Assenza dal lavoro Covid-19: regole per il rientro in servizio

Paolo Ballanti 23/04/21
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Il Ministero della Salute è intervenuto con circolare del 12 aprile 2021 per fornire indicazioni alle aziende per la riammissione in servizio dei lavoratori a seguito di assenza dal lavoro per malattia o contagio da COVID-19.

Il documento indica, per ciascuna delle seguenti ipotesi, come deve comportarsi il datore di lavoro ed il medico competente, oltre a referti e certificati che il lavoratore è tenuto a presentare:

  • Lavoratori con sintomi gravi o ricovero;
  • Lavoratori positivi sintomatici o asintomatici;
  • Positivi a lungo termine;
  • Lavoratori asintomatici con contatto stretto con soggetti positivi.

Gli orientamenti ministeriali sono strettamente legati con la normativa emergenziale prevista in tema di malattia INPS e lavoro agile.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Assenza dal lavoro Covid-19: lavoratori con sintomi gravi o ricovero

La circolare affronta in primis la questione relativa alla tutela dei lavoratori:

  • Colpiti da polmonite o infezione respiratoria acuta grave, con conseguente riduzione della capacità polmonare (sino a raggiungere il 20-30% della funzione polmonare), costretti a sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria;
  • Ricoverati in terapia intensiva, i quali possono continuare ad accusare disturbi rilevanti.

In particolare, con riferimento ai soggetti interessati da ricovero a seguito di infezione COVID-19, il medico competente, per la riammissione in servizio, è tenuto a ricevere il certificato comprovante la negatività al contagio da virus, oltre ad effettuare la visita medica per il rientro al lavoro, normalmente prevista per le ipotesi di assenza superiori ai sessanta giorni continuativi.

La visita, oltre a verificare l’idoneità alla mansione, ha lo scopo di accertare profili specifici di rischiosità per la salute degli interessati.

Assenza dal lavoro Covid-19: lavoratori positivi con sintomi

I soggetti positivi al COVID-19 con sintomi di malattia (diversi da quelli descritti nel paragrafo precedente), possono rientrare al lavoro:

  • Dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa dei sintomi;
  • In aggiunta, test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi.

Di conseguenza, i lavoratori dovranno rispettare dieci giorni di isolamento di cui almeno tre senza sintomi (con test). È fatto altresì obbligo agli stessi di inviare in modalità telematica al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, il certificato di avvenuta negativizzazione.

Assenza dal lavoro Covid-19: lavoratori positivi senza sintomi

I dipendenti che risultano positivi al COVID-19 possono tornare al lavoro dopo un isolamento di almeno dieci giorni dalla positività.

Al termine del periodo citato gli interessati devono sottoporsi ad un test molecolare con esito negativo.

Da ultimo, i soggetti citati, ai fini del rientro in servizio, sono obbligati ad inviare all’azienda, attraverso il medico competente, il certificato di esito negativo al virus COVID.

Le disposizioni per gli asintomatici si applicano anche ai lavoratori, la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, con familiari conviventi interessati da positività al COVID.

Assenza dal lavoro Covid-19: positivi a lungo termine

Stando agli orientamenti scientifici in materia, i soggetti che risultano positivi al virus, ma non presentano sintomi da almeno una settimana, possono terminare l’isolamento dopo ventuno giorni dalla comparsa dei sintomi stessi.

Il rientro in servizio dei lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno è possibile solo a seguito di tampone molecolare o antigenico negativo, effettuato presso una struttura autorizzata o accreditata dal servizio sanitario. Copia del test sarà trasmessa (a cura del dipendente) al datore di lavoro per il tramite del medico competente.

Il periodo intercorrente tra la fine dell’isolamento e il rilascio del tampone negativo dovrà essere coperto da apposito certificato di malattia (rilasciato dal medico curante), salvo che il dipendente non possa svolgere l’attività in lavoro agile o smart working.

Da ultimo, la circolare precisa che la riammissione in servizio dei positivi a lungo termine non dev’essere preceduta dalla visita del medico competente.

Assenza dal lavoro Covid-19: contatto stretto asintomatico

Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi, sono tenuti ad informare il medico curante il quale rilascerà apposito certificato di malattia, a meno che il lavoratore non possa svolgere l’attività in smart working.

La riammissione in servizio potrà avvenire dopo un isolamento di dieci giorni dal contatto con il soggetto positivo. Al termine della quarantena, l’interessato deve sottoporsi a tampone molecolare o antigenico con esito negativo. Copia del referto dev’essere trasmessa al datore di lavoro per il tramite del medico competente.

Assenza dal lavoro Covid-19: malattia INPS

È opportuno ricordare che, a seguito dell’emergenza COVID-19, i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sono equiparati alla malattia ai fini delle prestazioni economiche INPS.

Peraltro, i periodi citati non concorrono ai fini del superamento del periodo di comporto, previsto dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

Con esclusivo riferimento ai lavoratori “fragili”, come previsto dall’art. 15 del Decreto Sostegni, sino al 30 giugno 2021 l’assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero, qualora la prestazione non possa essere resa in smart working.

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Assenza dal lavoro Covid-19: smart working semplificato

La possibilità di applicare il lavoro agile, senza necessità di un apposito accordo tra azienda e dipendente, è attualmente previsto sino al prossimo 30 aprile. È tuttavia allo studio dell’esecutivo Draghi la proroga dello smart working “semplificato” sino al 30 giugno 2021 o, in alternativa, al 30 settembre 2021.

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Paolo Ballanti

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