Bonus sanificazione 2021, domande al via: come richiederlo

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Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 191910/2021 vengono definiti i criteri e le istruzioni per poter usufruire del cosiddetto Bonus sanificazione 2021, il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione previsto dal Decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

L’Agenzia delle Entrate ha anche reso disponibile il modulo per la comunicazione delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. La richiesta potrà essere trasmessa dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, esclusivamente con modalità telematiche.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i dettagli e come presentare domanda per fruire del Bonus sanificazione 2021.

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Bonus sanificazione 2021: cos’è

Come anticipato in precedenza, il Bonus sanificazione è stato previsto dal Decreto Sostegni bis sotto forma di “un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Bonus sanificazione 2021: chi può richiederlo

Come si legge all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il credito d’imposta è rivolto a:

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • strutture ricettive extra-alberghiere.

Bonus sanificazione 2021: spese ammesse

Sono ritenute spese ammissibili per la fruizione del credito d’imposta quelle sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, spese di installazione incluse.

Bonus sanificazione 2021: importo

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021. L’importo massimo è di 60.000 euro per ciascun beneficiario. 

Il limite massimo di spesa stabilito dal decreto per il bonus sanificazione è di 200 milioni di euro. Per rispettare il limite di spesa, in base al numero delle richieste pervenute, l’importo potrebbe ridursi proporzionalmente. L’importo esatto del bonus verrà reso noto con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Bonus sanificazione 2021: come richiederlo

I soggetti che hanno diritto a ricevere il bonus dovranno comunicare le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 attraverso un apposito modulo reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione deve essere tramessa esclusivamente in modalità telematica, sia direttamente dal contribuente che attraverso un intermediario. Sarà possibile inoltrare la comunicazione:

  • dall’Area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Sarà possibile inviare la comunicazione dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Durante questo periodo sarà inoltre possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la prima, e rinunciare al credito d’imposta sempre attraverso lo stesso modulo.

Scarica il modulo per la comunicazione delle spese

Bonus sanificazione 2021: come utilizzarlo

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in due diverse modalità:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione.

Se il bonus verrà utilizzato in compensazione occorrerà presentare il relativo modello F24 esclusivamente in via telematica. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Le istruzioni per la compilazione del modello F24 verranno rese note con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Scarica il provvedimento RU 191910 del 15 luglio 2021

E-book utili:

decreto sostegni bis conversione 20583Decreto Sostegni bis: novità della conversione in legge

Tutte le Novità della Legge di conversione del Decreto Sostegni bis dopo il voto di fiducia, eBook in pdf di 146 pagine.

Alessandro Sodano

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