Zona rossa, nuovo decreto Covid: la mappa, tutte le regole e le restrizioni

Elena Bucci 10/05/21
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Da lunedì 10 maggio 2021 l’Italia non vedrà nessuna regione in zona rossa. Questo è stato stabilito in base all’ultima analisi della situazione epidemiologica e dell’indice Rt. Nel frattempo, a partire dal 26 aprile l’utilizzo della zona gialla ritorna grazie all’applicazione fino al 31 luglio del nuovo Decreto Riaperture, che inaugura anche il calendario delle riaperture deciso dal governo.

La mappa dei nuovi colori delle Regioni da lunedì 10 maggio

Dunque, a seguito delle Ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza, da lunedì 10 maggio, nessuna regione si trova al momento in zona rossa. L’Italia è quasi totalmente dipinta di giallo, ad accezione di tre regioni (Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna) che si trovano in zona arancione.

Vediamo ora nel dettaglio tutte le regole, i divieti e le restrizioni adottate in tutte le regioni che si trovano in zona rossa.

Zona rossa: spostamenti

In zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

  • di lavoro,
  • di salute,
  • per urgenze e necessità particolare,
  • il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.

Stop alle visite ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, a tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Si ricorda inoltre che ogni spostamento all’interno del proprio comune in zona rossa dovrà essere motivato, al momento di un eventuale controllo da parte delle Forze dell’Ordine, attraverso la compilazione del modulo di autocertificazione.

Autocertificazione covid 2021: consulta, compila e stampa il modulo 

Zona rossa: bar, ristoranti e negozi

Le disposizioni in merito a bar e ristoranti applicate in zona rossa rimangono invariate, sempre soggette al divieto di consumare cibi e bevande all’interno dei locali di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze:

  • nessuna restrizione per quanto riguarda la ristorazione con consegna a domicilio;
  • l’asporto è consentito fino alle ore 22 (non è permesso, invece, consumare sul posto o nelle adiacenze del locale), ma dopo le 18 scatta il divieto di consumazione di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • l’asporto è vietato dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3);
  • rimangono aperti i servizi di somministrazione di cibi e bevande nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
  • l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.
  • è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Per quanto riguarda le attività commerciali, sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità, la cui lista è consultabile in questo allegato.

Zona rossa: istruzione

Secondo il nuovo Decreto Riaperture in zona rossa dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento:

  • dei servizi educativi per l’infanzia;
  • dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia;
  • della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
  • delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado potranno adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica affinché:

  • nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca,

Tuttavia, riguardo l’università, i singoli atenei hanno la possibilità di individuare alcune attività didattiche o curriculari che potranno svolgersi in presenza. Anche i tirocini, le attività di laboratorio sperimentale o didattico e le esercitazioni potranno essere svolte in presenza, laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei. Nelle zone rosse si raccomanda inoltre di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

Decreto Riaperture: coprifuoco, spostamenti, pass, ristoranti. Cosa cambia dal 26 aprile

Zona rossa: attività motoria

A differenza delle riaperture che coinvolgono la zona gialla, per l zona rossa nulla cambia nulla per lo sport. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per:

  • l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

Allo stesso modo, sono sospesi:

  • l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.
  • lo sport di contatto, insieme a tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse di carattere amatoriale.

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale.

Le Faq di Governo specificano inoltre che è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Zona rossa: attività culturali

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura rimane sospeso in zona rossa, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Tuttavia, resta confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.

Pass per spostamenti tra Regioni: come funziona, chi può ottenerlo

 

(Fonte: sito ufficiale del Governo)

Libri e E-book utili:

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L’opera si prefigge lo scopo di fornire al lettore uno strumento utile per inquadrare l’istituto delle locazioni brevi ex D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, e per collocarlo nel contesto delle locazioni transitorie e turistiche (Capitolo I); verrà quindi analizzata la norma istitutiva del “Regime fiscale delle locazioni brevi”, anche alla luce delle novità amministrative e fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) (Capitolo II), destinando alla parte finale dell’opera (Capitolo III) l’analisi degli aspetti relativi alle possibili ricadute dell’istituto in ambito condominiale e alla tutela processuale.In calce a molti degli argomenti esaminati, il testo sarà integrato della relativa rassegna giurisprudenziale, nel tentativo di restituire al lettore un aggiornamento sull’interpretazione degli istituti giuridici da parte delle Corti (di merito, di legittimità e di giustizia europea).Ilaria OttolinaAvvocato in Bologna, si occupa prevalentemente di Diritto delle locazioni, Condominio e Diritto urbanistico.

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