Riforma concorsi pubblici, il Dl Covid è legge: le novità approvate

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Si è concluso l’iter di conversione in legge del Decreto Covid, che contiene al suo interno il testo della riforma dei concorsi pubblici. Questa, descritta nell’articolo 10 del Dl 1 aprile 2021, n. 44, è stata soggetta a diverse modifiche in sede di conversione. Sono stati molti infatti gli emendamenti presentati, soprattutto per l’articolo 10 del Dl, tra questi vi era l’emendamento 10.100 ad opera del relatore e quindi sostenuto dal Governo, che riguarda la questione della valutazione dei titoli.

L’emendamento, poi approvato e adesso inserito nella legge di conversione, va appunto a modificare uno degli aspetti più controversi della riforma, la possibilità di utilizzare la valutazione di titoli come preselezione per l’accesso alle prove d’esame.

Una buona notizia per tutti gli aspiranti partecipanti ai prossimi concorsi, dopo le proteste che si erano sollevate al momento dell’emanazione del Decreto proprio sulla valutazione dei titoli. Vediamo nei prossimi paragrafi cosa prevede l’articolo 10 e come è stato modificato in sede di conversione in legge.

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Riforma concorsi pubblici: cosa prevedeva l’articolo 10

L’articolo 10 del Dl 44/2021 introduce importanti novità per quanto riguarda lo svolgimento dei concorsi pubblici. Tre i punti fondamentali:

  • una sola prova scritta e una prova orale per il reclutamento del personale non dirigenziale;
  • l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale;
  • una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali.

Il punto più discusso dell’articolo 10 è il punto “c)”, che parla proprio della valutazione dei titoli, che sostituisce la preselezione. Nel testo si legge inoltre che:

I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.”

Da qui si sono originate le proteste, una valutazione dei titoli valida come preselezione penalizzerebbe fortemente chi si affaccia per la prima volta alla vita lavorativa e chi anche per motivi economici non ha potuto accedere a titoli di formazione ulteriori.

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Riforma concorsi pubblici: la modifica in sede di conversione

Il testo del Dl 44/2021, coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76, ha cambiato il punto c) come riportato di seguito:

  • c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata
    specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali;
  • c-bis) conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.».”

La modifica dovrebbe quindi rispondere alle proteste generate inizialmente dalla riforma, fornendo una soluzione più equa e prevedendo che la valutazione dei titoli sia solamente per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa.

Delle nuove modalità hanno quindi beneficiato sia il Concorso “Coesione” per 2800 tecnici al Sud, sia il Concorso del Comune di Roma per 1512 posti tra funzionari e dirigenti.

Scarica il testo del Decreto Covid convertito in legge

Riforma concorsi pubblici: le altre novità 

Un’altra novità introdotta in sede di conversione riguarda la partecipazione ai concorsi pubblici per i candidati in possesso di Laurea Magistrale in scienze delle religioni (LM64). Questa classe di laurea, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dispiegherà gli stessi effetti del possesso del titolo di laurea
magistrale in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).

Si ricorda infine che il Decreto Covid sancisce, a partire dal 3 maggio 2021, la ripresa delle prove selettive dei concorsi delle pubbliche amministrazioni in presenza, seguendo le linee guida dettate dal nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Le principali misure:

  • scaglionamento degli orari di presentazione per evitare assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale;
  • tampone rapido o molecolare da effettuare nelle 48 ore precedenti;
  • in sede d’esame indossare la mascherina Ffp2.

Si legge sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione che “Il Dipartimento della Funzione pubblica ha già programmato concorsi con modalità semplificate per assumere 6.303 unità complessive, tra cui 1.514 per funzionari e ispettori del ministero del Lavoro e 2.133 per funzionari amministrativi del ministero della Giustizia. Saranno indette a breve selezioni per ulteriori 1.284 posti, tra i quali 550 funzionari e impiegati del ministero dell’Economia e 250 funzionari del ministero della Cultura.”

Le nuove modalità semplificate verranno inoltre applicate ai concorsi per il reclutamento del personale specializzato che affiancherà le Amministrazioni nella gestione dei progetti del PNRR.

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Alessandro Sodano

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