Sospensione rata mutuo estesa: come chiederla, modulo, novità Sostegni bis

Platea beneficiari e importi più ampi nel Sostegni bis per l’accesso al Fondo sospensione mutui

Chiara Arroi 05/05/21
Scarica PDF Stampa
Come beneficiare della Sospensione rata mutuo in tempo di crisi covid? Si può chiedere in banca di mettere in stand by qualche rata che per problemi economici non riusciamo a pagare? La risposta è sì, grazie al prossimo Decreto Sostegni bis, che prevede la proroga del Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui anche per il 2021.

La sospensione delle rate del mutuo è stata voluta e lanciata, a inizio pandemia covid-19, dall’ex governo Conte con i Decreti Cura Italia e Rilancio. E’ stata quindi attivata a marzo 2020. Ora la proroga per l’anno in corso.

Ecco come fare per beneficiare della proroga sospensione mutuo fino al 31 dicembre 2021.

Cos’è il Fondo Gasparrini

Conosciuto come Fondo Gasparrini, si tratta del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. E’ stato istituito per sostenere i cittadini che, avendo comprato casa con l’accensione di un mutuo, non riescono a pagare le rate mensili, a causa di problemi economici.

> Mutui prima casa giovani: zero anticipo e imposte, garanzia statale al 100% <

Nato nel 2007 il fondo è istituto presso il Ministero dell’economia e prevede la possibilità per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, acceso per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il fondo poi si occupa di sostenere la metà degli interessi maturati nel periodo della sospensione (il 50%).

Ovviamente la richiesta dello stop alle rate e la possibilità di accedere al Fondo Gasparrini, prevede specifiche condizioni: limiti e condizioni sugli importi e sulla condizione dei titolari dei mutui. Vediamo in dettaglio tutto quello che occorre fare.

Dl Sostegni bis: proroga Sospensione rata mutuo

Nel testo del Decreto Sostegni bis è stata inserita la proroga della possibilità di aderire al Fondo di solidarietà per la sospensione della rata del mutuo. All’articolo 16 viene detto questo:

Le misure di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021.

Spieghiamolo. Si dice in pratica che quanto stabilito da decreto Cura Italia viene prorogato fino al 31 dicembre 2021. Cioè: la possibilità di chiedere la sospensione di alcune rateo del mutuo viene estesa fino a fine 2021, a causa del protarsi dell’emergenza covid.

A causa del perdurare dell’emergenza da COVID-19, appunto, la norma del Sostegni bis punta a confermare l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, delle agevolazioni a una platea di soggetti più ampia rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo Gasparrini, a causa dei problemi economici che perdurano anche nel 2021 proprio a causa della situazione di emergenza.

Sospensione rata mutuo: chi può chiederla

Il Sostegni bis parla quindi una platea più ampia di potenziali beneficiari dello stop ai mutui per 18 mesi. Ecco chi può chiedere la sospensione:

  • i lavoratori autonomi,
  • i liberi professionisti,
  • gli imprenditori individuali,
  • soggetti di cui all’art. 2083 del codice civile,
  • le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i mutui ipotecari erogati alle stesse,
  • i contraenti di mutui che già fruiscano della garanzia del Fondo di garanzia,
  • i sottoscrittori di mutui che abbiano già fruito di diciotto mesi di sospensione o di due periodi di sospensione, purché sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Sospensione rata mutuo: le condizioni 

le condizioni richieste per accedere al Fondo sono:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • cessazione dei rapporti di lavoro atipici, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • morte
  • handicap grave
  • invalidità civile non inferiore all’80%.

I casi vengono ampliati dal Decreto Sostegni bis.

  • I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • I lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
  • I titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro.
  • I titolari di mutui che fruiscono del Fondo di garanzia prima casa.

Sospensione rata mutuo: importi e requisiti 

Il provvedimento estende anche i limiti di importo concessi per la sospensione, rispetto al tradizionale regolmento del Fondo. Come specificato nel testo del dl bis, viene estesa, inoltre, l’ammissibilità al Fondo anche:

  • dei mutui di importo fino a 400 mila euro,
  • la non necessità di presentare l’Isee (in realtà già prevista).

Sospensione mutuo: quante rate

Si può chiedere di sospendere il mutuo per un massimo di 18 mesi, quindi 18 rate mensili dovute. Nello specifico:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

Sospensione rate mutuo: come chiederla

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.

Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione.

Sospensione rate mutuo: ecco il modulo di domanda 

Esiste un modulo di richiesta sospensione mutuo, scaricabile sia dal sito del Ministero dell’economia, sia dal sito Consap. Per fare prima LeggiOggi lo mette a disposizione qui sotto. E’ sufficiente cliccare e scaricarlo.

>> Scarica qui il modulo di domanda 

modulo sospensione mutuo

(Foto copertina i-stock/Akarawut Lohacharoenvanich)

Chiara Arroi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento