Manovra di bilancio 2022: le novità in tema di Riscossione

Il servizio Riscossione subirà cambiamenti e sarà controllato dall’Agenzia delle entrate, non più dal Ministero dell’economia

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Il disegno di legge di bilancio per l’anno 2022, all’articolo 5, interviene in materia di riscossione con modifiche sostanziali poiché Agenzia delle entrate – Riscossione sarà monitorata non più dal Ministro dell’economia e delle finanze, ma dall’Agenzia delle entrate e gli oneri di riscossione vengono sostituiti dagli “oneri a carico del bilancio dello Stato”.

Di seguito le novità in arrivo in tema di riscossione dal prossimo anno.

La modifica del servizio di riscossione

L’articolo 5 interviene sul testo dell’art. 1 del D.L. 22/10/2016, n. 193: l’Agenzia delle entrate – Riscossione continua ad essere un ente strumentale dell’Agenzia delle entrate la quale esercita direttamente le funzioni di indirizzo e vigilanza, funzioni che attualmente sono devolute al Ministro dell’economia e delle finanze.

Il direttore dell’ente è il direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comitato di gestione è formato dal direttore, con la funzione di presidente, e da due componenti nominati dall’Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti.

La convenzione stipulata tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui all’art. 59 del D.Lgs. 30/7/1999, n. 300, porta alle seguenti innovazioni di contenuti (comma 13):

  • alla lett. b): le “risorse disponibili” sono sostituite da “gli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione”, in relazione al nuovo testo dell’art. 17 del D.Lgs. 13/4/1999, n. 112;
  • alla lett. c): la formula “crediti tributari” è sostituita da “crediti affidati agli enti impositori”, aumentando la gamma delle strategie per la riscossione.

Gli oneri di funzionamento del servizio di riscossione

La bozza riscrive nuovamente il testo dell’art. 17 del D.Lgs. 13/4/1999, n. 112.

In origine la norma prevedeva l’applicazione del c.d. “aggio di riscossione” sulle somme iscritte a ruolo, poi sostituito (art. 9, comma 1, del D.Lgs. 24/9/2015, n. 159) con gli “oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio”, la cui misura a carico del debitore è:

  1. del 3% delle somme iscritte a ruolo se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella e del 6% se successivamente;
  2. dell’1% nel caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26/2/1999, n. 46, cioè a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento.

Dal 1/1/2022 la copertura dei costi è effettuata con oneri a carico del bilancio dello Stato inseriti nelle risorse stanziate in favore dell’Agenzia delle entrate che ne cura l’erogazione all’agente della riscossione. In sede di prima attuazione, il finanziamento è fissato in 990 milioni di euro. Pertanto, l’addebito dell’aggio non verrà effettuato.

La copertura degli oneri a carico dello Stato verrà effettuata anche mediante:

  • una quota a carico del debitore, denominata “spese esecutive”, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari intraprese dall’agente della riscossione; la misura di tale voce sarà fissata con apposito D.M. che individuerà anche le diverse tipologie di spese oggetto di rimborso;
  • una quota a carico del debitore per le spese di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti da notificare la cui misura verrà indicata nel predetto D.M.;
  • una quota a carico degli enti creditori (purchè diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) che verrà trattenuta all’atto del riversamento, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti qualora questi emanino un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme che sono state affidate all’agente della riscossione; tale quota verrà determinata con il suddetto D.M.;
  • una quota trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori (diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzia fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) che si avvalgono dell’agente della riscossione. La quota dell’1% potrà essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con apposito D.M. considerando i carichi annui affidati e per l’andamento della riscossione.

L’entrata in vigore

La normativa si applicherà dal 1° gennaio 2022.

Tuttavia, sono da considerare le seguenti eccezioni:

  • il D.M. 21/11/2000, che attualmente fissa la misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, continua ad essere operante fino a quanto entrerà in vigore il nuovo D.M. avente ad oggetto le spese per le procedure esecutive e cautelari;
  • per i carichi affidati entro il 31/12/2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione prevista fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa:
  • l’aggio di riscossione;

limitatamente alle attività svolte fino al 31/12/2019, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento

Sergio Mogorovich

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