Pensioni: come si suddivide la pensione ai superstiti

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Come noto, in caso di morte di un assicurato – a prescindere che sia già pensionato o meno – l’INPS riconosce ai superstiti un importo minimo di sostentamento, che può tradursi in due pensioni diverse: pensione di reversibilità o pensione diretta. In particolare:

  • la pensione è di reversibilità, se il dante causa è già titolare di pensione diretta (pensione di vecchiaia o anticipata) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione;
  • la pensione è diretta, se il lavoratore deceduto non ha ancora maturato una pensione diretta. In tal caso, l’INPS eroga la pensione ai familiari superstiti allorquando l’assicurato abbia versato almeno 15 anni di contributi (780 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa oppure, in alternativa, almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali), di cui 3 (156 contributi settimanali) nei 5 anni precedenti al decesso.

Ma quanto spetta al coniuge e quanto ai figli? Come si suddivide la pensione? Se si è già in possesso di un lavoro quindi di altri redditi, la pensione si riduce? E in che misura?

Vediamo quindi in dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla pensione ai superstiti e come si suddivide.

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Pensioni: soggetti interessati

Chi sono i soggetti interessati alla pensione ai superstiti, cioè chi ne ha diritto? Per rispondere a questa domanda occorre riferirsi all’art. 1, co. 41, della L. n. 335/1995 e smi, la quale stabilisce che vi rientrano:

  • il coniuge, anche se separato legalmente;
  • i figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo;
  • in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte del dante causa abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
  • in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

Pensioni: quanto spetta ai superstiti?

L’importo della pensione di reversibilità, che decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, è calcolato in funzione della pensione che era in pagamento al pensionato deceduto o che sarebbe dovuta essere liquidata.

A tal fine, bisogna applicare alcune percentuali, che variano in funzione del grado di parentela con il defunto, come di seguito specificato:

  • 60%, solo coniuge;
  • 70%, solo un figlio;
  • 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
  • 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
  • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

Qualora abbiano diritto a pensione i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

  • un figlio: 70%;
  • due figli: 80%;
  • tre o più figli: 100%;
  • un genitore: 15%;
  • due genitori: 30%;
  • un fratello o sorella: 15%;
  • due fratelli o sorelle: 30%;
  • tre fratelli o sorelle: 45%;
  • quattro fratelli o sorelle: 60%;
  • cinque fratelli o sorelle: 75%;
  • sei fratelli o sorelle: 90%;
  • sette fratelli o sorelle: 100%.

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Pensioni: cumulabilità con altri redditi dei superstiti

Lo svolgimento di attività lavorativa o il possesso di altri redditi può provocare riduzioni della pensione spettante al coniuge del pensionato o del lavoratore defunto. Infatti, il secondo periodo dell’art. 1, co. 41 della L. n. 335/1995 prevede che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei seguenti limiti:

Ammontare dei redditi Percentuali di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio:

·        1.546,74 euro mensili;

·        20.107,62 euro annui.

 

25%
dell’importo della
pensione

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio:

·        2.063,12 euro mensili;

·        26.820,56 annui.

 

40%
dell’importo della
pensione

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio:

·        2.578,90 euro mensili;

·        33.525,70 euro annui.

 

50%
dell’importo della
pensione

Si specifica, infine, che i limiti di cumulabilità trovano applicazione nei casi di pensione spettante al solo coniuge, ai genitori ovvero a fratelli e sorelle. Non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli, minori, studenti o inabili ancorché in concorso con il coniuge. In tal caso l’ordinamento garantisce la possibilità di cumulare interamente la pensione del defunto con i redditi.

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Daniele Bonaddio

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