesi di recesso slegate da motivazioni riguardanti l’attività produttiva. Citiamo ad esempio:

  • Licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • Licenziamenti durante o al termine del periodo di prova;
  • Interruzione del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo;
  • Licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • Licenziamento del dirigente;
  • Licenziamento per raggiunti limiti di età, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia;
  • Recesso dal rapporto con il socio di cooperativa di produzione e lavoro, a seguito di risoluzione del vincolo associativo e nel rispetto delle disposizioni statutarie o regolamentari vigenti;
  • Licenziamento dei lavoratori domestici.

Divieto di licenziamento: Aziende in FIS o CIGD COVID-19

Il divieto di licenziamento trova ancora applicazione per i datori di lavoro che accedono alle tredici settimane di Assegno ordinario erogato dal FIS o Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), a seguito della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19.

Le suddette settimane di Cassa, a valere sul periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021, sono state introdotte dal cosiddetto Decreto “Fiscale” (articolo 11 comma 1, Decreto legge 21 ottobre 2021 numero 146 recentemente convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021 numero 215), a beneficio delle aziende che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali COVID-19 (pari a ventotto settimane) introdotti dal Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021) dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

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Divieto di licenziamento: CIGO aziende tessili COVID-19

Il citato Decreto “Fiscale” (articolo 11 comma 2, D.l. n. 146/2021) ha previsto ulteriori nove settimane di CIGO COVID-19 per i datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, nonché fabbricazione di articoli in pelle e simili, nel periodo collocato tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021.

I periodi di Cassa aggiuntivi sono riservati alle aziende che abbiano utilizzato (in tutto o in parte) le diciassette settimane di CIGO per emergenza COVID introdotte dal Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73/2021) nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2021.

In parallelo all’accesso alle nove settimane è prevista l’applicazione del divieto di licenziamento.

Divieto di licenziamento: CIG senza contributo addizionale

I datori di lavoro di cui all’articolo 8 comma 1 del Decreto “Sostegni” (destinatari della CIGO COVID-19 per tredici settimane tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021) che, a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività presentando domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (non COVID), sono esonerati fino al 31 dicembre 2021 (a norma del Decreto “Sostegni-bis”) dal pagamento del contributo addizionale all’INPS.

Nei confronti dei soggetti citati è applicato il divieto di licenziamento per la durata del periodo di Cassa fruito entro il 31 dicembre 2021.

Divieto di licenziamento: CIGS in deroga

Ancora i datori di lavoro di cui all’articolo 8 comma 1 del “Sostegni”, impossibilitati ad accedere agli ammortizzatori ordinari “non COVID” (previsti dal Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 148) possono accedere ad un trattamento di CIGS in deroga non superiore alle tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

La misura in questione (prevista all’articolo 40-bis del Decreto legge numero 73/2021) impone il divieto di licenziamento, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre prossimo.

Divieto di licenziamento: Decontribuzione turismo

Il già citato Decreto “Sostegni-bis” (articolo 43 comma 1) riconosce un regime di decontribuzione (esclusi i premi ed i contributi dovuti all’INAIL) per i datori di lavoro privati dei settori turismo, stabilimenti termali e commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo:

  • Fruibile sino al 31 dicembre prossimo;
  • Pari al doppio delle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Alle aziende che beneficiano dello sgravio si applica fino al 31 dicembre 2021 il divieto di licenziamento.

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Paolo Ballanti

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