Agevolazioni mutui 2021: proroghe e novità nei Decreti Sostegni

Paolo Ballanti 28/05/21
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Il Decreto “Sostegni-bis” (Decreto legge numero 73/2021) introduce importanti novità in tema di agevolazioni per l’accesso ai mutui per gli under 36. La norma, in vigore dal 26 maggio 2021 estende, a coloro che non abbiano compiuto i trentasei anni di età, l’operatività del Fondo di garanzia per i mutui sulla prima casa.

Alla copertura statale per i giovani proprietari (eccezionalmente estesa all’80% del finanziamento) si aggiunge un credito d’imposta per l’IVA sostenuta per l’acquisto dell’immobile e l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Sempre il “Sostegni-bis” estende al 31 dicembre 2021 la moratoria sui mutui alle PMI.

Da non dimenticare, inoltre, il blocco degli sfratti recentemente esteso in sede di conversione in legge del Decreto “Sostegni”.

Analizziamo nel dettaglio i vari bonus ed agevolazioni per mutui e affitti.

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Agevolazioni mutui 2021: garanzia mutui under 36

Il Decreto “Sostegni-bis” (articolo 64) estende a coloro che non abbiano compiuto trentasei anni di età l’accesso al Fondo di garanzia per i mutui per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa, già previsto dalla Legge di bilancio 2014 (L. n. 147/2013).

Prima della modifica ad opera del Decreto, l’accesso al Fondo era riservato ai “giovani di età inferiore ai  trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.  92”. Ora, con la previsione del “Sostegni-bis” in vigore dal 26 maggio 2021, la garanzia sui mutui è estesa tout court agli under 36.

Attraverso il Fondo, lo Stato si fa garante per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari, da adibire ad abitazione principale.

A beneficio degli under 36 e delle altre categorie prioritarie in possesso di determinati requisiti in termini di ISEE e limite di finanziabilità, la percentuale massima della garanzia concessa dal Fondo passa dal 50 all’80% della quota capitale.

La garanzia statale prevista per i mutui prima casa, con le condizioni di favore introdotte dal “Sostegni-bis”, è riservata a chi possiede un valore ISEE non superiore a 40 mila euro annui.

Oltre al parametro ISEE sopra citato, la copertura all’80% è riservata ai mutui che presentano un limite di finanziabilità superiore all’80%, da intendersi come il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori.

Le domande per accedere al Fondo, in base alle condizioni agevolate previste dal Sostegni-bis” potranno essere presentate, si legge nel testo del D.l., a partire dal “trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 giugno 2022”. Di conseguenza, la finestra temporale per inoltrare le richieste si aprirà il 24 giugno prossimo per concludersi il 30 giugno 2022.

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Agevolazioni mutui 2021: rifinanziamento del Fondo 

Per far fronte ai maggiori costi derivanti dall’estensione della garanzia agli under 36, il “Sostegni-bis” (articolo 64 comma 4) aumenta la dotazione finanziaria del Fondo di ulteriori:

  • 290 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 250 milioni di euro per il 2022.

Agevolazioni mutui 2021: esenzione imposta di registro  

Sempre nell’ottica di agevolare i giovani nell’acquisto della prima casa, il “Sostegni-bis” prevede (articolo 64 comma 6) l’esenzione da:

  • Imposta di registro;
  • Imposta ipotecaria e catastale.

La misura si applica per gli:

  • Atti di trasferimento oneroso della proprietà di prime case di abitazione (eccezion fatta per gli immobili compresi nelle categorie catastali A1, A8 e A9);
  • Atti costitutivi di usufrutto, nuda proprietà, uso e abitazione;

stipulati in favore di soggetti che non abbiano ancora compiuto i trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato, oltre ad essere in possesso di un ISEE non superiore a 40 mila euro annui.

Le misure agevolative appena descritte (compresa quella che vedremo tra poco relativa credito d’imposta) si applicano agli atti stipulati dal 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022.

Agevolazioni mutui 2021: credito d’imposta 

Gli atti citati nel paragrafo precedente, stipulati sempre da under 36, generano (articolo 64 comma 7) un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta per l’acquisto dell’immobile.

Agevolazioni mutui 2021: moratoria mutui PMI 

Il Decreto “Sostegni-bis” (articolo 16) proroga al 31 dicembre 2021 la garanzia di Stato sui prestiti alle imprese, rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno. L’estensione della moratoria è riservata alle imprese già beneficiarie della misura, alla data del 26 maggio 2021, previa comunicazione delle stesse al soggetto finanziatore entro il 15 giugno prossimo.

La proroga tuttavia non riguarderà l’intero mutuo ma soltanto la quota capitale, a differenza di quanto garantito sino al 30 giugno 2021.

La misura, ricordiamolo, è stata inizialmente introdotta dal Decreto “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020) per mitigare gli effetti economici dell’emergenza COVID-19. La moratoria opera in favore di:

  • Micro, piccole e medie imprese con sede in Italia;
  • Lavoratori autonomi titolari di partita IVA (comprese le ditte individuali);

attraverso la sospensione di tutte le esposizioni debitorie con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.

Agevolazioni mutui 2021: blocco sfratti

Tra le misure di aiuto in tema di abitazioni figura senza dubbio il blocco degli sfratti, recentemente prorogato, rispetto al termine del 30 giugno 2021, in sede di conversione in legge del Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021 convertito in Legge numero 69/2021).

La modifica, contenuta nell’articolo 40-quater del testo coordinato, dispone per:

  • Provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone;
  • Procedure di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati, abitati dal debitore e dai suoi familiari;

la sospensione sino al:

  • 30 settembre 2021 per i provvedimenti adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
  • 31 dicembre 2021 per i provvedimenti adottati dal 1º ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Per tutte le altre procedure resta ferma la fine degli effetti sospensivi al 30 giugno 2021, come previsto dal Decreto “Milleproroghe” (Decreto legge numero 183 del 31 dicembre 2020 convertito in Legge numero 21 del 26 febbraio 2021), con cui era stato esteso il blocco rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2020.

Decreto Sostegni bis: tutte le esenzioni e agevolazioni fiscali

Libri utili

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Tutte le novità del Decreto Sostegni Bis, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 in materia di fisco, lavoro e sostegno alle imprese: eBook in pdf di 84 pagine

Paolo Ballanti

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