Rimborso 730: come funziona la liquidazione in busta paga

Paolo Ballanti 07/07/21
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A seguito della presentazione dei modelli 730 all’Agenzia entrate da parte dei lavoratori, direttamente o per il tramite di CAF, professionisti abilitati o dalle stesse aziende, queste ultime sono tenute ad effettuare le operazioni di conguaglio in busta paga. Il rimborso 730 può comportare una trattenuta in busta paga, nel caso in cui dalla liquidazione definitiva delle imposte risultino ancora delle somme da riconoscere all’Erario ovvero, al contrario, un rimborso se le tasse prelevate al dipendente sono state superiori a quelle effettivamente dovute.

La campagna dei conguagli inizia con la ricezione, da parte dell’azienda, dei modelli 730-4 i quali riportano i risultati delle operazioni di liquidazione delle imposte. I 730-4 saranno la base per procedere all’erogazione dei rimborsi o alle trattenute delle somme in busta paga.

Analizziamo la disciplina in dettaglio.

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Rimborso 730: il modello 730-4

Le operazioni di liquidazione delle imposte (a debito o a credito per il dipendente) si svolgono sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia entrate al datore di lavoro, attraverso il modello 730-4. Quest’ultimo non è altro che lo specchio, sintetico, di quanto comunicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.

Una volta ricevuto il modello 730, l’Agenzia, effettuati i controlli necessari, trasmette all’indirizzo telematico dell’azienda i modelli 730-4. Da questi può emergere un:

  • Debito se il contribuente si è fatto carico di una tassazione inferiore a quella effettivamente dovuta;
  • Credito, per i soggetti che hanno avuto un carico fiscale superiore a quello effettivamente dovuto.

In entrambi i casi:

  • Le somme da trattenere (conguaglio 730 a debito) o rimborsare (conguaglio 730 a credito) in busta paga sono nette, non essendo soggette ad alcun trattenuta per contributi INPS o tassazione IRPEF;
  • Non dev’essere trattenuto o rimborsato alcun importo se, per ciascuna imposta o addizionale, l’ammontare è uguale o inferiore a dodici euro.

Rimborso 730: conguaglio a debito

Le somme dovute dal dipendente all’Erario a seguito della liquidazione delle imposte, a titolo di saldo e primo acconto anno successivo sono trattenute in busta paga a decorrere dalla retribuzione di competenza del mese di luglio e, in generale, dalla prima retribuzione utile, nello specifico quella di competenza del mese successivo la ricezione del 730-4.

È nella facoltà del dipendente chiedere la rateazione delle somme a debito, da un minimo di due ad un massimo di cinque rate, con maggiorazione dello 0,33% mensile a decorrere dalla seconda rata.

Il numero di rate deve comunque essere determinato in modo tale che l’ultimo importo sia trattenuto al contribuente dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre.

Rimborso 730: incapienza

Può accadere che l’importo da trattenere al dipendente a titolo di conguaglio 730 a debito, sia superiore alla retribuzione mensile. Nei casi di incapienza, le somme non trattenute slittano al mese successivo, con applicazione di un interesse dello 0,40%, da sommare all’eventuale 0,33% sopra citato.

Rimborso 730: secondo o unico acconto

L’eventuale unica o seconda rata di acconto è recuperata in busta paga in un’unica soluzione sulla retribuzione corrisposta a novembre. Se il compenso è insufficiente a recuperare il debito, l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, applicando l’interesse dello 0,40%.

Le trattenute 730 devono in ogni caso concludersi con la retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.

Tuttavia, se alla fine dell’anno risultano ancora somme a debito non recuperate, il sostituto d’imposta comunica al contribuente, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti. Questi saranno versati direttamente dal lavoratore entro il successivo 31 gennaio.

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Rimborso 730: conguaglio a credito 

Il rimborso delle somme trattenute in eccedenza al contribuente avviene nella busta paga di competenza del mese di luglio, ad opera del datore di lavoro, ed in generale con la prima retribuzione utile, da intendersi come quella di competenza del mese successivo la ricezione del 730-4.

Il riconoscimento del credito avviene utilizzando in via prioritaria le eventuali somme a debito riportate nel 730-4. Se residua ancora un credito, questo è rimborsato riducendo le trattenute per IRPEF e addizionali regionali e comunali presenti in busta paga, a carico del singolo dipendente.

L’azienda può, all’occorrenza, effettuare i rimborsi utilizzando le ritenute operate su lavoratori dipendenti, autonomi, nonché su redditi assimilati a lavoro dipendente, quali tipicamente collaboratori coordinati e continuativi e stagisti.

Rimborso 730: incapienza per rimborsi a credito

Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle ritenute fiscali risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme a credito, l’azienda riconoscerà gli importi residui nei mesi successivi.

Rimborso 730: pluralità di soggetti a credito

Se nello stesso mese sono presenti più dipendenti con conguagli a credito, il rimborso deve avvenire in percentuale uguale, determinata rapportando l’ammontare complessivo delle ritenute con gli importi a credito da riconoscere ai dipendenti.

Rimborso 730: versamento con F24

Le somme trattenute o rimborsate ai dipendenti in busta paga, devono successivamente essere versate o recuperate dall’azienda con modello F24, insieme alle ritenute ordinarie per IRPEF, addizionali regionali e comunali, contributi e premi dovuti all’INPS e all’INAIL.

Rimborso 730 diretto dell’Agenzia entrate

Non sempre il rimborso delle imposte avviene ad opera del datore di lavoro. La stessa Agenzia entrate eroga direttamente le somme ai contribuenti in presenza di un modello 730 ordinario o precompilato con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, tali da:

  • Incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta con, al tempo stesso, elementi di incoerenza;
  • Determinare un rimborso superiore a 4 mila euro.

L’erogazione avviene entro sei mesi dalla scadenza per l’invio dei modelli 730 ovvero, se successiva, dalla data di trasmissione della dichiarazione.

L’importo è decurtato dell’eventuale secondo o unico acconto di IRPEF e / o cedolare secca.

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Paolo Ballanti

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