Premi assicurativi INAIL 2021: la circolare con le istruzioni per il calcolo

Paolo Ballanti 09/06/21
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La circolare INAIL numero 16 del 31 maggio 2021 ha definito i criteri di calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2021. Il documento si divide in due sezioni. La prima dedicata ai premi ordinari, definiti in base alla retribuzione effettiva, convenzionale o di ragguaglio dell’assicurato.

La seconda, esprime invece i valori dei “premi speciali unitari”, definiti a monte in sostituzione dell’importo calcolato in base alle retribuzioni degli interessati. È ad esempio il caso dei titolari di imprese artigiane o dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Analizziamo la circolare nel dettaglio.

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Premi assicurativi INAIL 2021: retribuzione minima

Il calcolo dei premi assicurativi avviene applicando il coefficiente (cosiddetto “tasso”) alla retribuzione imponibile del dipendente. Come ricorda la circolare del 31 maggio la retribuzione non può essere inferiore al valore stabilito da leggi, regolamenti o contratti collettivi.

In ogni caso, il compenso minimo imponibile, come sopra descritto, dev’essere adeguato, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera, annualmente rivalutato in base all’indice medio del costo della vita, rilevato dall’ISTAT.

Considerato che nel 2020 la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è stata negativa (-0,3%), il minimale di retribuzione giornaliera per l’anno 2021 è identico a quello dell’anno precedente, pari pertanto a 48,98 euro.

Di conseguenza, le retribuzioni effettive su cui calcolare i premi INAIL non potranno essere inferiori a:

  • 48,98 euro al giorno;
  • 273,48 euro mensili (equivalenti a 48,98 * 26).

Premi assicurativi INAIL 2021: operai agricoli

Con specifico riferimento agli operai agricoli, esclusi dall’adeguamento ai 48,98 euro, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari per il 2021 ad euro 43,57.

Premi assicurativi INAIL 2021: retribuzioni convenzionali

Per talune categorie lavorative, in ragione dell’attività svolta, risulta difficile determinare la retribuzione su cui calcolare il premio assicurativo. Per questo motivo, il calcolo avviene su retribuzioni convenzionali.

La circolare numero 16 fissa, per il 2021, il minimale di retribuzione giornaliera in 27,21 euro. Il valore si applica alle retribuzioni convenzionali di quei lavoratori soggetti ad un limite minimo di compenso giornaliero.

Per chi, al contrario, è soggetto alle retribuzioni convenzionali ma senza alcun vincolo di compenso, il minimale di retribuzione è quello genericamente previsto per i dipendenti, pari a 48,98 euro.

Premi assicurativi INAIL 2021: retribuzioni convenzionali pari al minimale di rendita

Le retribuzioni convenzionali delle categorie di seguito citate sono pari al minimale di rendita, equivalente a 55,45 euro giornalieri o 1.386,35 euro mensili dal 1º luglio 2020, parliamo di:

  • Detenuti e internati;
  • Allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
  • Lavoratori impegnati in tirocini formativi o di orientamento;
  • Dipendenti sospesi dal lavoro ed impegnati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
  • Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

Premi assicurativi INAIL 2021: lavoratori part-time

Tra le retribuzioni convenzionali, uno degli esempi principali è quello dei lavoratori part-time. Per questi soggetti il compenso su cui applicare il tasso è determinato moltiplicando la retribuzione oraria per le ore complessive retribuite dal datore di lavoro.

Il minimale di retribuzione oraria, per i part-time, è calcolato moltiplicando il minimale giornaliero (48,98 euro) per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a sei, anche se l’orario è distribuito su cinque giorni).

L’importo ottenuto dev’essere diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale, previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno. Ipotizziamo che questo valore sia pari a 40 ore, la retribuzione oraria minimale sarà: (48,98 * 6) / 40 = 7,35 euro.

Premi assicurativi INAIL 2021: dirigenti

Per i lavoratori dell’area dirigenziale la base imponibile convenzionale su cui calcolare i premi INAIL è pari, dal 1º luglio 2020 a:

  • Euro 12,37 (retribuzione convenzionale oraria);
  • Euro 102,99 (retribuzione convenzionale giornaliera);
  • Euro 2.574,65 (convenzionale mensile).

Premi assicurativi INAIL 2021: lavoratori autonomi – riders

Nei confronti dei riders con contratto di lavoro autonomo o occasionale, soggetti dal 1º febbraio 2020 all’obbligo assicurativo INAIL, il calcolo dei premi avviene su una retribuzione convenzionale giornaliera (non frazionabile in base al numero di ore lavorate) pari per l’anno 2021 a 48,98 euro.

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Premi assicurativi INAIL 2021: parasubordinati

I lavoratori parasubordinati (tipicamente i collaboratori coordinati e continuativi) si fanno carico di parte del premio INAIL (pari ad un terzo del totale) trattenuto all’atto dell’erogazione del compenso, salvo poi essere versato in toto dal committente / azienda.

Nei confronti dei soggetti citati, il calcolo dei costi assicurativi è effettuato considerando tutte le somme ed i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, nel rispetto comunque di un limite minimo e massimo mensile, pari dal 1º luglio 2020 a:

  • 386,35 euro mensili (16.636,20 euro annui);
  • 574,65 euro mensili (30.895,80 euro annui).

I minimali e massimali annui previsti per i parasubordinati, valgono altresì per gli sportivi professionisti dipendenti.

Premi assicurativi INAIL 2021: premi speciali unitari

L’ultima parte della circolare INAIL è dedicata a quelle categorie lavorative per cui il costo assicurativo INAIL, anziché essere calcolato in funzione della retribuzione effettiva o convenzionale, è definito a monte, in base ad elementi come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine.

Ci si riferisce a:

  • Titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano;
  • Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
  • Addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo;
  • Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
  • Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
  • Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
  • Candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio;
  • Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi;
  • Soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale;
  • Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari;
  • Destinatari del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Scarica la circolare numero 16 del 31 maggio 2021

Paolo Ballanti

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