Contributo a fondo perduto e Reddito di Cittadinanza: possono essere pignorati?

Scarica PDF Stampa
Il contributo a fondo perduto può essere pignorato? È uno dei dubbi sollevati negli ultimi giorni e che interessa gli imprenditori e professionisti a causa della riduzione del fatturato dovuta alla pandemia Covid-19. A dissipare ogni dubbio è la conversione in legge del Decreto Sostegni, il quale stabilisce che il contributo a fondo perduto non rientra tra le somme pignorabili in capo al debitore. La stessa disposizione era stata prevista anche per il Reddito di Cittadinanza. Tuttavia, per il RdC la misura di favore è stata stralciata dopo l’approvazione del maxi-emendamento al D.L. Sostegni.

Cosa vuol dire questo? Significa che il contributo a fondo perduto è una agevolazione protetta da eventuali procedure di pignoramento attivate da terzi sulle somme percepite.

La novità è stata inserita in fase di conversione in legge del D.L. Sostegni, il cui testo finale dovrebbe essere pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale. Si ricorda, al riguardo, che la conversione in legge deve avvenire entro il 21 maggio 2021.

Decreto Sostegni, il Senato vota la fiducia: gli emendamenti approvati e le novità

Contributo a fondo perduto: la disciplina

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a imprese, professionisti e titolari di reddito agrario. L’importo minimo è pari a 1.000 euro, mentre quello massimo non può superare l’importo di 150.000 euro.

Le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sono stati individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021 (prot. n. 77923), come modificato con provvedimento del 29 marzo 2021 (prot. n. 82454).

Per poter presentare la domanda è necessario essere in possesso di precisi requisiti, ossia avere un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre è necessario che sia presente uno tra i seguenti requisiti:

  1. importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
  2. attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Si ricorda, al riguardo, che l’istanza può essere presentata entro il 28 maggio 2021.

Quanto all’importo del contributo, esso è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:

  •  60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  •  50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
  •  40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  •  30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
  •  20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Contributi a fondo perduto partite Iva, 1000 euro: novità del Dl sostegni

Contributo a fondo perduto: agevolazione impignorabile

Come anticipato in premessa, in fase di conversione in Legge del D.L. sostegni è stato approvato un importante emendamento.

Nello specifico, viene introdotta una misura agevolativa nei confronti di coloro che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni.

Nello specifico, coloro che hanno percepito il fondo perduto sono assolutamente protetti da eventuali procedure di pignoramento attivate da terzi sulle somme percepite. Il che significa che il contributo a fondo perduto non rientra tra le somme pignorabili al debitore.

Si attende, dunque, che il testo convertito in legge venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 21 maggio 2021.

Dl Sostegni Bis: nuovi contributi a fondo perduto in due tranche, ultime novità

Daniele Bonaddio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento